Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28080 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28080 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 27773, 27812, 27833, 27862,
27878 del ruolo generale del 2011 rispettivamente proposti
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
si domicilia
-ricorrentecontro
Cagnoli Alberto, s.a.s. Cala Elte di Cagnoli Alberto,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, Luxardo Teresa,
rappresentati e difesi, giusta procure speciali in calce ai
controricorsi, dagli avvocati Antonio Lovisolo e Francesco d’Ayala
Valva, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo, in
Roma, al viale Parioli, n. 43
-controricorrentiper la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria
regionale della Liguria, nn. 211, 210, 203, 201 e 200 dell’Il
ottobre 2010.
Fatti di causa.
L’Agenzia delle entrate, in esito al rinvenimento di una borsa
contenente documenti extracontabili, che riportavano annotazioni
RG n. 27773-27812-27862-27833-27878/11
Angelina-Mari

no estens

Data pubblicazione: 24/11/2017

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concernenti cessioni di beni e prestazioni di servizi inerenti
all’attività d’impresa svolta da s.a.s. Cala Elte, oggetto di un
processo verbale di constatazione del 28 dicembre 2005, rettificò
la dichiarazione ai fini dell’iva, dell’irap e delle imposte dirette
proposta dalla società e per conseguenza le dichiarazioni irpef dei

2005. Ne scaturirono avvisi di accertamento, che furono
rispettivamente impugnati da società e soci, senza successo in
primo grado.
Di contro, la Commissione tributaria regionale ha parzialmente
accolto gli appelli proposti dai contribuenti, facendo leva su un
successivo processo verbale di constatazione del 2008, in base al
quale ha ritenuto che i calcoli in precedenza svolti dall’Agenzia
fossero errati con riguardo al computo di quanto evaso rispetto a
quanto dichiarato.
Contro queste sentenze l’Agenzia propone distinti ricorsi per
ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi ciascuno, cui
società e soci replicano con controricorsi.
Ragioni della decisione.

1.- Va disposta la riunione dei ricorsi, perché oggettivamente
e soggettivamente connessi.
2.- La riunione dei giudizi esclude la fondatezza del primo
motivo dei tre ricorsi, col quale l’Agenzia denuncia la mancata
integrazione del contraddittorio, giacché si verte in tema di
litisconsorzio necessario.
E ciò in applicazione dell’indirizzo di questa Corte (tra varie,
Cass. 16 gennaio 2015, n. 673), di cui ricorrono nel caso in esame i
presupposti in base a quel che si evince dai numeri progressivi
delle sentenze impugnate, che riportano a loro volta quelli
ravvicinati delle sentenze di primo grado, secondo il quale qualora
siano stati incardinati simultaneamente diversi giudizi di merito,
relativi, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di
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Angelina- aria P r

tensore

due soci, con le relative addizionali, in relazione all’anno d’imposta

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persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi
stessi a ciascun socio, nonché alla pretesa per irap, che si fondino
su identiche difese e siano trattati contemporaneamente, non si
dovrà dichiarare la nullità del giudizio reso a contraddittorio non
integro. In tal caso, si può disporre la riunione dei giudizi per

litisconsorzio necessario originario.
3.- Inammissibile è poi l’eccezione di giudicato esterno
proposta dai contribuenti, che fanno leva sul passaggio in giudicato
delle sentenze nn. 66, 67, 68, 69 e 70/10 della Commissione
tributaria regionale della Liguria, concernenti, rispettivamente in
relazione agli anni d’imposta 2003 e 2004, cartelle di pagamento
scaturite dalle pretese impositive delle quali di discute.
4.1.- L’eccezione è inammissibile, perché non è corredata
della produzione delle sentenze munite di attestazione di passaggio
in giudicato; laddove questa Corte ha già in più occasioni stabilito
che affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è
necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere
provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione
della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. 9
marzo 2017, n. 6024; 19 settembre 2013, n. 21469).
Nel processo tributario, difatti, in mancanza di una
previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato
della sentenza, va applicato per

analogia legis,

secondo la

previsione dell’art. 1, 2 0 comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, l’art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario
della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in
calce alla copia della sentenza contenente la relazione della
notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non
notificata, che nei termini di legge non è stata proposta
impugnazione (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21366).

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(
Angelinallaria

connessione oggettiva, che comporta la sanatoria del difetto di

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5.- Infondato è poi il secondo motivo dei ricorsi, col quale
l’Agenzia, ex art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c., denuncia la violazione o
falsa applicazione falsa applicazione degli artt. 57 e 19 del d.lgs. n.
546/92. Secondo l’Ufficio Secondo l’Ufficio il giudice d’appello, nel
sostenere che, in base al processo verbale di constatazione del

quelli della contabilità ufficiale, così accogliendo l’appello proposto
dai contribuenti, ha violato il divieto di ius novorum, giacché con i
ricorsi introduttivi non si era puntato sulle risultanze del verbale del
2008, bensì sulla genericità del contenuto di quello precedente del
2005, che aveva conformato gli avvisi di accertamento impugnati.
5.1.- La censura è infondata, in base al consolidato
orientamento di questa Corte (in espressione del quale si veda, fra
varie, Cass. ord. 22 settembre 2017, n. 22105; ord. 3 maggio
2016, n. 11223), secondo cui, nel giudizio tributario, il divieto di
proporre nuove eccezioni in sede di gravame stabilito dall’art. 57
del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso
stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti
modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non
si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla
contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che restano
sempre deducibili.
Nel caso in esame le contestazioni svolte in appello
riguardano giustappunto i fatti costitutivi della pretesa impositiva,
quindi mere difese.
6.- Col terzo motivo dei cinque ricorsi l’Agenzia delle entrate
deduce vizi d’insufficiente e omessa motivazione della sentenza
impugnata.
Lamenta che la conclusione raggiunta dal giudice d’appello,
secondo cui «i versamenti nei conti, ad eccezione di 5.668,55
euro, corrispondono, secondo l’organo ispettivo,…alle operazioni
indicate nei quaderni, che, a loro volta, hanno trovato altresì
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Angelina

stensore

2008, i dati risultanti dalla contabilità parallela corrispondevano a

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supporto nella relativa documentazione fiscale», è smentita da
altre considerazioni riportate nel verbale, trascritte nei ricorsi.
A tanto aggiunge che il verbale del 2008 aveva un contenuto
parziale, poiché non esaminava i conti correnti della società, dando
atto perdipiù del fatto che la contabilità sociale non consentiva di

in quella parallela nella documentazione extracontabile.
6.1.- Questi elementi, contrariamente a quanto dedotto in
controricorso, sono potenzialmente idonei ad orientare
diversamente la decisione. Ciò perché le considerazioni svolte al
riguardo dall’Agenzia evidenziano elementi che, se riscontrati,
spoglierebbero il processo verbale di constatazione della forza e del
peso che ad esso è stato assegnato dal giudice d’appello, sia per il
suo carattere parziale, sia per le affermazioni di segno contrario su
cui si punta nei ricorsi.
7.- In definitiva, va accolto il terzo motivo dei cinque ricorsi.
Le sentenze impugnate vanno cassate in relazione al profilo
accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della
Liguria per il riesame della fattispecie e la regolazione delle spese.
Per questi motivi
la Corte:
dispone la riunione dei ricorsi, ne accoglie il terzo motivo, cassa le
sentenze impugnate in relazione ai profili accolti e rinvia, anche
per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in
diversa composizione.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, in data 13 novembre 2017.

combinare i dati dichiarati nella contabilità ufficiale e quelli esposti

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