Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28073 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28073 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28053/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

Data pubblicazione: 24/11/2017

– ricorrente contro
Eubios Soc. Coop. Sociale,
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 341/16/10, depositata il 17
novembre 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Rilevato in fatto

C.T.P. di Siracusa, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del
concessionario della riscossione, avverso la cartella di pagamento
con la quale, all’esito di controllo automatizzato ex art.

36-bis

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione mod. U60
Unico Soc. di capitali relativa all’anno d’imposta 2001, veniva ad
essa richiesto il pagamento dell’importo indebitamente indicato
come credito d’imposta portato in compensazione, oltre che
dell’Irap dichiarata e non versata.
L’adita C.T.P. accoglieva il ricorso ritenendo fondata la
preliminare eccezione di nullità della cartella in ragione della
inesistenza della notifica a sua volta discendente dalla mancanza
della relata sulla copia dell’atto destinato al consegnatario;
riteneva altresì illegittima la rettifica della dichiarazione in quanto
per il disconoscimento del credito d’imposta l’Ufficio avrebbe
dovuto procedere a notificare alla contribuente un avviso di
recupero.
2. Pronunciando nel giudizio d’appello promosso dall’Ufficio (nel
quale si costituiva anche la società concessionaria della riscossione
chiedendo a sua volta la riforma della sentenza di primo grado per
essere legittima e regolare la notificazione della cartella di
pagamento), la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,
con sentenza depositata in data 17/11/2010, rigettava l’appello
dell’Ufficio ritenendo che, giusta quanto eccepito dalla società

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1. La Eubios Soc. Coop. sociale proponeva ricorso avanti la

appellata, sul capo di sentenza che ha affermato la giuridica
inesistenza della cartella impugnata perché priva della relata, si
fosse formato il giudicato (con effetti pregiudizievoli anche per
l’appellante), in quanto non oggetto di specifica impugnazione né
da parte dell’Agenzia delle entrate, né da parte del concessionario

osservava che lo stesso, nella memoria di costituzione, aveva solo
dedotto la legittimità della notificazione della cartella, anziché
proporre impugnazione avverso lo specifico capo della sentenza.
3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione, nei confronti della società contribuente, affidato a
tre motivi.
L’intimata non ha svolto difese nella presente sede.
Con ordinanza del 21/12/2016 è stata ordinata la rinnovazione
della notifica del ricorso, cui l’Agenzia ha ritualmente provveduto.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce
violazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione
all’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R.
ritenuto che l’agente della riscossione non abbia svolto specifico
motivo di impugnazione avverso il capo della sentenza di primo
grado che aveva affermato l’inesistenza della notifica della cartella
impugnata, così attenendosi a una interpretazione formalistica
della — e per l’effetto falsamente applicando la — regola
processuale che prescrive la specificità dei motivi d’appello.
La censura si appalesa inammissibile per difetto di
legittimazione della ricorrente a impugnare una statuizione
esclusivamente incidente sulla ammissibilità dell’appello proposto
da altra parte.

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della riscossione. Con riferimento a quest’ultimo, in particolare,

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
360, comma primo n. 3, cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente che i
giudici d’appello hanno falsamente applicato la norma sopra citata,
«in quanto detta norma non si riferisce all’amministrazione

impositiva».
Anche tale doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente
non indica quale affermazione o quale passaggio argomentativo si
pone in contrasto con la norma che si assume violata o falsamente
applicata.
3. Con il terzo motivo la ricorrente infine deduce «nullità della
sentenza per omessa pronuncia sulle domande proposte
dall’appellante, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4, cod.
proc. civ.», per avere i giudici d’appello ritenuto di poter
«prescindere dall’analisi del merito delle questioni» sottoposte al
loro vaglio in conseguenza del ravvisato giudicato interno
formatosi sulla statuizione relativa alla nullità della notifica della
cartella.
Trattasi di censura evidentemente assorbita dalle considerazioni
che precedono e, comunque, inammissibile per difetto di
specificità, non valendo essa a contrastare la fondamentale ratio

decidendi della sentenza impugnata, la quale resta fondata
sull’assorbente rilievo del giudicato formatosi sull’accertamento
della nullità della notifica della cartella.
Trattandosi, infatti, di cartella ex art. 36-bis d.P.R.n. 600 del
1973, la quale costituisce il solo atto idoneo a rendere edotto il
contribuente dei motivi per i quali l’iscrizione a ruolo è stata
effettuata, il suo annullamento, sia pure per ragioni formali legate

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appellante, la quale non ha il potere di rinunciare alla pretesa

alla mancanza di una sua valida notifica, comporta l’illegittimità
della riscossione del tributo sulla stessa fondata (cfr. ex multis
Cass. 11/11/2003, n. n. 16875), divenendo del tutto ultroneo
pertanto l’esame delle questioni agitate in ordine alla fondatezza
della sottostante pretesa impositiva.

Non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio, non
v’è luogo a provvedere sulle relative spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso il 13/9/2017

4. Il ricorso va dunque rigettato.

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