Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28076 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20220-2018 proposto da:

S.A., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato ROCCO ALBERTO CERTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA CORRENTI;

– ricorrenti –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

07/10/2020 dal Consigliere Relatore MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 19/1/2018 la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da S.A. e S.P. contro la sentenza del tribunale che aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere il riconoscimento della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2004 -2006, e ha condannato i ricorrenti – appellanti al pagamento delle spese del giudice in favore dell’Inps;

la Corte ha infatti affermato che, a fronte della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, è onere della parte che invece tale iscrizione pretende provare la sussistenza di un rapporto di lavoro; che, nella specie, i due ricorrenti non avevano offerto tale prova, stante l’inattendibilità dei testimoni e la inidoneità della prova ad inficiare i fatti appurati dall’Inps in sede ispettiva;

i testimoni discussi si erano rivelati inattendibili sia in ragione del carattere “pressochè identico” delle loro dichiarazioni, sia della loro contraddittorietà e mancanza di precisione, sia, infine, in ragione dell’esistenza di un rapporto di parentela con i ricorrenti; per contro dalle risultanze acquisite agli atti del giudizio era emersa la fittizietà dei rapporti lavorativi denunciati dalla azienda agricola T.A.R. nei periodi in esame (assenza presso la sede Inps di denunce aziendali, l’unica denuncia riferita all’anno 2006 era priva dei dati catastali e colturali, mancanza di documentazione circa i terreni su cui le dette attività lavorative sarebbero state esercitate, nonchè le colture praticate e i titoli di proprietà e possesso, un fabbisogno di manodopera non giustificato da terreni agricoli, risultando il R. proprietario di un solo fabbricato e mancando ogni titolo in relazione alla gestione di terreni agricoli; quanto alla richiesta di manodopera relativa ai terreni ricadenti in agro di (OMISSIS) essa era sproporzionata rispetto alle esigenze colturali, limitate a due giornate l’anno, a fronte di denunzia di 233 lavoratori agricoli; infine il mancato pagamento di contribuzione all’Inps e assenza di documentazione fiscale o commerciale comprovante l’effettivo svolgimento di attività economica, tipo acquisto vendita di animali o altri prodotti;

contro la sentenza, gli S. ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi; l’Inps resiste con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

i ricorrenti hanno depositano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2094 e 230 bis c.c., e assumono che il giudice d’appello non ha considerato che in agricoltura il lavoro subordinato si atteggia diversamente rispetto al modulo delineato dagli articoli citati;

con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c., e del D.lgs. n. 29 del 1993, art. 56, trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; ritengono che, nei giudizi di mancata iscrizione conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro, spetta all’Inps dedurre la natura simulata del rapporto di lavoro e provarne le circostanze; che nella specie l’Inps questa prova non l’aveva offerta, mentre puntuali erano le allegazioni dei lavoratori che avevano provato di aver messo a disposizione del datore di lavoro le loro energie lavorative;

con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo – e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo il Giudice posto a base della sua decisione elementi di natura presuntiva;

con il quarto motivo si assume l’inesistenza della motivazione;

la controversia ha ad oggetto l’azione di accertamento del diritto dei ricorrenti, braccianti agricoli, all’iscrizione nei relativi elenchi il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 212 del 1946, presuppone l’esistenza d’un rapporto di lavoro svolto annualmente in regime di subordinazione (Cass. n. 13877/2012; Cass. 21514 del15/09/2017);

l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (da ultimo, Cass. 16 maggio 2018 n. 16001);

la corte territoriale ha escluso con la motivazione su riassunta che i lavoratori abbiano offerto la prova di tale rapporto, ovvero di aver messo a disposizione del datore di lavoro le loro energie lavorative;

posta questa premessa, i motivi sono inammissibili sotto molteplici profili;

va invero rammentato che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cfr. al riguardo, ex plurimis. Cass., 26 marzo 2010, n. 7394, Cass. del13/10/2017, n. 24155);

si aggiunge altresì che “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.” (Cass. 21 agosto 2020, n. 17570).

Nel caso di specie, i ricorrenti, lungi dall’individuare le specifiche affermazione della Corte in contrasto con le norme citate e i vizi di interpretazione delle norme medesime, contestano la ricognizione del fatto compiuta dal giudice, attraverso una svalutazione degli elementi posti a fondamento della sentenza e, per contro, una rivalutazione degli elementi di prova da esse offerti: in tal modo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, essi mirano, in realtà e inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. Un. 27/12/2019, n. 34476);

deve aggiungersi, per completezza, che circa il vizio motivazionale dedotto con il terzo motivo, l’inammissibilità è prevista nell’art. 348 ter c.p.c., trovandoci al cospetto di una cosiddetta “doppia conforme”, avendo il giudice d’appello escluso in fatto la sussistenza del rapporto di lavoro conformemente alla ricostruzione probatoria operata dal primo giudice;

non sussiste l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, che si esaurisce, nell’interpretazione datane da questa Corte nella sentenza delle sezioni unite n. 8053/2014, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e la parte condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2500,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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