Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28081 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1007-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIANI 91,

presso lo studio dell’avvocato CRETELLA SILVIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO CRETELLA;

– ricorrente –

contro

F. & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO

ANDRETTA, UMBERTO CANETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 354 pubblicata il 22.6.2018 la Corte d’Appello di Salerno ha respinto l’appello di C.A., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda del predetto volta alla condanna della società datoriale F. & C. s.r.l. – Officine Meccaniche di Precisione al pagamento di differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha premesso come fossero pacifici lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1990 al 5.6.2012, l’inquadramento del dipendente e le mansioni dal medesimo svolte nonchè l’avvenuta corresponsione delle somme risultanti dalle buste paga prodotte e sottoscritte dal lavoratore per ricevuta dei relativi importi; ha poi dato atto di come la società avesse versato nelle more del procedimento il TFR maturato;

3. i giudici di appello hanno ritenuto non assolto l’onere, gravante sul lavoratore, di dimostrare lo svolgimento del lavoro straordinario dedotto e quindi il diritto alle differenze retributive rivendicate, rilevando come dalle buste paga in atti risultassero remunerati il lavoro straordinario (in base alle ore mensilmente prestate e con maggiorazioni del 15%, 25% e 50% in riferimento ai turni oppure alle ore rispettivamente eccedenti la 40 o la 44 ora) e le ulteriori voci a titolo di ferie, festività, ROL e 13 mensilità; hanno giudicato inammissibile la richiesta di escussione di ulteriori testimoni, oltre a quelli già assunti in primo grado, sottolineando come il lavoratore non avesse contestato la riduzione della lista testi decisa dal Tribunale nè insistito nel giudizio di primo grado per l’escussione degli altri testi indicati;

4. avverso tale sentenza C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la F. & C. s.r.l. – Officine Meccaniche di Precisione;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso C.A. ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè dell’art. 8 CCNL Metalmeccanici del 14.12.1990 e del 5.7.1994 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

7. ha sostenuto che se la Corte di merito avesse esaminato le buste paga in atti avrebbe rilevato come le stesse non contenessero la retribuzione per il lavoro straordinario di sette ore settimanali riferito dai testimoni; ha aggiunto che la percentuale del 15% riportata nelle buste paga è riferita alla “maggiorazione per lavoro notturno a turni” prevista dall’art. 8 del CCNL ed è solo fittiziamente riconosciuta in quanto oggetto di una illegittima trattenuta da parte della società; che anche le maggiorazioni del 25% e 50% erano riconosciute solo nelle buste paga dal 2003 al 2010 e per un ammontare di ore inferiore allo straordinario di 30,31 ore mensili, rapportato alle 7 ore settimanali, come da prospetto allegato; che anche i ROL ed i permessi per festività soppressi erano contabilizzati in busta paga ma vanificati con l’espediente datoriale di “recupero ore non lavorate”;

8. il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità;

9. la censura che fa leva sulla errata lettura delle buste paga veicola, nella sostanza, una critica alla valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte d’appello che ha giudicato le prove fornite dal lavoratore inidonee a dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario in misura maggiore rispetto a quanto risultante dalle buste paga; il vizio denunciato si colloca al di fuori dello schema legale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, incentrato sull’omesso esame di un fatto inteso in senso storico fenomenico (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014), e non può trovare ingresso in questa sede di legittimità anche in ragione della preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

10. è vero che può essere denunciato per cassazione anche il mancato esame di un documento ma solo nel caso in cui ciò determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016); requisiti che certamente non ricorrono nel caso in esame in cui le buste paga sono state esaminate dalla Corte d’appello, al pari delle prove testimoniali assunte in primo grado, e valutate con un giudizio non censurabile in questa sede;

11. le deduzioni sul carattere fittizio delle maggiorazioni per lavoro straordinario sono inammissibili in quanto il ricorrente non deduce come e in quali atti processuali le relative censure siano state sollevate;

12. questa Corte ha precisato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

13. neppure può trovare accoglimento la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti;

14. per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile;

15. la regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA