Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2808 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 09/02/2010), n.2808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

EUROZYME ITALIA s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/98/05 della Commissione tributaria

regionale di Torino, emessa il 19 aprile 2005, depositata il 25

maggio 2005, R.G. 1161/04;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 27 ottobre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il liquidatore della s.r.l. Eurozyflp chiedeva in sede di dichiarazione IVA, relativa all’anno 1992, un rimborso accelerato dell’IVA che veniva negato in quanto il credito non era stato esposto nel conto finale di liquidazione della società ed era stato ceduto dal liquidatore alla Rhone Poulenc. Il provvedimento negativo veniva impugnato dal liquidatore e il giudizio si concludeva con l’accertamento del diritto a ottenere, previa domanda, il rimborso ordinario.

A seguito di domanda del liquidatore l’Amministrazione finanziaria negava anche il rimborso in via ordinaria. Il liquidatore ha impugnato il provvedimento e la CTP di Torino ha accolto il ricorso.

La CTR ha confermato la decisione.

Ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente all’Agenzia delle Entrate e deduce due motivi di impugnazione.

Non svolge difese la s.r.l. Eurozyme Italia in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36 e degli artt. 113 e 115 c.p.c., delle disposizioni e dei principi in materia di motivazione. Secondo le amministrazioni ricorrenti la decisione della CTR non è assistita da una motivazione dotata dei requisiti minimi idonei a chiarire sulla base di quali prove siano stati ricostruiti i fatti rilevanti e quali disposizioni di legge siano state ritenute applicabili.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e art. 2492 c.c. nonchè dei principi in materia di prova e la carente motivazione circa punti decisivi della controversia. Secondo le amministrazioni ricorrenti la CTR, ritenendo legittimato il liquidatore della società a chiedere il rimborso, ha disatteso senza una reale motivazione la circostanza per cui il liquidatore ha pacificamente ceduto il credito alla società Rhone Poulenc e come conseguenza di tale cessione ha omesso di indicare il credito nel bilancio finale della liquidazione.

I due motivi possono essere esaminati e decisi congiuntamente per la loro evidente connessione. Essi sono fondati perchè non può effettivamente attribuirsi alle argomentazioni rese dalla CTR il contenuto proprio di una motivazione e specificamente sul punto centrale della controversia inerente alla legittimazione a richiedere il rimborso. Si leggono infatti a sostegno della decisione della CTR le seguenti affermazioni prive di qualsiasi reale contenuto esplicativo: “La vicenda nel suo insieme è confusa, contrassegnata dell’accavallarsi di numerose decisioni, non di rado contrastanti. In conclusione l’appello dell’Ufficio non è da accogliere e va respinto. Il credito de quo non risulta in bilancio perchè ceduto alla Rhone Poulenc prima della redazione del bilancio Eurosyme al 31.12.1992. La cessione, occorre dire, è perfettamente valida, posto che il liquidatore M. era appieno legittimato. In sostanza i motivi addotti dall’Ufficio non appaiono condivisibili, mentre quelli del contribuente sono nel complesso convincenti”.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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