Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28076 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28076 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Ricorrente
per legge
Contro
Intimata
Bio System s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
214/2010/34
depositata il 8/6/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Bio System s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con
la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
della CTP di Benevento n. 139/1/2008 che aveva accolto
contro la sentenza
il ricorso avverso la cartella di paga-
mento n. 028028220060026225442000 per irpef 2002 . Il ricorso proposto si articola in unico mo-
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 20896/11
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Data pubblicazione: 16/12/2013
tivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
La censura è fondata. La parziale assenza di motivazione, nonché il riferimento a questione
diversa da quella oggetto di giudizio rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 13/11/2013
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Assume la ricorrente la nullità della decisione perché priva di motivazione.