Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28076 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28076 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 11391-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA;
– intimato –

Nonché da:
INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
FRANCESCO SCALIA;

Data pubblicazione: 24/11/2017

- controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso

10/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

la
sentenza
n.
29/2009
della
L^-2-3 79
COMM.TRIB.REG. EZ.DISTJ di LATINAJ depositata
il

R.G. 11391/2010 Agenzia delle entrate c/ Ingegneria e software industriale s.p.a.

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione
della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 29/40/09, dep. il 10
marzo 2009, che, su ricorso proposto da Ingegneria e software

industriale s.p.a. contro cartella di pagamento notificata il 13

l’anno 1999), ha rigettato l’appello dell’Ufficio sotto il profilo della
“mancanza pressoché assoluta di una motivazione” della cartella,
non integrabile dagli atti pregressi (avviso bonario), in quanto “è
agli atti concretamente impugnabili in giudizio che occorre fare
riferimento per verificare la sussistenza di una idonea
motivazione, dato che è in riferimento ad essi che il ricorrente
deve muovere le sue censure”.
La Commissione regionale ha poi accolto l’appello dell’Ufficio
limitatamente al termine di notifica della cartella, ritenendo,
contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, che
non si fosse maturata la decadenza in ordine alla cartella di
pagamento, notificata ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 600/73, ex
art. 17 d.P.R. 602/73, in quanto il termine ivi previsto “mal si
coordina con l’art. 25 dello stesso d.P.R. 602/73 che prevede una
specifica disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento”.

Ingegneria e software industriale s.p.a.

si costituisce con

controricorso e propone ricorso incidentale.

Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione di
legge, art. 7 I. 212/2000, art. 36 bis d.P.R. 600/73, art. 25
d.P.R. 602/73 e 3 artt. 1 e 6 DM 321/1989, per avere la C.T.R.
ritenuto la cartella di pagamento nulla per vizio di motivazione e
violazione del diritto di difesa, mentre l’Ufficio aveva inviato un
i
R.G. 11391/2010 Agenzia delle entrate c/ Ingegneria e software industriale s.p.a.

settembre 2004 (per omesso versamento del saldo Irpeg per

avviso bonario contenente l’indicazione delle irregolarità
addebitate, con ciò integrando la motivazione della cartella e
garantendo il diritto di difesa.
2. Col secondo motivo del ricorso principale si censura la sentenza

impugnata per vizio di motivazione, per avere apoditticamente
affermato che “è di tutta evidenza l’assenza pressoché assoluta

seguito per l’emanazione dell’atto”, senza tener conto che nella
cartella erano chiaramente indicate le voci che componevano il
credito complessivo, e che la società aveva esercitato il suo
diritto di difesa.
3. Il ricorso principale è fondato e va accolto.
Costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità,
quello secondo cui, nel caso di mera liquidazione dell’imposta
sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella
propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi
e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il
contribuente si trova già nella condizione di conoscere i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale,
con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto
dall’ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima
(ex multis,

Cass. n. 19664/2013, n. 8137/2012 e n.

16983/2011).
Le Sezioni Unite di questa Corte (14 maggio 2010, n. 11722),
con decisione ribadita da successiva giurisprudenza conforme (da
ultimo n. 15580 del 2017, con riferimento all’avviso bonario),
hanno statuito che il difetto di motivazione della cartella
esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il
presupposto dell’imposizione, senza indicarne i relativi estremi di
notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla
dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata
2
R.G. 11391/2010 Agenzia delle entrate c/ Ingegneria e software industriale s.p.a.

di una motivazione, ossia di una parte descrittiva dell’iter logico

dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere
piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli
puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e
specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio
che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Peraltro il contenuto motivazionale della cartella di pagamento è

determinano il contenuto (D.m. 31/12/1996, 28/06/1999 e
succ.).
Nel caso di specie non è oggetto di contestazione tra le parti che
il contribuente sia stato anche destinatario di un avviso bonario,
anteriormente alla notifica della cartella di pagamento, il che,
unito al fatto che la parte ha in sede d’impugnazione dimostrato
di avere avuto piena conoscenza dei presupposti
dell’imposizione, specificamente contestandoli, determina
l’impossibilità di pervenire alla declaratoria di nullità della cartella
per difetto di motivazione della stessa.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, relativo al motivo di
appello sul quale la C.T.R. ha riformato la sentenza di primo
grado, si censura la sentenza impugnata per violazione di legge
(art. 25 I. 602/73, come modificato dall’art. 11 d.lgs. 46/99), per
non avere la C.T.R. dichiarato la decadenza, avendo l’Ufficio
notificato la cartella il 13 settembre 2004, in relazione al ruolo
reso esecutivo in data 20 dicembre 2002, e quindi oltre il
termine perentorio di quattro mesi previsto dall’art. 25 cit..
Il ricorso incidentale è infondato.
4.1.Va sul punto dato seguito alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte secondo cui «In tema di accertamenti e controlli
delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r. 29
settembre 1973 n. 600, la legittimità della pretesa erariale è
subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con
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R.G. 11391/2010 Agenzia delle entrate c/ Ingegneria e software industriale s.p.a.

vincolato dalle prescrizioni contenute nei D.D.M.M. che ne

l’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106,
convertito in 1. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della
cartella di pagamento al contribuente entro un termine di
decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del
medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della
pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del D.P.R. n.
600/1973, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis, del d.l. 17
giugno 2005, n. 106, la cartella di pagamento è notificata, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1
gennaio 2004;

b)

del quarto anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni
presentate negli anni 2002 e 2003; c) del quinto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. Siffatta
regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore della detta legge di conversione, n. 156 del
2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31
dicembre 2001 (art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46)» (Cass. n. 22223/2015; n. 24767/2015; n. 30704
del 2011; n. 15313 del 2009).
4.3.Ciò posto, la C.T.R. ha correttamente statuito che il termine
perentorio di cui all’art. 17 d.P.R. 602/73 va coordinato con l’art.
25 dello stesso d.P.R. “che prevede una specifica disciplina dei
termini per la notifica della cartella di pagamento”. Termine che
è stato nel caso di specie rispettato, come risulta dal semplice
confronto dei dati temporali di riferimento con quelli previsti dalla
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R. G. 11391/2010 Agenzia delle entrate c/ Ingegneria e software industriale s.p.a.

4.2.In base al regime transitorio, riferito esclusivamente alle

norma. Invero, con riferimento alle dichiarazione 2000 riferita
all’anno 1999 l’Amministrazione ha tempestivamente notificato la
cartella (il 13 settembre 2004, in relazione alla dichiarazione
2000 per l’anno 1999), non sussistendo pertanto la rilevata
decadenza (cfr. Cass. n. 24767 del 04/12/2015).
5. In conclusione va accolto il ricorso principale e rigettato il

relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto (ex art. 384 comma 2 c.p.c.), la causa può
essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della
società contribuente.
6. Le spese del processo vanno interamente compensate, in
ragione dell’affermarsi della giurisprudenza in epoca successiva
alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della società contribuente. Compensa dell’intero
processo.
Roma, 13 settembre 2017

ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in

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