Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28082 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1259-2019 proposto da:

CONSORZIO STABILE AMBIENTE SCARL, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO NOTARMUZI, rappresentato e difeso

dagli avvocati VALERIO CATENACCI, FEDERICO CINQUE;

– ricorrente –

contro

D.C.A., DO.DA., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, rappresentati e difesi dagli avvocati SIMONA

MAZZILLI, MIRA DE ZOLT;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 478/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 478 pubblicata il 5.7.2018 la Corte d’Appello di L’Aquila in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio Stabile Ambientale scarl e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di D.C.A. e di Do.Da. all’assunzione alle dipendenze del Consorzio con decorrenza dal 20.7.2015 e qualifica di operaio, ed ha condannato il Consorzio al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data predetta fino alla effettiva assunzione, detratto l’aliunde perceptum;

2. la Corte territoriale ha escluso che il diritto azionato dai lavoratori, di essere assunti alle dipendenze del Consorzio, potesse trovare fondamento nell’art. 6 del CCNL FISE ASSOAMBIENTI, come invece affermato nella sentenza di primo grado; secondo i giudici di appello, il cit. art. 6 presuppone un subentro immediato, cioè senza soluzione di continuità, tra due soggetti nella gestione dell’appalto/affidamento, laddove nel caso di specie la gestione degli impianti di smaltimento rifiuti da parte della ex affidataria, SOGESA spa, era cessata nel 2010; tale società era stata dichiarata fallita nel 2012 e il Consorzio aveva concluso il contratto di appalto/affidamento il 23.12.2013; l’affidamento al Consorzio doveva quindi considerarsi del tutto nuovo;

3. la Corte d’appello ha individuato il fondamento giuridico del diritto azionato dai lavoratori nell’obbligo contrattualmente assunto dal Consorzio di procedere “al prioritario assorbimento del personale del gestore uscente della piattaforma, contemperando la finalità sociale di detto obbligo, con le risorse umane previste dal proprio progetto di gestione…compatibilmente con il proprio piano economico finanziario” (contratto di appalto, art. 7, u.c., e disciplinare di gara, art. 9); ha affermato la natura precettiva di tale clausola sociale, già riconosciuta dal Tribunale, precisando come in base ad essa il diritto dei lavoratori all’assunzione fosse limitato dalla obiettiva necessità di procedere all’assunzione in base al piano di gestione deliberato dal Consorzio;

4. ha accertato che il Consorzio aveva provveduto all’assunzione di sette lavoratori, nessuno dei quali ex dipendente della SOGESA spa, e che sei degli assunti avevano qualifica equiparabile a quella degli appellati; ha quindi riconosciuto il diritto di precedenza di questi ultimi nell’assunzione, con decorrenza dal 20.7.2015, data di assunzione del primo lavoratore non dipendente SOGESA ad opera del Consorzio; ha ritenuto non dimostrata, da parte del Consorzio onerato, l’allegazione sull’invito rivolto agli appellati per un colloquio finalizzato all’assunzione e da questi disertato;

5. avverso tale sentenza il Consorzio Stabile Ambientale scarl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso D.C.A. e di Do.Da.;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. col primo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza e insanabile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

8. in particolare, si evidenzia la insanabile contraddittorietà delle statuizioni contenute nella sentenza d’appello (pag. 6) laddove, da un lato, riconosce che “il diritto dei lavoratori all’assunzione è limitato dal piano economico e finanziario e dalla obiettiva necessità di procedere all’assunzione rispetto al piano di gestione determinato dall’appellante CSA” e dall’altro dichiara di “prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione circa i limiti del nuovo appalto/affidamento rispetto a quello ex SOGESA”; tale contraddittorietà non sarebbe superata dal riferimento ad alcune assunzioni estranee agli ex dipendenti SOGESA in quanto figure infungibili rispetto agli appellati;

9. col secondo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di merito ritenuto provata l’assunzione di sette lavoratori non ex dipendenti SOGESA in base alle “acquisizioni disposte dal primo giudice”, senza che fossero indicate le prove e la rilevanza delle stesse;

10. col terzo motivo di ricorso si censura la decisione d’appello per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; inoltre, per violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

11. si sostiene che la Corte d’appello non ha esaminato il documento, riprodotto nel ricorso in esame, relativo alla convocazione, tramite le organizzazioni sindacali, dei dipendenti SOGESA per il colloquio finalizzato all’assunzione; inoltre che, sull’erroneo presupposto della mancata prova della convocazione, la medesima Corte ha ritenuto il Consorzio onerato della prova della mancata comparizione dei lavoratori ai colloqui anzichè i dipendenti tenuti a dimostrare la loro partecipazione;

12. i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per analogia delle censure mosse, sono infondati;

13. in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi limitato al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014);

14. si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. S.U. n. 22232 del 2016);

15. tali requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame in cui è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale; nè è ravvisabile la denunciata contraddittorietà in quanto il dato pacifico della assunzione da parte del Consorzio di sette lavoratori non ex dipendenti SOGESA rende irrilevante, dal punto di vista logico, i limiti, quindi la ridotta dimensione, del nuovo appalto/affidamento; le nuove assunzioni costituiscono prova della compatibilità del diritto degli appellati all’assunzione col piano di gestione, anche economico finanziario, redatto dal Consorzio;

16. del tutto estranea al vizio motivazionale è la critica sulla mancata indicazione, nella sentenza impugnata, delle prove raccolte in primo grado; pur prescindendo dalla legittimità della motivazione per relationem e dall’assenza di qualsiasi censura sulla esistenza dei documenti prodotti dinanzi al Tribunale, basta osservare come la sentenza d’appello abbia considerato “pacifico, oltre che documentato in forza delle acquisizioni disposte dal giudice di primo grado” il dato della avvenuta assunzione di sette lavoratori non ex dipendenti SOGESA; la censura mossa non ha neppure investito la statuizione sul carattere pacifico della circostanza fattuale, quale effetto della mancata contestazione da parte del Consorzio, così omettendo di confrontarsi con la complessiva ratio decidendi della sentenza;

17. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dalla sentenza impugnata si evince che la Corte di merito ha tenuto conto del documento prodotto dal Consorzio ma lo ha valutato unitamente alle prove testimoniali raccolte (nella sentenza è riportata la deposizione del teste M., rappresentante sindacale), considerando all’esito non dimostrato che il Consorzio avesse “formalmente invitato gli appellati a partecipare ad un colloquio” e senza alcuna inversione degli oneri di prova; la censura investe nella sostanza la valutazione delle prove, inammissibile in questa sede;

18. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

19. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

20. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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