Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28076 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7216-2007 proposto da:

EDILTERMICA 90 DI LUPI MANUELA & C S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato PREDELLA

GENNARO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCHEGIANI MARCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA M.P.S. S.P.A. CONCESSIONARIA SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE

PER LA PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA’ FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 578/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2006 R.G.N. 8274/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

Udito l’Avvocato MARCHEGIANI MARCO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per accoglimento del primo motivo,

assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 23.1. – 25.2.06 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla S.a.s. Ediltermica 90 di Lupi Manuela e C. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto l’opposizione alla cartella esattoriale notificatale dall’INPS il 30.9.03, notifica rispetto alla quale il ricorso in opposizione (proposto in contraddittorio anche della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) era risultato tardivo perchè depositato solo in data 25.11.03.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.a.s. Ediltermica 90 di Lupi Manuela e C. affidandosi a due motivi.

L’intimata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non ha svolto attività difensiva.

La difesa dell’INPS, che ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso, ha discusso la causa in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145, 148, 139 e 160 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che la notifica della cartella esattoriale sarebbe avvenuta presso la sede della società sita in (OMISSIS), a mani di L.M., qualificatosi come addetto alla sede della società, mentre da plurimi e concordanti elementi dovrebbe invece ricavarsi che la consegna dell’atto era avvenuta in (OMISSIS), ove abita il signor L.M.: infatti – prosegue parte ricorrente – il messo notificatore aveva dichiarato di avere consegnato la cartella di pagamento “in assenza del contribuente”, il che equivaleva a dire, in buona sostanza, che la sede della società era chiusa; sempre il messo notificatore aveva affermato di consegnare la cartella al signor L., qualificatosi addetto alla sede della società, mentre in realtà questi non ne era dipendente, socio o legale rappresentante, nè vi svolgeva attività alcuna; infine, sempre il messo notificatore aveva informato della consegna dell’atto la società contribuente con raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4 (raccomandata che poi, in realtà, la società non aveva neppure ricevuto), dal che parte ricorrente arguisce che la notifica dell’atto era avvenuta al di fuori della sede sociale.

Con il secondo motivo ci si duole di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., poichè la relata di notifica fa fede fino a querela di falso solo riguardo alle attività svolte dall’ufficiale procedente e alla constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e di dichiarazioni resegli, non anche di informazioni dallo stesso assunte o di indicazioni fornitegli da altri; nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito nell’impugnata sentenza, non era necessaria la querela di falso, perchè ciò che era in contestazione era l’interpretazione, da parte dei giudici del merito, di quanto emergeva dalla relata di notifica.

2- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi afferenti alla pretesa nullità della notifica, sono infondati.

Premesso che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c. (essendo il destinatario una società sprovvista di personalità giuridica), quelle di cui al ricorso sono illazioni a fronte della chiara dizione della relata di notifica (come menzionata dalla stessa società ricorrente), da cui si evince che la notifica medesima è avvenuta in (OMISSIS), ovvero presso la sede della Ediltermica.

La dizione “in assenza del contribuente” sta semplicemente a indicare che la notifica è avvenuta mediante consegna dell’atto non a mani proprie del legale rappresentante della società, bensì a mani di un suo incaricato, tale qualificatosi.

E’ appena il caso di rammentare che, per costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, la relata di notifica fa fede sino a querela di falso non solo di quanto avvenuto in presenza dell’ufficiale notificatore, ma anche delle dichiarazioni da lui ricevute, fra le quali va annoverata la dichiarazione con cui il consegnatario dell’atto affermi di essere addetto alla sede sociale, come avvenuto nel caso in esame.

Poichè la notifica ex art. 145 c.p.c. si è perfezionata con la consegna dell’atto all’addetto alla sede sociale (cfr., ex aliis, Cass. 5.8.02 n. 11702; Cass. 23.1.98 n. 642), tale qualificatosi, il successivo adempimento costituito dall’inoltro di una raccomandata ha costituito soltanto prudenziale eccesso di zelo.

Infine, ricordato che la notificazione di un atto ai sensi dell’art. 145 c.p.c. si perfeziona al momento della sua consegna ad una persona fisica legata all’ente da un rapporto qualificato, anche se non necessariamente caratterizzato dai connotati della prestazione lavorativa, rapporto derivante dall’incarico, pur se provvisorio e precario e non necessariamente conferito in maniera formale, di ricevere l’atto (cfr., ancora, giurisprudenza innanzi menzionata), la prova dell’eventuale insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per conto della società destinataria (come avvenuto nel caso di specie) deve essere fornita da quest’ultima (cfr. Cass. 2.7.2010 n. 15798), il che non è avvenuto.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

La pronuncia sulle spese è dovuta solo riguardo all’INPS – che ha discusso la causa in udienza a mezzo del proprio difensore – e non anche all’intimata Banca MPS S.p.A., che non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00 per onorari, in favore dell’INPS. Nulla per le spese nei confronti della intimata Banca MPS S.p.A..

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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