Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28078 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7119-2007 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

76, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 884/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2006 R.G.N. 858/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 19-26.10.06 la Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, rigettava la domanda proposta da M.O. contro l’INPDAP intesa ad ottenere la condanna dell’istituto a corrisponderle la pensione di reversibilità a seguito della morte dell’ex coniuge, L.P., dal quale l’attrice aveva divorziato nel (OMISSIS) senza essere titolare dell’assegno divorale L. n. 989 del 1970, ex art. 9.

Ritenevano i giudici del gravame che tale norma condizionava espressamente il trattamento di reversibilità in favore dell’ex coniuge alla concreta attribuzione giudiziale in suo favore dell’assegno divorzile e non all’astratta possibilità di un suo riconoscimento, come invece sostenuto dalla M..

Quest’ultima ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi a sei motivi.

L’intimato INPDAP non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con i primi cinque motivi la ricorrente deduce violazione degli artt. 83, 182, 75, 77, 125 e 416 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c. e artt. 324, 342 e 163 c.p.c. e vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva rigettato, perchè sollevata solo in appello, l’eccezione di mancanza della rappresentanza processuale dell’INPDAP per nullità della procura ad litem conferita in primo grado dal direttore della sede periferica di (OMISSIS) nonchè di conseguente inammissibilità dell’appello proposto in base alla medesima procura, per non avere il suddetto direttore indicato di aver ricevuto i poteri rappresentativi dell’Istituto in base a delega del Presidente e legale rappresentante; in realtà – obietta la ricorrente – la mancata indicazione della fonte attributiva dei poteri di rappresentanza comporta nullità della procura e, per l’effetto, nullità del processo e della sentenza, essendo ormai ius receptum quello per cui la nullità o il difetto di procura sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato, giudicato nei caso in esame non formatosi sul punto in quanto la relativa questione non è stata oggetto di espressa pronuncia da parte del giudice di prime cure.

Tali motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè attinenti al medesimo tema -sono inammissibili.

Questa S.C. ha già più volte affermato (da ultimo v. Cass. Sez. 3 6.3.06 n. 4793) – con orientamento che merita di essere qui condiviso – che poichè la delega del presidente dell’INPDAP ad un direttore di sede periferica, per agire in giudizio, attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l’ente, senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega, determina la nullità del giudizio, rilevabile d’ufficio sempre che, sulla specifica questione, non si sia formato il giudicato interno.

In senso analogo, più in generale sempre in tema di rappresentanza processuale e di correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura ad litem, più di recente le S.U. di questa S.C., con sentenza n. 24179 del 16.11.09, hanno ribadito che tale potere spetta soltanto a chi sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, difetto il cui accertamento, concernendo un presupposto relativo alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.

A sua volta il giudicato sul punto si forma ove la carenza del potere rappresentativo, appositamente denunciata, o sia stata espressamente negata dal giudice del merito o sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata, poi, oggetto di appello.

Ne discende che, per evidenziare l’insussistenza del giudicato sul punto, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto allegare o di non aver mai protestato, in primo o in secondo grado, l’inesistenza dei poteri rappresentativi, oppure – al contrario – di averlo fatto in prime cure e di aver poi regolarmente coltivato la doglianza in secondo grado, ma su ciò il ricorso si rivela non autosufficiente perchè non trascrive il tenore nè del ricorso introduttivo di lite nè dell’atto d’appello.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, in esso si lamenta, in realtà, un asserito vizio nell’argomentazione in punto di diritto, di guisa che si colloca al di fuori dell’area di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne esclusivamente la motivazione in punto di fatto.

2- Con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, commi 2 e 5 (nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13) per avere la Corte territoriale negato che la pensione di reversibilità spetti all’ex coniuge divorziato che, pur non essendo in concreto titolare di assegno divorzile, versi nelle astratte condizioni di poterlo ricevere.

Il motivo è infondato.

Ai sensi della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 legge di interpretazione autentica, “le disposizioni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’artìcolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto art. 5 della citata L. n. 898 del 1970”, il che supera il precedente contrasto giurisprudenziale a riguardo.

Nè vi sono dubbi di legittimità costituzionale di tale norma di interpretazione autentica per contrarietà con l’art. 3 Cost., della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 norma di interpretazione autentica della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 9 e come tale retroattiva ed applicabile ai giudizi in corso – secondo cui il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone che il richiedente sia titolare, al momento della morte dell’ex coniuge, di un assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della Legge predetta – sollevata per la sola circostanza che le variate necessità di vita, le quali in astratto avrebbero potuto consentire la modifica delle condizioni in caso di mutamento della situazione economica di uno degli ex coniugi, siano intervenute dopo il decesso del coniuge già titolare in vita del trattamento pensionistico, trattandosi di un’ipotetica situazione di fatto atta a determinare, semmai, in caso di una sua autonoma rilevanza, un’irragionevole condizione di miglior favore rispetto a quella goduta allorquando l’ex coniuge era in vita (espressamente in tal senso v. Cass. 9.6.2011 n. 12546).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo l’INPDAP svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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