Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2808 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2740-2012 proposto da:

V.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE

ASSOCIATO RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MARINI

MARCELLO;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ROMITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A. con atto di citazione del 25 ottobre 1996 conveniva in giudizio davanti al Pretore di Lecce V.E. nella qualità di titolare dell’omonima impresa edile e, premettendo che, con contratto di appalto del (OMISSIS) aveva commissionato alla ditta convenuta la costruzione di un complesso edilizio a più piani in (OMISSIS), l’edificio era stato ultimato e l’impresa era stata pagata anche per i lavori extra contratto. Senonchè, con raccomandata del 14 novembre 1995, tal M. aveva comunicato al V. che nell’appartamento di questi si erano verificate delle infiltrazioni di acqua, venivano altresì riscontrati altri inconvenienti in altre parti dell’edificio. Il Direttore dei lavori diffidava l’impresa ad eseguire i dovuti interventi e questi sono stati eseguiti con materiali forniti da F.. Lo stesso F. aveva chiesto all’impresa di risistemare il piazzale antistante l’edificio e di corrispondergli la somma di Lire 20.000.000 spese per le riparazioni. Tuttavia la richiesta effettuata con raccomandata del 6 settembre 1996 è rimasta inevasa. Pertanto, l’attore chiedeva al Pretore che, accertata la fondatezza della domanda, V. venisse condannato al pagamento della somma complessiva di Lire 20.451.140.

Si costituiva in giudizio V. contestando quanto dedotto da parte attrice facendo presente tra l’altro che l’opera era stata accettata dal committente ed eventuali difformità o vizi dell’Opera erano da lui conosciuti o riconoscibili con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c., comunque eccepiva l’intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia per il decorso dei termini per la denuncia dei vizi dalla relativa scoperta. Chiedeva pertanto l’inammissibilità o il rigetto delle domande dell’attore ed, in via riconvenzionale, chiedeva che l’attore venisse condannato al pagamento della somma di Lire 5.129.280, quale corrispettivo per la sistemazione del piazzale carrabile, essendo opera extra contratto.

Alla prima udienza l’attore precisava di aver inteso agire ai sensi dell’art. 1669 c.c., ma su tale precisazione il convenuto dichiarava di rifiutare il contraddittorio, perchè domanda nuova.

Il Tribunale di Lecce, cui era transitata la causa, soppressi gli uffici della Pretura, con sentenza n. 1366 del 2007 accoglieva la domanda attorea, dichiarava affetto da gravi vizi di realizzazione il cortile esterno del complesso edilizio sito in (OMISSIS) e condannava l’impresa V. al risarcimento del danno in favore dell’attore che liquidava in Euro 8.532,65 maggiorato di interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

La Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi su appello proposto da V. e su appello incidentale proposto da F., rigettava l’appello principale e l’appello incidentale, riformava la parte della sentenza relativa al regolamento delle spese, disponendo la compensazione delle spese del primo grado del giudizio., compensava, altresì, anche, le spese del secondo grado. Secondo la Corte di Lecce la qualificazione dell’azione quale azione ex art. 1669 c.c., effettuata dal Tribunale risultava coperta dalla forza del giudicato, e rispetto a questa azione anche il committente ha piena legittimazione attiva. La denuncia dei vizi era tempestiva e infondata era l’eccepita decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c.. Dagli atti risultava fondata la richiesta di determinazione dei danni in misura di Euro 8,532,65, così come indicato nelle fatture di spesa prodotte dall’attore. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da V. con ricorso affidato ad un motivo articolato in sette profili. F.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso V.E. lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa e contraddittoria decisione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato:

a) nell’affermare che il V. non abbia proposto impugnazione avverso la qualificazione giuridica della domanda di F., dato che V. in tutta la sua difesa non avrebbe fatto altro che sostenere che l’azione proposta da F. era quella contrattuale disciplinata dall’art. 1667 c.c. e, non quella aquiliana disciplinata dall’art. 1669 c.c..

b) nell’interpretare la norma di cui all’art. 1669 c.c., ritenendo che tale norme conferisca al committente il diritto di agire a meno che contro l’appaltatore non abbia già agito l’acquirente o altro avente causa del committente, perchè più correttamente la norma vuol far intendere che il committente ha il diritto di agire finchè egli conserva la proprietà dei beni edificati. La corretta applicazione di tale norma nel caso concreto avrebbe comportato la declaratoria della mancanza di legittimazione attiva del F. posto che al tempo della proposta azione il committente non era più proprietario degli immobili interessati dai vizi fatti valere.

c) nel respingere l’eccezione di decadenza con riferimento all’art. 1669 c.c., sollevata da V. per omessa denuncia dei vizi della cosa entro l’anno dalla loro scoperta posto che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che alcuni appartamenti erano stati consegnati il 28 aprile 1995 e quello della sig.ra V. addirittura l’1 novembre 1994. La Corte leccese, incredibilmente ha preso in considerazione, solamente, le dichiarazioni del teste de P. senza tener conto che non si può provare per testi cosa contraria a quanto risulta documentalmente. Senza dire, specifica ancora il ricorrente, che il massetto e la pavimentazione esterna sono stati posti sotto il diretto controllo di F. nonchè del suo Direttore dei lavori;

d) nel determinare il quantum debeatur, in considerazione delle sole fatture prodotte dal F. non tenendo conto delle contestazioni di V. e, soprattutto, non considerando che quei documenti erano stati prodotti tardivamente.

e) nel non aver considerato, violando l’art. 112 c.p.c., le osservazioni, del V. in ordine alla Ctu laddove veniva evidenziato che il massetto e la pavimentazione esterna erano stati posti in opera non correttamente nonostante fossero passati anni dall’ultimazione.

f) la Corte leccese, infine, sempre secondo il ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi anche in merito ad altro motivo di impugnazione relativo alla mancanza di legittimazione attiva del F. essendo competente in merito a questioni di natura condominiale il solo condominio.

1.1.= Il motivo è infondato sotto ogni profilo, non solo perchè le censure si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e delle prove, acquisiti in giudizio, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto, perchè la Corte distrettuale ha ampiamente e correttamente indicato le ragioni di fatto e, anzitutto, di diritto posti a sostegno della decisione, che vanno confermati e ribaditi.

1) Non può essere accolto il primo profilo dei motivi perchè, come lo stesso ricorrente ammette, l’eccezione relativa alla qualificazione della domanda non è stata oggetto di specifica impugnazione. Piuttosto, come specifica la Corte distrettuale V.E. (appellante) ha censurato solo la mancata declaratoria di difetto di legittimazione attiva in capo a F. in seguito alla qualificazione della domanda dello stesso quale azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c..

Secondo il ricorrente, la censura di cui si dice sarebbe dovuta essere desunta da tutta l’intera attività difensiva svolta. Epperò, come ritiene la dottrina processuale civilistica, un motivo di appello implicito potrà essere ravvisato solo allorchè la lettura secondo logica, ragionevolezza e buona fede, dell’atto di impugnazione sia tale da indurre chiunque (e così tanto la controparte quanto il giudice) a ritenere che l’appellante abbia inteso lamentare anche il presupposto implicito della sua doglianza esplicita e la sua individuazione comporterebbe un’interpretazione dell’atto di appello da parte del Giudice non sindacabile nel giudizio di cassazione se non censurato sotto il profilo di un’erronea interpretazione (erronea applicazione delle norme interpretative) dell’atto di impugnazione, che, comunque, non è stata prospettata;

2) Quanto al secondo profilo, va qui precisato che l’art. 1669 c.c., innovando rispetto al codice civile del 1865 prevede la legittimazione attiva anche degli aventi causa del committente ovvero di coloro che sono divenuti proprietari dell’immobile a titolo derivativo. Ed è pacifico nella dottrina civilistica che gli aventi causa del committente subentrano solo nel rapporto di responsabilità dell’articolo in esame, ma in nessun degli altri diritti e obblighi che dal contratto di appalto derivano al committente. A loro, per altro, sono opponibili le cause estintive e preclusive della responsabilità intervenute nei confronti del committente.

Ora la legittimazione degli aventi causa del committente i quali possono provvedere autonomamente alla propria tutela esercitando l’azione ex art. 1669 c.c., potrebbe far pensare all’esclusione dell’interesse ad agire del committente e, conseguentemente, della legittimazione ad agire dello stesso. In questo senso, si potrebbe pensare che il committente sarebbe titolare dell’azione di responsabilità nei confronti dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., fin quando permane proprietario dei beni edificati, così come sosterebbe il ricorrente. Epperò, tale prospettazione non è soddisfacente e non può essere seguita, non tanto per motivi formali, perchè, cioè, in tal senso dispone la norma di cui all’art. 1669 c.c., ma, soprattutto, per la ragione assorbente, di ordine sostanziale, che l’interesse del committente all’azione di garanzia non viene meno, dopo l’alienazione del bene, in quanto proprio attraverso tale strumento egli può pervenire ad escludere le pretese derivanti domini per l’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione dei difetti. Pertanto, il committente è legittimato ai sensi dell’art. 1669 c.c., alla proposizione dell’azione, anche dopo l’alienazione dell’immobile, in quanto titolare di un’azione diretta al risarcimento del danno, autonoma rispetto a quella dell’avente causa con l’unica limitazione che l’azione non sia stata già esperita dall’avente causa del committente.

3 e 4) Completo, puntuale ed esaustivo è l’accertamento che la Corte ha effettuato in ordine alla data di denuncia dei vizi, che quale accertamento di fatto non è suscettibile di essere sindacato nel giudizio di cassazione, tanto più che il ricorrente non indica fatti nuovi presenti nel processo che avrebbe potuto comportare una decisione assolutamente diversa da quella assunta. Piuttosto, come ha evidenziato la Corte distrettuale “(…) i lavori di realizzazione dell’intero edificio furono ultimati tra la fine del 1995 e gli inizi del 1996 (teste D.P.R.) (…) con raccomandata del 14 novembre 1995 il committente F. contestò al V. la presenza di gravi infiltrazioni di acqua nello stabile, invitandolo a partecipare ad un sopralluogo fissato per il successivo 20 novembre 1995 (…) emersa in seguito la presenza di infiltrazioni e verificatisi ulteriori inconvenienti in ulteriori e diverse parti dell’edificio con raccomandata del 17 febbraio 1996 i vizi riscontarti venivano contestati al V. che veniva altresì diffidato ad eseguire gli interventi necessari per l’eliminazione degli stessi (….) il presente contenzioso è stato avviato con citazione notificata in data 25 ottobre 1995 (…). A buon ragione, pertanto, la Corte distrettuale ha concluso “(…) quanto innanzi consente di escludere sia l’eccepita decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c., atteso che i vizi sono stati denunciati all’impresa V. entro l’anno dalla scoperta, cioè dal loro manifestarsi e dal successivo accertamento della loro riducibilità a gravi difetti costruttivi, e che l’azione è stata dal committente F. iniziata entro l’anno dalla denunzia (…)”.

3 b) Inammissibile, perchè formulata per la prima volta nel presente giudizio di cassazione, invece, l’eccezione secondo cui il F. essendo un imprenditore sarebbe stato in grado di conoscere le modalità di esecuzione dell’opera, l’esistenza di giunti e i materiali impiegati e che, per ciò stesso, i vizi non potevano essere occulti ma conosciuti e/o riconoscibili e, dunque, non coperti dalla garanzia di cui si dice.

5) La censura relativa all’efficacia probatoria della documentazione di spesa di cui il ricorrente lamenta la tardiva produzione, è anch’essa inammissibile perchè generica, dato che il ricorrente si limita a denunciare l’omessa considerazione di una pretesa tardività della produzione documentale (fatture) senza specificare in quale momento del processo quei documenti sono stati depositati, considerato il fatto che F. aveva chiesto la condanna del V., anche, di quella maggiore somma per ulteriori interventi dovuti a difetti costruttivi e che, pertanto, avrebbe potuto depositare documenti creatisi nel corso del giudizio. Tuttavia e, comunque, va tenuto presente che l’indicazione dell’originario attore formulata nell’atto di citazione e le conclusioni del CTU sono sufficienti, nel rispetto del principio di cui all’art. 2697 c.c., per ritenere provato il quantum debeatur disposto in sentenza. Infatti, l’originario attore, come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 3) aveva chiesto “(…) la condanna del convenuto al pagamento della somma di Lire 20.451.140 (successivamente specificata nella somma di Euro 8.532,65) per le causali di cui in narrativa (cioè per l’eliminazione dei vizi denunciati) e/o di quella maggiore somma, eventualmente, necessaria per ulteriori interventi dovuti a difetti costruttivi, nei limiti di competenza (…)”. E, il Consulente tecnico, indipendentemente dall’efficacia probatoria della documentazione di spesa concernente l’eliminazione dei vizi di che trattasi, su specifico incarico, ha accertato, esaminando gli interventi eseguiti, così come specificato nella stessa relazione (la stessa sentenza rinvia a pag. 11 della CTU) che la somma richiesta dall’attore era congrua, fissandola definitivamente in quella pari ad Euro 8.532,65.

6) Infondato è anche il sesto profilo del motivo in esame, essenzialmente perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi. Infatti, come ha specificato la Corte distrettuale, la somma attribuita a F., era dovuta “(…) per la sostituzione necessaria per il precedente utilizzo del pavimento non idoneo per l’esterno e messo in opera non a perfetta regola d’arte con conseguente cedimento e rottura dello stesso in più parti”. E, come ha evidenziato il CTU tale conclusione conseguiva all’esame tecnico del materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione del cortile.

7.= Il profilo di cui al punto n. 7 del motivo in esame rimane assorbito dalle considerazioni già formulate nel precedente punto 2.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragion del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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