Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28075 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28075 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cha Michelangelo, elett.te dom.to in Roma, alla via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avv.
Claudio Lucisano, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. , giusta procura in atti—Ricorrente
Contro
Comune di Chivasso e Equitalia Nomos s.p.a.
Intimati
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
19/10/10
depositata il 26/4/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cha Michelangelo
contro Comune di Chivasso e Equitalia
Nomos s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal~fizie- contribuente
CTP di Torino n. 35/17/2008 che aveva respinto
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15829/2011
contro la sentenza della
il ricorso avverso la cartella di paga-
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 16/12/2013
mento n. 110200700059581 per smaltimento rifiuti relativi all’anno 2000 . Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il
presidente ha fissato l’udienza del 13/11 /2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Assume il ricorrente la violazione dell’art. 331 c.p.c. laddove la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto notificato soltanto all’Equitalia Nomos s.p.a. e non anche al
Comune di Chivasso.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
14423 del 15/06/2010) secondo cui l’omessa notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l’inammissibilità del gravame (tempestivamente proposto nei confronti dell’altra parte), ma – sempre che la parte non intimata non si sia comunque costituita soltanto l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, 13/11/2013
dott.
Motivi della decisione