Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28078 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28367-2011 proposto da:

R.M. (C.F.: (OMISSIS)) e R.S. (C.F.: (OMISSIS)),

in proprio e quali soci e legali rappresentanti della La Lanterna

s.n.c. (P.IVA: 02881410100), tutti elettivamente domiciliati in

Roma, alla Via del Viminale n. 38, presso lo studio dell’Avv.

Vincenzo Macedonio (C.F.: MCDVCN5OLO7H501Q), che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), nei cui uffici domicilia per legge in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 85/2010 emessa dalla CTR di Genova in data

04/10/2010 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto come depositato in data 3.12.2009, la La Lanterna s.n.c., in persona dei legali rappresentanti R.S. e R.M., essi anche in proprio, proponeva appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione 4, n. 126/4/09 depositata il 23/04/2009, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato in data 13/12/2007 e le imposte dirette e Iva per l’anno 2004.

Successivamente in data 16.01.08, venivano notificati a R.M. e R.S., in qualità di soci ed amministratori della predetta società, gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’anno di imposta 2004, anch’essi impugnati in data 17.03.2008, impugnativa che aveva dato luogo alla sentenza 128/4/09, oggetto di autonoma impugnazione in appello.

Tra il luglio e l’agosto del 2008 venivano notificati ai R., sia personalmente che quali rappresentanti legali della La Lanterna s.n.c., le cartelle esattoriali nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed i sottesi provvedimenti di iscrizione a ruolo relativi agli accertamenti di cui sopra, anche questi oggetto di impugnativa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale conclusasi con sentenza n. 127/4/09 oggetto di altra impugnazione in appello.

Sulla base della “costante presenza di perdite di esercizio della società, del basso indice di ricarico nonchè dalla presenza di elevate scorte di magazzino”, l’Ufficio aveva rideterminato i corrispettivi mediante ricostruzione indiretta dei ricavi/volume di affari sulla base degli acquisti di materie prime, delle percentuali di sfrido degli alimenti e delle grammature delle varie porzioni.

Aveva, quindi, ricalcolato il reddito sociale e, conseguentemente, quello da imputare ai due soci nella misura del 50% ciascuno, oltre al reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF e alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

La Commissione tributaria Provinciale tempestivamente adita, aveva emesso la menzionata sentenza 126/4/09, con la quale aveva respinto il ricorso, confermando l’accertamento.

Avverso tale sentenza R.M. e S., sia quali amministratori della società che personalmente, avevano proposto appello sulla base dei seguenti motivi: violazione di legge per asserita erronea applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.; erronea, omessa e/o comunque insufficiente motivazione sul punto; violazione di legge per errore di calcolo ai sensi dell’art. 1430 c.c.; illegittimità dei valori applicati e loro totale incongruenza con i dati normativi; omessa e/o insufficiente valutazione sul punto; violazione di legge quanto alla ripartizione dell’onere delta prova. In particolare, premesso di non avere mai contestato il metodo analitico induttivo utilizzato dall’amministrazione finanziaria, si dolevano invece di “palesi e macroscopici errori derivanti dall’applicazione di alcuni parametri e criteri utilizzati dai verificatori in sede di accertamento che hanno avuto quale unica conseguenza quella di portare ad un risultato economico ben diverso da quello concretamente riferibile alla società”.

L’Ufficio, all’esito dell’accertamento effettuato utilizzando il metodo analitico-induttivo, aveva rilevato la costante perdita di esercizio incompatibile con la tipologia caratteristica dell’attività esercitata, con le consistenze delle materie prime utilizzate e con le scorte di magazzino esistenti e con il basso indice di ricarico utilizzato, nonchè con i costi del personale impiegato.

Con sentenza n. 85 depositata il 4.10.2010 la CTR della Liguria rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) andava rigettata la richiesta di nomina di un ctu tecnico-contabile, in quanto gli elementi contabili e i dati di fatto raccolti dall’Ufficio erano ampi ed esaurienti;

2) era stato pienamente rispettato il dettato di cui all’art. 112 c.p.c. dai primi giudici, i quali si erano espressi su tutta la vicenda e sulle modalità di ricostruzione della contabilità, dilungandosi ad analizzare in particolare la determinazione dei corrispettivi dei vari settori nei quali si articolava l’attività della società La Lanterna (pizzeria al tavolo e da asporto, ristorante, ecc.);

3) il ricorrente non aveva contestato il metodo utilizzato dall’Ufficio per la ricostruzione dei ricavi (metodo analitico-induttivo), bensì i criteri ed i parametri che avevano portato alla discordanza fra il dichiarato e l’accertato, essendo venuta alla luce una situazione contabile che appariva fuori da ogni logica e da ogni realtà contabile ed economica;

4) la rettifica operata dall’Ufficio appariva corretta sul piano formale e procedimentale, in quanto fondata su scritture contabili sostanzialmente scorrette;

5) in merito agli ipotetici errori di calcolo contenuti nell’accertamento, i primi giudici avevano preso in considerazione la questione dei corrispettivi calcolati per le varie tipologie di prodotti, pervenendo alla conclusione della sostanziale correttezza dei calcoli così come operati dall’Ufficio, sicchè la questione assumeva l’aspetto di cosa giudicata, sulla quale non era più possibile tornare.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso R.M. e R.S., in proprio e quali soci e legali rappresentanti della La Lanterna s.n.c., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. In prossimità dell’udienza camerale, il difensore di R.M. e della La Lanterna s.n.c. ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione, per conto dei predetti assistiti, della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente.

Con ordinanza del 25.03.2018 il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo per il deposito della documentazione attestante l’avvenuta definizione della pendenza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la carenza della motivazione resa dalla CTR per essere estremamente lacunosa e contraddittoria, tenuto conto della circostanza che gli allora appellanti avevano analiticamente denunciato l’erronea applicazione, da parte dell’Agenzia, dei parametri e criteri (cfr. pagg. 12 – 23 del ricorso e 2 della sentenza impugnata, nella parte in cui si sintetizzano i motivi di gravame) e che la congruità degli accertamenti cui erano pervenuti i verificatori non poteva fondarsi tout court sulla sostanziale scorrettezza delle scritture contabili analizzate.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge, per non aver la CTR tenuto presente che l’opposizione all’ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, cui spetta l’onere di dimostrarne gli elementi costitutivi.

3. L’agenzia delle entrate ha depositato istanza giugno 2018 di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate; ciò a seguito di avvenuta regolare definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, mediante integrale pagamento di quanto a tal fine previsto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando per intero le spese del presente grado.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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