Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2808 del 31/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 31/01/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 31/01/2022), n.2808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37100-2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
SORGENTE – Società di gestione del risparmio – s.p.a., in persona
del commissario straordinario, arch. S.E., rappresentata
e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Alessandro BRUNETTI, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla
via germanico, n. 109, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2676/15/2019 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, depositata in data 06/05/2019; udita la
relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo nei confronti della Sorgente s.p.a., che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio in epigrafe indicata che, in controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali emessa nei confronti della predetta società contribuente con riferimento ad un atto di compravendita per notar C.N., stipulato in data (OMISSIS), aveva annullato l’atto impositivo sul presupposto che la predetta società aveva provveduto a versare il relativo importo al notaio rogante il quale, invece, ne aveva omesso il versamento all’erario con la conseguenza che, in base al disposto di cui alla L. 208 del 2015, art. 1, comma 139, che aveva modificato la L. n. 89 del 1913, art. 22 (c.d. legge notarile), l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese creditorie al Fondo di cui alla L., art. 21, da ultimo citata.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, e della L. n. 89 del 2013, art. 22, comma 3 bis, come introdotto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 139, censurando la sentenza impugnata che, erroneamente interpretando le citate disposizioni, aveva di fatto escluso la soggettività passiva della parte contraente dal pagamento dell’imposta di registro su atto di compravendita, ritenendo che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto necessariamente rivolgere la propria pretesa nei confronti del Fondo di garanzia cui alla L. n. 89 del 2013, art. 21.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Invero, in tema di imposta di registro è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d’imposta, ma, come è stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione (in termini: Cass., Sez. 5, 10 agosto 2010, n. 18493; Cass., Sez. 6, 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., Sez. 5, 7 giugno 2019, n. 15450; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2019, n. 15627)” (così in Cass. n. 17357 del 2020).
In tale pronuncia si è anche precisato che nell’effettuazione del pagamento dell’imposta principale, “il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell’affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest’ultimo al notaio”, sicché “non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva (in termini: Cass., Sez. 5, 12 giugno 2009, n. 13653) con la conseguenza che neppure può porsi una questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del D.P.R. 26 aprile 1986, art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell’imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (così in Cass. n. 17357 del 2020).
La Commissione Tributaria Regionale si è nettamente discostata dai principi enunciati, valutando in modo erroneo che i contraenti/contribuenti fossero esenti da responsabilità per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e non potessero, perciò, essere destinatari del relativo avviso di liquidazione e che l’amministrazione finanziaria avrebbe potuto rivolgere le proprie pretese soltanto nei confronti del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 89 del 2013, art. 21.
Dunque, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della società contribuente.
Possono essere compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e del progressivo consolidamento della giurisprudenza di questa Corte sulla questione trattata, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente;
compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione finanziaria delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2022