Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28080 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28080 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

Cooperativa Partecipazione Operaia s.r.l.

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 44/19/11 depositata il 24/3/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cooperativa Partecipazione Operaia s.r.l. contro l’Agenzia
delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello
proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Brescia n. 101/7/2008 che aveva
accolto

il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Iva 2002

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimatq.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la inammissibilità del ricorso di I grado in quanto

La censura è inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste
delle parti, ed è conciata ad accertamenti in fatto non consentiti in questa sede.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli arti. 30 e 38 del d.p.r. 633/72
laddove la CTR ha riconosciuto il credito riportato con la dichiarazione relativa all’anno
2002, richiesto con istanza di rimborso il 18/3/2004.
La censura è infondata. Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010) in tema di
IVA, ha ritenuto che “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla
cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è
soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di
disposizione specifiche; proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile
portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che
non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione
nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude
quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di
recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni
imponibili”. Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che “deve
tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale
del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c.1 d.Iva, solo presupposto
per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecu-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

Ordinanza pag. 2

proposto successivamente alla estinzione della società.

zione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione
il diritto al rimborso — nel caso in esame il credito risulta chiesto a rimborso nella dichiarazione 2002 al rigo VX3-esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex
art. 2946 cod. civ..

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 13/11/2013

Presi

dott.

nte

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

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