Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28080 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 530-2019 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 29,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN BATTISTA SANTANGELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA LEMMO;

contro

AZIENDA OSPEDALIERA RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILLIPON, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

NAPOLITANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FRANCESCO

MINICHIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3128/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3128 pubblicata il 12.6.2018, ha respinto l’appello proposto da L.O. avverso l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “Santobono-Pausilipon” ed ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di riconoscimento delle infermità alla stessa diagnosticate come dipendenti da causa di servizio;

2. la Corte territoriale ha rilevato, in conformità alla decisione di primo grado, come la ricorrente avesse omesso di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e, specificamente, le condizioni stressanti di lavoro assunte come causative dell’infermità sofferta, con conseguente impossibilità anche di applicare il principio di non contestazione; la ricorrente, biologa presso il laboratorio di Patologia clinica dell'(OMISSIS), a seguito di una riorganizzazione aziendale che aveva comportato il trasferimento presso altro presidio dell’attività di diagnostica immunologica ed allergologica cui ella era addetta, era stata esclusa dalla programmazione dell’attività lavorativa e adibita solo a turni di guardia, a volte anche di 18 ore; il (OMISSIS), nel corso di uno di questi turni, era stata colpita da ictus ischemico cerebrale per il quale aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio; i giudici di appello hanno ritenuto che il dedotto demansionamento, con sostanziale inattività, non potesse costituire attività stressante ed usurante idonea ad integrare la causa o concausa dell’ictus e che i turni di servizio di 18 ore fossero conformi alla normativa contrattuale data la previsione di riposi compensativi nè era fornita prova di turni usuranti in quanto era prodotto solo il prospetto del luglio 2004;

3. la Corte di merito ha confermato la statuizione di primo grado di inammissibilità della prova testimoniale in ragione della genericità delle deduzioni sull’attività svolta, in mancanza di precisi riferimenti spazio-temporali; ha escluso che le carenze in punto di allegazione e prova potessero essere colmate dall’esito della consulenza medico legale svolta in primo grado e che pertanto vi fossero i presupposti per una indagine tecnica in appello;

4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.O., affidato a due motivi; l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “Santobono-Pausilipon” ha depositato controricorso senza documentarne l’avvenuta rituale notifica;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso L.O. ha censurato la sentenza d’appello per error in procedendo per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omesso esame di un fatto decisivo per la controversia;

7. ha affermato di avere descritto in maniera precisa e puntuale le condizioni di lavoro esistenti all’epoca dei fatti, di aver prodotto la relativa documentazione (determine dell’Azienda datoriale, parere medico legale, prospetto turni) che i giudici di merito hanno omesso di valutare e di aver articolato prove testimoniali erroneamente giudicate inammissibili; ha sostenuto che l’acquisizione di tali elementi probatori avrebbe “inevitabilmente indotto l’organo giudicante ad orientarsi per una decisione diversa da quella adottata”, anche in base alle conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado;

8. col secondo motivo la ricorrente ha dedotto error in procedendo per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

9. ha criticato la decisione dei giudici di appello di non ammissione della c.t.u. medico legale in quanto inidonea a colmare le lacune di allegazione e prova ed ha invocato l’ammissione di una consulenza percipiente, che può costituire anche mezzo di prova;

10. ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’inattività nel luogo di lavoro non potesse essere fattore di stress ed usura, così discostandosi dalle valutazioni del consulente nominato in primo grado, e comunque per non aver considerato quale concausa dell’evento lesivo il cambiamento nell’attività lavorativa cui la attuale ricorrente era stata sottoposta e lo stress a ciò connesso;

11. i due motivi di ricorso presentano plurimi profili di inammissibilità;

12. ciascuno di essi contiene la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, relativi alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e logicamente incompatibili, posto che la violazione di norme di diritto presuppone come accertati e incontestati gli elementi del fatto in base ai quali si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, laddove il vizio di motivazione mira a mettere in discussione proprio l’accertamento di quegli elementi fattuali (cfr. Cass. n. Cass. n. 23847 del 2017; n. 9217 del 2016); non solo, ciascun motivo fa riferimento, peraltro in modo generico, ad errores in procedendo estranei alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

13. le censure difettano di specificità in quanto non evidenziano violazioni di legge sostanziale o processuale rinvenibili in singole e specifiche statuizioni contenute nella sentenza impugnata ma si limitano a contrapporre alla valutazione operata dai giudici di merito una diversa valutazione quanto alla completezza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo della lite, alla ammissibilità delle prove orali formulate e ai presupposti di ammissibilità della c.t.u. percipiente; tale operazione è condotta in spregio agli oneri di specificazione e allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. Cass., S.U. n. 8077 del 2012; Sez. 6 n. 23864 del 2019), non essendo trascritto neanche in parte il contenuto degli atti processuali richiamati, cioè il ricorso introduttivo di primo grado, i capitoli di prova testimoniale e la relazione del c.t.u. svolta in primo grado; le deduzioni formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sono inammissibili per la disciplina della cd. doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

14. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;

15. non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite atteso che la parte controricorrente non ha fornito prova della notifica del controricorso, avendo depositato unicamente la ricevuta di spedizione dello stesso a mezzo raccomandata in data 21.1.201;

16. questa Corte ha precisato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n. 26287 del 2019; n. 25552 del 2017; n. 16574 del 2014; n. 4559 del 2001);

17. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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