Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28074 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 20/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Dario – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2964-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO FITNES PIRAMIDE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 599/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Centro Fitnes Piramide srl ha impugnato il fermo amministrativo correlato al rimborso IVA anno 2007 emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Caserta.

La CTP di Caserta, con sentenza n. 145 della sezione 6, depositata il 25 gennaio 2010, ha accolto detto ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 599 del 5 dicembre 2011, ha dichiarato inammissibile per tardività.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di un motivo.

Parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, art. 155 c.p.c., comma 5, perchè la sentenza di appello avrebbe erroneamente calcolato il termine per impugnare la decisione di primo grado, ritenendo che il cd. periodo di sospensione feriale, da aggiungere al termine cd. lungo di un anno per proporre il gravame, fosse di 45 giorni mentre, per legge, decorrendo esso dal 1 agosto al 15 settembre compresi di ogni anno, era pari a 46 giorni.

A ciò sarebbe conseguito che la CTR avrebbe considerato tardivo tale appello, nonostante fosse stato proposto il 14 marzo 2011 nei confronti di una sentenza depositata il 25 gennaio 2010.

Per l’esattezza, computando il menzionato periodo di 46 giorni, il gravame in esame avrebbe dovuto essere presentato entro il 12 marzo 2011.

Peraltro, il 12 marzo 2011 era un sabato, con la conseguenza che la scadenza de qua sarebbe stata prorogata, ex art. 155 c.p.c. al lunedì successivo, vale a dire al 14 marzo 2011.

La doglianza è fondata.

Infatti, dalla lettura degli atti di causa emerge che la sentenza di primo grado era stata pubblicata 25 gennaio 2010, con la conseguenza che il termine per impugnare di un anno e 46 giorni previsto dalla legge sarebbe spirato il 12 marzo 2011.

Inoltre, l’art. 155 c.p.c., comma 5, ha previsto la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato (Sul punto, Cass., Sez. 6-1, n. 310 del 12 gennaio 2016).

Se ne ricava che l’appello poteva essere presentato sino al 14 marzo 2011 e che, dunque, il ricorso è fondato.

2. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR CAMPANIA affinchè decida la causa nel merito anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR CAMPANIA, in diversa composizione, affinchè decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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