Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28077 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28077 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Patanè Orazio, elett.te dom.to in Giarre, alla via D’Azeglio 48, presso lo studio dell’avv.
Alfio Gaetano Patanè, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia
n.12/17/2010 depositata 1’11/1/11 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Orazio Patanè

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Catania n. 287/6/2006 che aveva accolto il
ricorso avverso il recupero del credito di imposta per gli anni 2001,2002,2003.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
EntrateIl relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso

8952_

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22713/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

• Il presidente ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera
di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. 56/87 e 388/2000,
e dell’art. 5 in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..
Il ricorso è inammissible stante la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazio-

ne eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima
questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che
suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto
intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede
l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale
nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà
della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella
sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta
e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le
singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione
enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero
utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse ( Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011)
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in
favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 1.200, 00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
1.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 13/11/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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re” IE.

2013

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