Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28074 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. III, 09/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11701 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY, (già denominata SOCIETA’ PER LA

GESTIONE DI ATTIVITA’ – SGA S.p.A.: C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, R.R. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Ernesto

Sparano, (C.F.: SPR RST 39B03 F839Y), Margherita Faraglia, (C.F.:

FRG MGH 69P43 A5150), e Michele Faraglia, (C.F.: FRG MHL 41M03

1804A);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.L., (C.F.: (OMISSIS)), C.A., (C.F.:

(OMISSIS)), F.A., (C.F.: (OMISSIS)), D.E.,

(C.F.: (OMISSIS)), G.C., (C.F.: (OMISSIS)),

CO.LO., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in

calce al controricorso, dall’avvocato Emanuele Dell’Elce, (C.F.: DLL

MNL 66P13 G482V);

– controricorrente –

nonchè

(OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. (P.I.: 04022441002) in persona del

Curatore fallimentare;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila

n. 365/2017, pubblicata in data 9 marzo 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29

settembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

SGA S.p.A., cessionaria di un credito per una anticipazione edilizia stipulata con atto pubblico e garantita da ipoteca (mai frazionata) su un fabbricato in (OMISSIS), concessa alla (OMISSIS) S.r.l. (società dichiarata fallita nel 1997), ha notificato il precetto di pagamento a F.L., C.A., F.A., D.E., G.C. e Co.Lo., acquirenti di alcune delle unità abitative poste nell’immobile ipotecato, minacciando l’esecuzione su tali unità immobiliari. Questi ultimi hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Il Tribunale di Sulmona, accertata l’estinzione dell’ipoteca con riguardo agli importi dovuti a titolo di interessi, ha dichiarato la nullità del precetto per la somma eccedente Euro 383.921,75, “al lordo della percentuale di soddisfacimento concordataria”. La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha statuito che la SGA S.p.A. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto opposto e dei successivi atti di pignoramento.

Ricorre la SGA S.p.A., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso F.L., C.A., F.A., D.E., G.C. e Co.Lo..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

In esso si fa presente che, a garanzia di un mutuo, era stata concessa ipoteca su un intero fabbricato, e che, nonostante l’avvenuta alienazione delle singole unità immobiliari in esso poste (in favore, tra gli altri, dei controricorrenti), l’ipoteca non era stata frazionata ed il mutuo non era stato ripartito nè oggetto di accollo; si precisa poi che vi erano state trattative con gli acquirenti delle singole unità immobiliari per una definizione bonaria delle relative posizioni, che però non avevano avuto esito positivo con riguardo ai controricorrenti.

Tanto premesso, la società ricorrente si limita ad affermare di avere proceduto alla notificazione degli atti di precetto, ma senza precisare esattamente a chi erano rivolte le singole intimazioni, quali erano gli importi richiesti, se gli opponenti erano i debitori intimati o avevano ricevuto le predette intimazioni esclusivamente quali terzi non debitori soggetti all’esecuzione. Dà atto poi che i controricorrenti avevano proposto opposizione ma non indica specificamente i motivi dedotti da ciascuno a sostegno di detta opposizione; non precisa, in particolare, se era stata contestata l’esistenza del credito e/o la qualità di debitori degli opponenti e/o l’esistenza della garanzia ipotecaria in relazione alle singole unità immobiliari.

In relazione alla predetta opposizione, inoltre, si afferma che (in primo grado) “molte domande ed eccezioni degli opponenti vennero rigettate” (senza peraltro indicare con precisione l’oggetto delle domande rigettate e le ragioni del rigetto) e che era stata invece accolta la domanda di accertamento dell’estinzione dell’ipoteca per gli importi dovuti a titolo di interessi, con dichiarazione di nullità del precetto e del successivo pignoramento per gli importi eccedenti Euro 383.921,75, ma ancora una volta senza chiarire le specifiche ragioni alla base di tale pronunzia.

Infine, si dà atto che la corte di appello aveva esaminato, ritenendolo assorbente, uno solo dei molteplici motivi di appello proposti avverso la decisione di primo grado, senza in alcun modo precisare l’esatto e completo contenuto del gravame avanzato (neanche con riguardo all’unico motivo preso in esame in secondo grado).

In definitiva, nel ricorso fa difetto, oltre ad uno specifico richiamo al contenuto del precetto opposto, una adeguata esposizione delle ragioni dell’opposizione, delle difese della parte opposta, del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi del gravame avanzato avverso la stessa.

Quanto sin qui esposto determina, di per sè, l’inammissibilità della presente impugnazione, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Per completezza, è opportuno osservare che, nè l’esame del contenuto della sentenza impugnata i nè l’esposizione delle singole censure a base della presente impugnazione è sufficiente a colmare tutte le indicate lacune del ricorso.

Al contrario, il difetto di specificità dell’impugnazione emerge anche con riguardo ai singoli motivi del ricorso.

2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2 e art. 1304 c.c., comma 1; art. 1194 c.c. e art. 2855 c.c., comma 3; art. 1969 c.c., art. 1441 c.c., comma 1 e art. 1442 c.c., comma 1; artt. 2858,2878 e art. 2808 c.c.; artt. 99,112 c.p.c. e art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, e 5”.

Si sintetizza, preliminarmente, il percorso argomentativo a fondamento della decisione impugnata:

a) l’unico credito oggetto di ipoteca era quello relativo alla sorta capitale del mutuo originario, per Euro 335,696,98, mentre gli interessi erano esclusi dalla garanzia ipotecaria (come statuito dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto);

b) gli importi già pagati alla creditrice dai terzi proprietari, nel periodo tra il 1999 ed il 2008 (senza cioè contare quelli successivi, fino al maggio 2011, che pure erano intervenuti, ma di cui non era noto l’importo preciso), erano superiori a tale somma;

c) tali importi andavano imputati (diversamente da quanto preteso dalla creditrice) a capitale e non a interessi, in quanto pagati da terzi proprietari non debitori (esposti solo al diritto di seguito dell’ipoteca), al solo scopo di liberare i propri immobili dall’ipoteca, che copriva esclusivamente il credito per il capitale;

d) di conseguenza, gli importi che la creditrice ancora pretendeva dagli opponenti a titolo di sorta capitale non erano dovuti, perchè già pagati, mentre quelli pretesi a titolo di interessi, non essendo coperti da ipoteca, non erano esigibili dai terzi proprietari non debitori.

Orbene, la ricorrente – in buona sostanza – sostiene che la corte di appello, argomentando nel modo appena descritto, avrebbe effettuato una non corretta imputazione (al capitale invece che agli interessi) dei pagamenti già ricevuti, in quanto sarebbe andata al di là di quanto espressamente previsto nelle stesse transazioni concluse con i terzi proprietari, in cui sarebbe stata sancita l’imputazione delle somme versate (almeno in parte) proprio al pagamento degli interessi.

Su questo aspetto (anche a ritenere in astratto condivisibile l’impostazione in diritto alla sua base) il ricorso difetta però manifestamente di specificità.

Nella sentenza impugnata, in realtà, non si afferma che i pagamenti già ricevuti dalla società creditrice erano avvenuti sulla base di transazioni (o quanto meno esclusivamente sulla base di transazioni) che prevedevano una espressa imputazione delle somme pagate, ma semplicemente che determinate somme erano state pagate dai terzi proprietari (non debitori) e che l’imputazione ad interessi che in giudizio la creditrice stessa pretendeva di effettuare con riguardo a tali pagamenti, non era corretta.

Orbene, sebbene il ricorso, come fin qui chiarito, risulti fondato proprio sull’efficacia delle pretese imputazioni dei pagamenti contenute nelle suddette transazioni, non viene richiamato in modo specifico il contenuto delle stesse, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: nessuno specifico elemento del contenuto degli accordi transattivi è anzi richiamato, neanche l’indicazione nominativa dei soggetti con i quali furono stipulati (il richiamo non è operato dalla ricorrente nè direttamente nè indirettamente; anzi, in verità, nel ricorso non si afferma neanche se ed in quale fase processuale sarebbero stati prodotti gli atti di transazione in questione e, tanto meno, l’allocazione nel fascicolo processuale dei relativi documenti).

Le argomentazioni giuridiche poste a base del ricorso, in definitiva, risultano formulate in via del tutto astratta e fondate su assunti di fatto e di diritto postulati in modo generico e rimasti indimostrati: in particolare ciò è a dirsi per l’assunto secondo il quale tutte le somme ricevute in pagamento deriverebbero da transazioni in cui era contenuta una espressa imputazione dei pagamenti, almeno in parte, ad interessi – benchè non coperti da ipoteca – anzichè al capitale.

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cit. codice”.

Il motivo di ricorso in esame riguarda la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della curatela del fallimento della società mutuataria, nei cui confronti sostiene di non aver proposto domande dirette, avendola chiamata in causa solo a fini di integrità di contraddittorio. Orbene, il già rilevato difetto di esposizione dei fatti di causa impedisce di valutare in concreto quale sia stata la effettiva posizione processuale della curatela in primo grado: anche questa censura difetta dunque di specificità.

E’ peraltro utile osservare – in linea generale – che, anche ad ammettere che il fallimento sia stato chiamato in causa quale litisconsorte necessario, essendosi costituito in giudizio, aveva certamente diritto al rimborso delle spese legali, le quali non possono che gravare sulla parte soccombente.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA