Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28079 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28079 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
Data pubblicazione: 16/12/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Energy Sun s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Parigi 11, presso lo studio dell’avv. Raffaele Capunzo, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Claudia Jacopucci, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
75/35/11
depositata il 3/3/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Energy Sun s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
società contro la sentenza della CTP di Roma n. 372/8/2008 che aveva respinto il
ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720060120139364 per iva 2002
e%s
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
10245/12
Ordinanza pag. 1
39
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
troricorrente essendo nello stesso presente il contenuto di cui all’art. 366 c.p.c..
Nel merito la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 54 bis e 55
del dpr 633/72 laddove la CTR ha riconosciuto il diritto alla detrazione del credito IVA pur
in assenza della dichiarazione annuale.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 268
del 12/01/2012 ) secondo cui, in tema di IVA, la mancata esposizione della eccedenza di
imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza medesima
nell’anno successivo, ai sensi dell’art. 30, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi
successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i
termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio
e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 09720060120139364 per iva 2002.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di appello e di cassazione tra le parti.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 09720060120139364 per iva 2002, compensando le spese del giudizio di appello e
di cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma, 13/11/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il P
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla con-