Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28077 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4013-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che lo rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

D.S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLE

PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SARGENI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO PELLEGRINO;

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO VITERBO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 218/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.C. ha impugnato l’avviso di fermo amministrativo notificatole il 12 marzo 2007 e concernente alcune cartelle di pagamento per l’importo complessivo di Euro 5.580,16.

La CTP di Viterbo, con sentenza 216/01/2007, ha accolto l’opposizione.

Equitalia Gerit spa ha proposto appello.

La CTR di Roma, con sentenza 218/28/11, ha respinto l’appello.

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate e D.S.C. hanno presentato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che il controricorso dell’Agenzia delle Entrate non risulta essere stato notificato a parte ricorrente.

Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 c.p.c., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perchè l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente.

Ne consegue che, in mancanza di detta notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso ed all’intimato non sono consentiti nè il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c. nè la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Cass., Sez. 3, n. 25735 del 5 dicembre 2014).

2. Con un unico motivo Equitalia sud spa lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, poichè il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il fermo amministrativo, ove emesso oltre un anno dopo la notifica delle cartelle sulle quali si fonda, dovesse essere preceduto dalla notifica di un avviso al debitore contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.

Il ricorso è fondato.

Infatti, in materia tributaria, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, atteso che l’invito a corrispondere ciò che risulta dal ruolo entro cinque giorni è assicurato dall’avviso ad adempiere nel termine di venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicchè risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente (Cass., Sez. 5, n. 26075 del 30 dicembre 2015).

Pertanto, l’iscrizione ipotecaria preceduta da un fermo amministrativo è da considerare valida pur se non è stato formalmente instaurato con l’interessato un contraddittorio in ordine al versamento.

2. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR Lazio che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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