Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28076 del 31/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4012-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVALIER
D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI
BALDELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 219/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.C. ha impugnato il fermo amministrativo di una autovettura a garanzia degli importi di alcune cartelle di pagamento per l’importo complessivo di Euro 3.142,38.
La CTP di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza 278/02/2007, ha, in parte, accolto l’appello.
Equitalia Gerit spa ha proposto appello.
La CTR di Roma, con sentenza 219/28/11, ha respinto l’appello.
Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Parte intimata non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo Equitalia sud spa lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, poichè il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il fermo amministrativo, ove emesso oltre un anno dopo la notifica delle cartelle, dovesse essere preceduto dalla notifica di un avviso al debitore contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.
Il ricorso è fondato.
Infatti, in materia tributaria, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, atteso che l’invito a versare ciò che risulta dal ruolo entro cinque giorni è assicurato dall’avviso ad adempiere nel termine di venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicchè risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente (Cass., Sez. 5, n. 26075 del 30 dicembre 2015).
Pertanto, l’iscrizione ipotecaria preceduta da un fermo amministrativo è da considerare valida pur se non è stato formalmente instaurato con l’interessato un contraddittorio in ordine al pagamento.
2. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR Lazio che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019