Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28073 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14610-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.), Agente della

Riscossione per la Provincia di Catania (C.F.: (OMISSIS); Part. IVA:

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale S.E.,

rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata in calce al

ricorso, dall’Avv. Germano Garao del Foro di Catania (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate e del Territorio, in persona del Direttore pro

tempore (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici è

domiciliata ope legis, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 167/18/2013 emessa dalla CTR della Sicilia in

data 27/06/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 464/9/2009 del 21.05.2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, ritenuto che non erano state notificate al ricorrente le cartelle di pagamento sulle quali si fondava l’atto impugnato, accoglieva il ricorso proposto da S.F. avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati disposto dalla concessionaria Serit Sicilia s.p.a. per il mancato pagamento di Euro 4.674,98, di cui Euro 3.083,38 per bollo auto relativo agli anni 1994, 1996, 1999 e 2000 ed il resto a titolo di TARSU, dichiarando il difetto di legittimazione dell’Agenzia di Giarre e condannando la Serit Sicilia s.p.a. al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Serit Sicilia s.p.a., lamentandone la erroneità e documentando che le diverse cartelle di pagamento, cui aveva fatto seguito il preavviso di fermo, erano state notificate mediante consegna a mani di familiare convivente (moglie tale qualificatasi). Inoltre, censurava il capo di sentenza di liquidazione delle spese di giudizio, per non essere stato specificato a quali voci (diritti, onorari) si riferisse l’importo liquidato.

S.F. non si costituiva in giudizio.

Con sentenza del 27.6.2013 la CTR della Sicilia rigettava l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) l’appello si fondava su documentazione (relativa alla prova delle notifiche delle cartelle di pagamento) della quale non poteva tenersi conto per essere stata prodotta dalla appellante solo in quel grado di giudizio, seppure fosse nella disponibilità della stessa già ancor prima del giudizio di primo grado;

2) inammissibile e, comunque, infondato era anche il motivo di appello con il quale era stata denunciata la omessa specificazione delle voci delle spese poste a carico della appellante, considerato che, in ogni caso, la detta condanna era stata contenuta entro la soglia prevista dalla tariffa al tempo vigente, a nulla potendo rilevare che fosse mancata una distinzione tra diritti ed onorario, omissione alla quale poteva, comunque, ovviare il giudice dell’appello, indicando in Euro 50,00 i diritti ed in Euro 100,00 l’onorario.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

S.F. non ha svolto difese.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto non ammissibile, siccome tardiva, la documentazione prodotta in grado di appello finalizzata a provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’impugnato provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

1.1. Il motivo è fondato.

Nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., sebbene tale attività processuale vada esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (cfr., fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018).

Pertanto, nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado (ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità; Sez. 5, Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018), purchè ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Sez. 5, Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018), vale a dire entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza (Sez. 5, Ordinanza n. 5429 del 07/03/2018).

In definitiva, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, Sentenza n. 27774 del 22/11/2017).

Orbene, nel caso di specie, non risultando contestato che la documentazione nuova sia stata prodotta dalla concessionaria già con l’atto di appello, la CTR è incorsa in una palese violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR, da un lato, rigettato il motivo di gravame con il quale aveva contestato la indicazione dell’importo complessivamente dovuto a titolo di spese processuali (come liquidate dal giudice di primo grado) senza che fossero stati specificati gli onorari ed i diritti di causa e, dall’altro, determinato in luogo del giudice di primo grado gli importi dovute per le predette voci.

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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