Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28078 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28078 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Il Punto s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
95/11/7 depositata il 1/6/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Il Punto s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto
dalla società contribuente contro la sentenza della CTP di Ancona n. 260/2/2010 che ne
aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TQY03T200157159164 per
iva irpef e irap 2005-2007. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività
difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chie-

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.2557/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

dendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

13/11/2013 per

l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 37 bis del dpr 600/73 laddove la CTR ha escluso
la irrogabilità di sanzioni in caso di elusione.
Il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.

25537 del 30/11/2011 ) secondo cui In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si
traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nel D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 37 bis, secondo il quale l’Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a
conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatoli emettono avviso di
accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471, art. 1, comma 2, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale-conseguenza dell’esito
dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno l’abuso del diritto.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. TQY03T200157159164 per iva irpef e irap 2005-2007, condanna la società alla
rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione
si liquidano in complessivi E 1.000,00, oltre spese prenotate a debito, dichiarando compensate tra le parti le spese del merito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. TQY03T200157159164 §
per iva irpef e irap 2005-2007; condanna la società alla rifusione, in favore z

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dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione si liquidano in g
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complessivi E 1.000,00, oltre spese prenotate a debito, dichiarando compensate tra le parti le
spese del merito.
Così deciso in Roma, 13/11/2013
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