Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28075 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3630-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato VALERIA PELLEGRINO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 74/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 07/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di, consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Lecce contro il preavviso di fermo amministrativo inviatole da Equitalia Lecce spa, oggi Equitalia sud spa.

Il Giudice di Pace di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5468/2009, ha dichiarato inammissibile la domanda riguardante i crediti scaturenti da verbali di contestazione non di sua competenza, nonchè la sua incompetenza in ordine alla domanda attinente ai crediti tributari, mentre ha rigettato la domanda inerente il credito derivante da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

S.A. ha riassunto la causa davanti alla CTP di Lecce, davanti alla quale si è costituita l’agente della riscossione.

La CTP di Lecce, con sentenza n. 352/5/10, ha rigettato il ricorso contro Equitalia e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

S.A. ha proposto appello che la CTR di Bari, Sez. dist. di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 74/22/2012, ha accolto.

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Annamaria S. ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha svolto difese.

La sola controricorrente ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione e la falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. perchè il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare che il preavviso di fermo n. (OMISSIS) avrebbe eluso il giudicato, formatosi sulla sentenza n. 2292 del 2007 del Giudice di Pace di Lecce, che aveva annullato il precedente preavviso n. (OMISSIS).

Infatti, il giudice di secondo grado non aveva valutato che il Giudice di Pace non aveva annullato tutte le cartelle sottostanti il preavviso di fermo, ma esclusivamente quelle emesse per conto del Comune e della Prefettura ( di Lecce, indicate nel foglio di comunicazione Sobarit ed aventi ad oggetto specifici verbali di accertamento.

Preliminarmente, occorre rilevare che, nella specie, la doglianza concerne non tanto, come, al contrario, sostiene Equitalia sud spa, un vizio di motivazione della sentenza, ma la determinazione dell’esatta portata del giudicato relativo alla decisione del Giudice di Pace di Lecce n. 2292 del 2007.

Viene in questione, perciò, un vizio cd. in procedendo.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., Sez. 2, n. 20716 del 13 agosto 2018).

Dall’esame della decisione emerge con chiarezza che il Giudice di Pace di Lecce aveva annullato solo alcune cartelle di pagamento, per l’esattezza quelle riconducibili al Comune ed alla Prefettura di Lecce, come si evince dalla semplice lettura dei preavvisi menzionati, i quali si fondano solo in parte sulle medesime cartelle di pagamento.

Ne consegue l’accoglimento del motivo.

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. perchè il giudice di appello non aveva considerato che l’interesse ad agire della contribuente era venuto meno, essendo stato emanato il fermo amministrativo prima del ricorso innanzi alla CTR.

La doglianza è infondata, poichè non tiene conto che la trascrizione de detto fermo è avvenuta, comunque, dopo l’instaurazione del giudizio contro il preavviso de quo.

Infatti, quando, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poichè la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass., Sez. 2, n. 9915 del 9 aprile 2019).

Se ne ricava che, per valutare le conseguenze della sopravvenienza del fermo, occorre guardare al momento di instaurazione del giudizio poi riassunto, nella specie anteriore al fermo in esame.

3. Il ricorso va, quindi, accolto, limitatamente al primo motivo, respinto il secondo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Puglia affinchè la decida nel merito anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, respinto il secondo;

– cassa la sentenza con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinchè decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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