Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28074 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 28074 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 108/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
G.I.S., Global Industrial Service S.r.l.,
– intimata e nei confronti di
SE.RI.T. Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di
Siracusa, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Mirone, con
domicilio eletto in Roma, viale Eroi di Cefalonia, n.166/C, presso lo

Data pubblicazione: 24/11/2017

studio dell’Avv. Raffaela Sala,
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 305/16/10, depositata il 2
novembre 2010;

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto

1. Con sentenza depositata in data 2/11/2010 la C.T.R. della
Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di
primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dalla
contribuente G.I.S., Global Industrial Service S.r.l., aveva annullato
la cartella esattoriale a quest’ultima notificata per il pagamento di
imposte relative agli anni 2002 e 2003, iscritte a ruolo a seguito di
controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Hanno infatti rilevato i giudici d’appello che il gravame proposto
non investiva la seconda delle due alternative rationes decidendi
poste a base della sentenza impugnata, rappresentata dal rilievo che
la cartella opposta risultava priva dell’indicazione del responsabile del
procedimento.
2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione, con due mezzi.
La contribuente non ha svolto difese nella presente sede.
SE.RI.T. Sicilia S.p.a. ha depositato controricorso, di contenuto
adesivo alle censure svolte dalla ricorrente.
Con ordinanza del 19/1/2017 è stata disposta l’acquisizione del
fascicolo del giudizio di merito.
Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia
2

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per
avere la C.T.R. rilevato l’inammissibilità dell’appello, sebbene la stessa
non fosse stata eccepita dalla società appellata.
Soggiunge che il rilievo risulta altresì non argomentato; che,

procedimento è di esclusiva pertinenza del concessionario della
riscossione; che la sua omissione costituisce causa di nullità della
cartella solo per i ruoli consegnati a partire dall’1/6/2008.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione
all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici
d’appello ritenuto che la C.T.P. avesse accolto il ricorso della
contribuente anche in ragione della mancata indicazione del
responsabile del procedimento.
Osserva che al riguardo la sentenza di primo grado si era in realtà
limitata ad affermare che la cartella opposta era

«peraltro priva

dell’indicazione del responsabile del procedimento, così come previsto
dall’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212»,

senza tuttavia ricollegare a

tale mancanza la nullità dell’atto.
3. È infondato il secondo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e
assorbente.
Come può univocamente ricavarsi dalla lettura della sentenza di
primo grado — consentita dall’esame diretto dell’atto, contenuto
nell’acquisito fascicolo di merito, consentito a questa Corte
trattandosi di questione processuale — l’affermazione ivi contenuta,
secondo cui «la cartella opposta, peraltro, è priva dell’indicazione del
responsabile del procedimento, così come previsto dall’art. 7 legge 27
luglio 2000, n. 212»,

lungi dal costituire rilievo meramente

incidentale, rappresenta autonoma

ratio decidendi,

come reso

evidente sia dalla scelta redazionale (che la colloca in distinto
3

comunque, l’obbligo di indicare il nominativo del responsabile del

capoverso, isolato dalle restanti argomentazioni), sia dall’uso del
plurale «tali vizi procedurali» in apertura del successivo e conclusivo
capoverso, con il quale a tutti e a ciascuno dei rilievi che lo precedono
(tra i quali dunque anche quello della mancata indicazione del
responsabile del procedimento) viene attribuito peso fondante la

4. Discende da ciò anche il rigetto del primo motivo, veicolante
questioni precluse dalla mancata impugnazione di tale autonoma ratio
decidendi (tale quella relativa alla insussistenza di conseguenze
invalidanti alla detta omissione per i ruoli consegnati anteriormente
all1/6/2008) ovvero palesemente infondate (tale quella della
impossibilità di un rilievo officioso dell’inammissibilità dell’appello, in
mancanza di specifica eccezione di parte: essendo al contrario noto
che, per pacifico insegnamento, l’inammissibilità dell’appello per
difetto del requisito di specificità può e deve essere rilevata d’ufficio
dal giudice: cfr. ex aliis, da ultimo, Cass. 27/09/2016, n. 18932)
ovvero ancora inammissibili (tale la doglianza di carenza
argomentativa a supporto della ritenuta inammissibilità dell’appello,
non potendo configurarsi, come noto, vizio motivazionale in relazione
a questioni di mero diritto, sostanziale o processuale).
5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’è
luogo a provvedere sul regolamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso il 13/9/2017
Il Presidente

decisione di accoglimento del ricorso introduttivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA