Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28080 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 21/12/2011), n.28080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.S., elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini
n. 6, presso lo studio dell’Avv. Renato Macro, rappresentata e difesa
dall’Avv. Monici Alfredo del foro di Messina come da procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiani Giuseppe,
Emanuele De Rose e Patrizia Tadris per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n.
305 del 27.03.2007/16.04.2007 nella causa iscritta al n. 509 R.G.
dell’anno 2005;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis
nella pubblica udienza del 1.12.2011;
udito l’Avv. Sgroi Antonino per delega dell’Avv. Patrizia Tadris, per
l’INPS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA
Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che la Corte di Appello di Messina con sentenza n. 305 del 2007, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Barcellona P.G., che aveva rigettato la domanda proposta da G.S. nei confronti dell’INPS volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità per astensione obbligatoria;
– che il giudice di appello ha rilevato la assoluta carenza probatoria in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di carattere oneroso nello svolgimento di attività lavorativa nel fondo del padre della ricorrente, e ciò in carenza di prova della estensione di tale fondo e della necessità delle giornate lavorative denunziate;
– che la G. chiede la cassazione della sentenza con tre motivo;
– che l’INPS resiste con controricorso;
– che il Collegio ha autorizzato motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 1204 del 1971, art. 15, comma 1 e successive modifiche, del D.L. n. 7 del 1970, art. 7, n. 5 (convertito dalla L. n. 83 del 1970), dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’impugnata sentenza non ha tenuto conto della generica contestazione da parte dell’INPS dell’insussistenza del rapporto di lavoro riferito agli anni 1991/1992, intercorso con il padre e con la Sign.ra C.:
– che con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., affermando che i giudici di merito erroneamente hanno ritenuto non dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, e ciò anche a fronte di una generica e tardiva contestazione dell’INPS, senza fornire peraltro adeguata valutazione della prova documentale e di quella testimoniale;
– che tali motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati, in quanto si limitano a richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, ed in particolare delle deposizioni testimoniali, esaminate dal giudice di appello e ritenute non decisive ai fini della dimostrazione del rivendicato rapporto di lavoro;
– che neppure è fondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta omessa motivazione circa l’intervenuta decadenza dell’INPS – ai sensi dell’art. 416 c.p.c. – in ordine all’eccezione di inesistenza del rapporto di lavoro, in quanto non si specifica quando la decadenza era stata opposta dalla lavoratrice (cfr Cass. n. 8134 del 2008 e Cass. n. 27866 del 2008);
– che in conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato;
– che sussistono i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), non applicabile ratione temporis alla fattispecie, per non emettere alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011