Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28081 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28081 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Duelle s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, viale
Parioli 43 presso l’Avv. Francesco D’Ayala Valva, rapp.to e difeso dall’avv. Pier Cesare
Tacchn Tiziano Lucchese. Giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Intimata
Agenzia delle Entrate
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
132/15/11 depositata il 24/10/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Tacchi
per la ricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Duelle s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 10374/12
con-
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Data pubblicazione: 16/12/2013
tro la sentenza della CTP di Verona n. 130/4/2010 che ne aveva respinto
il ricorso
avverso il diniego di rimborso IVA 2005, a seguito di cessazione dell’attività.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività ha svolto l’agenzia. Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso .
Il presidente ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 30 c. 2 e 38 bis del dpr
633/72, laddove la CTR ha escluso l’applicazione del termine prescrizionale decennale in
assenza di presentazione del modello VR. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92: la norma sarebbe inapplicabile al caso in esame. Con
terzo motivo la ricorrente assume l’irrilevanza della mancata presentazione del modello VR.
Con quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1, 7 e 10 della L. 212/2010
per assenza di esame, da parte della CTR, dello specifico motivo di ricorso.
Il ricorso è fondato nei seguenti limiti . Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del
23/04/2010) in tema di IVA, ha ritenuto che “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza
d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello
biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in
mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe
infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che
non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione
nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude
quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di
recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni
imponibili”. Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che “deve
tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale
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Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c.1 d.Iva, solo presupposto
per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione
il diritto al rimborso — esposto nel caso in esame nel rigo RX- esso non può considerarsi
lo di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ..
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, 13/11/2013
Il Pr dente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quel-