Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28081 del 24/11/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 28081 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso 26094-2012 proposto da:
FONDAZIONE
TEATRO
DELL’OPERA
DI
ROMA
C.F.
00896251006, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati
DOMENICO DE FEO, MARCO MARAZZA, MAURIZIO MARAZZA che
la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
2923
contro
BALDONI MARIA SOLE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO BORRE’, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
Data pubblicazione: 24/11/2017
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 4155/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2012 R.G.N.
8140/2010.
–
R.G. n. 26094/2012
RILEVATO
che con sentenza del 16 maggio 2012 la Corte di Appello di Roma, in parziale
riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine
apposto al contratto del 10 gennaio 2008 intercorso tra Maria Sole Baldoni e la
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, con costituzione di un rapporto di lavoro a
globale di fatto a mente dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010;
che la Corte territoriale, premesso che detto contratto era stato stipulato per la
preparazione e produzione de “La Tosca” per lo svolgimento da parte della
Baldoni dell’attività di “Arpa di Fila”, ha ritenuto la genericità della causale ai
sensi del d. Igs. n. 368 del 2001 e, comunque, la mancanza di prova da parte del
Teatro delle esigenze così come genericamente indicate;
che avverso tale sentenza la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha proposto
ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso;
CONSIDERATO
che la Fondazione ha depositato, sulla scorta di un “atto
di transazione”,
rinuncia al ricorso sottoscritta dal Sovrintendente dell’ente e dai suoi procuratori,
che risulta essere stata accettata dalla controricorrente;
che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre
provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, u.c., stante l’adesione alla rinuncia;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017
tempi indeterminato e condanna al pagamento di 4 mensilità della retribuzione