Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28079 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26945/2014 R.G. proposto da:

C.F., rappresentata e difesa dall’avv. Stanislao Fella, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Orvieto, piazza XXIX

marzo, 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 227/04/14, depositata il 1 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 settembre

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– C.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 1 aprile 2014, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha respinto il ricorso originario per l’annullamento di una cartella di pagamento;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che, a sostegno di tale ricorso, il contribuente negava che gli fosse mai stato notificato l’avviso di accertamento posto a fondamento della cartella emessa;

– il giudice di appello, premessa la contestata ammissibilità dell’appello erariale e rilevata l’apoditticità delle affermazioni contenute nella sentenza della Commissione provinciale in ordine alle “contraddizioni e lacune” che inficerebbero il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, ha ritenuto che non sussistesse alcun vizio nello svolgimento di tale procedimento, a nulla rilevando nè il disconoscimento operato dal contribuente della sottoscrizione, allo stesso riferibile, apposta sulla raccomandata contenente l’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale, nè la presentazione di una denuncia penale relativa a tale circostanza;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità del procedimento di appello e della sentenza che lo ha definito per mancata evocazione in giudizio della Equitalia Centro s.p.a., agente della riscossione, che aveva partecipato al giudizio di primo grado;

– il motivo è infondato;

– il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass., ord., 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass. 12 novembre 2014, n. 24083);

– nel caso in esame, con l’impugnazione della cartella viene fatto valere un vizio che attiene all’esistenza dell’obbligazione tributaria, per cui la mancata proposizione dell’appello nei confronti dell’agente della riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione dell’appello medesimo anche in suo favore, essendo questi estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa e insufficiente motivazione, nonchè omessa pronuncia, su un’eccezione formulata con le controdeduzioni in appello, concernente la assenza di una valida sottoscrizione dell’atto di appello;

– evidenzia, in proposito, che tale atto di appello risultava recare la sottoscrizione del “Capo team 1 ufficio legale” e non già del dirigente;

– pur rispondendo al vero che la Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi su tale motivo di gravame, ciò non determina l’accoglimento del motivo;

– in proposito, si rammenta che la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, qualora, come nel caso in esame, si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass., ord., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass., sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2731);

– orbene, nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass. 21 marzo 2014, n. 6691);

– ne consegue che, ove non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile fintanto che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante, o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà;

– il ricorrente non ha allegato – nè tanto meno dimostrato – tale circostanza, per cui il motivo prospettato risulta privo di fondamento, a nulla rilevando la questione, invocata dalla parte, relativa al diverso tema – avente specifica e distinta disciplina – della delegabilità del potere di sottoscrizione degli atti impositivi;

– con il terzo motivo il contribuente si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, della violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per omessa e insufficiente motivazione e per omessa pronuncia su un motivo decisivo, nonchè per violazione del principio secondo cui il giudice deve fondare la sua decisione sui fatti allegati e provati, in relazione alla eccepita falsità della sottoscrizione presente sulla ricevuta di notifica dell’avviso di accertamento;

– evidenzia, sul punto, che la Commissione regionale non aveva tenuto in alcun conto l’esplicito disconoscimento della sottoscrizione operato dal contribuente e le altre prove dal medesimo addotte (tra cui la presentazione di una querela) a dimostrazione della difformità tra la sua sottoscrizione e quella apposta sulla ricevuta;

– il motivo è, quanto ai vizi prospettati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, infondato;

– diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello si è pronunciato sull’eccezione in oggetto, ritenendo che “le dichiarazioni del ciò attinenti al disconoscimento della propria firma in calce all’avviso di ricevimento non sono ovviamente idonee a far dubitare della regolarità di questa sequenza, sia perchè… il ritiro della raccomandata contenente l’avviso di deposito non è requisito di validità della notificazione, sia perchè non suffragate da alcun elemento obiettivo” e aggiungendo che “nessun significato può assumere la presentazione di una denuncia penale, peraltro senza alcun esito, poichè… il procedimento che ne è scaturito… è stato chiuso senza provvedimenti”;

– la decisione assunta sul punto fa espresso riferimento agli elementi probatori offerti dalle parti e non emerge che il giudice, in violazione dei richiamati artt. 115 e 116 c.p.c., abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., in tema, Cass., ord., 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., ord., 27 dicembre 2016, n. 27000);

– quanto al dedotto vizio motivazionale, la censura è inammissibile, in quanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza, logicità o coerenza della motivazione, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– orbene, parte ricorrente non deduce nè un fatto storico che la Commissione regionale avrebbe omesso di esaminare, nè l’apparenza della motivazione della sentenza di appello e la sua inidoneità ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione;

– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che il soggetto che aveva ricevuto il plico notificato non era stato identificato, per cui difettava la sua qualificazione, indispensabile ai fini della validità della notifica;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la mancata riproduzione dell’avviso di ricevimento non consente di verificare la rispondenza al vero di quanto dedotto dalla parte;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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