Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28077 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28077 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 13251-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ANDREOLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO PENZAVALLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CLAUDIO ZERBINI;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG. dL
MILANO, depositata il 26/03/2009;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

TRICOMI.

RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti di Franco Andreoli, che resiste con

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n.45/13/09, depositata il 26.03.2009, non notificata, di
conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso
del contribuente avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di
pagamento,

per

mancata

ammissione

in

compensazione,

relativamente all’anno d’imposta 2002, di un credito IVA per C.
18.087,04, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente
(Modello Unico 2002 per l’anno 2001) inviata telematicamente e
“scartata” dal sistema informatico per “data non conforme”.
2.

Il Giudice d’appello ha accertato che, nel caso in esame,

l’intermediario deputato all’invio telematico della dichiarazione, dopo
la conferma di ricezione, non aveva ricevuto l’avviso dell’Agenzia delle
entrate, a mezzo posta elettronica, in merito all’esistenza di un elenco
di dichiarazioni con anomalie o errori bloccanti, propedeutico alla
ritrasmissione della dichiarazione corretta, come previsto dalla
Circolare n. 35/2002 dell’Agenzia delle entrate ed ha, pertanto,
confermato l’annullamento della cartella di pagamento.
3. Il ricorso è stato fissato, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e
380 bis 1, cod. proc. civ., per l’adunanza in camera di consiglio del
02.05.2017 e rinviato a nuovo ruolo alla presente udienza.
CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente va respinta la eccezione di inammissibilità del
ricorso per tardività della notifica, posto che la stessa risulta eseguita
in data 11.05.2010, entro il termine massimo di un anno e 46 giorni

controricorso corroborato da memoria ex art.378 cod. proc. civ.,

dalla data del 26.03.2009, in cui venne depositata la sentenza
impugnata.
2. Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta,
ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la violazione e falsa
applicazione dell’art.3, comma 11, del d.P.R. n. 322/1998, in

perché, a suo dire, la CTR non avrebbe considerato che l’errore che
aveva determinato lo scarto valeva a bloccare la procedura di
acquisizione telematica della dichiarazione dei redditi, con la
conseguenza che la mera tempestività della dichiarazione non poteva
sanare i vizi che ne avevano determinato lo scarto e questa avrebbe
potuto ritenersi validamente presentata solo se fosse stata acquisita
telematicamente, di guisa che erroneamente era stata annullata la
cartella che disconosceva un credito di imposta esposto dal
contribuente in una dichiarazione fiscale inviata telematicamente, ma
non acquisita dal sistema.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360, primo
comma, n.5, cod. proc. civ.) concernente la circostanza che i giudici
di appello non avevano fatto riferimento ad alcuna disposizione di
legge per giustificare il rigetto dell’appello.
4. I motivi sono entrambi inammissibili.
5. Quanto al primo, va considerato che lo stesso trascura di
considerare che la ratio decidendi espressa dalla CTR è fondata sulla
circostanza del mancato invio, da parte dell’Amministrazione, della
comunicazione della sussistenza di un errore bloccante, acclarato con
accertamento in fatto non censurato sul piano motivazionale e del
tutto trascurato nella esposizione del motivo che, pertanto, non
risultata conferente alla statuizione censurata.
6. Quanto al secondo, va considerato che la motivazione omessa o
insufficiente – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
R.G.N.13251/2010
Cons. est. Laura Tricorni

2

combinato disposto all’art. 9, comma 11, del d.m. 31.07.1998,

(nel testo applicabile ratione temporis) – è, invero, configurabile ogni
qual volta dal ragionamento del giudice di merito, come risultante
dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi
che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass. Sez. U.
25/10/2013, n. 24148; Cass. 14/11/2013, n. 25608).

quesito di fatto, ma non ha evidenziato in maniera chiara e precisa
specifici fatti controversi e, soprattutto, non ha fornito elementi circa
il carattere decisivo di tali fatti, essendo peraltro da rilevare che per
fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto,
non una “questione” o un “punto”, posto che l’art. 360 cod. proc. civ.
(nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato
modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 nel senso, appunto, che l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto
controverso e decisivo (v. tra le tante Cass. n.16655/2011), e non
quindi, come prospettato dalla parte pubblica nel presente motivo, le
norme applicate.
7. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione delle
spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di
€.2.200,00=, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella
misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2017.

Nel caso in esame la ricorrente non solo non ha formulato il cd.

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