Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28073 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. II, 14/10/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 14/10/2021), n.28073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10481/2016 proposto da:

M.A., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO ROSSI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BACIGA;

– ricorrenti –

contro

B.E., B.V., C.M., BE.PA.,

S.G., G.A., CR.LA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO DROGHEO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MONICA BATTAGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 143/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

– B.V. ed E., Cr.La., S.G., G.A., Be.Pa. e C.M. citarono in giudizio M.A. e G., proprietari di fondo confinante, perché fosse accertata l’inesistenza della servitù di passaggio vantata dai convenuti, con condanna di quest’ultimi a rimuovere manufatti e opere interessanti l’area di proprietà degli attori;

– i convenuti, oltre ad opporsi alla domanda, in via riconvenzionale avevano chiesto dichiararsi in loro favore acquisita per usucapione servitù di passaggio, e, in via di subordine, stante l’interclusione del loro fondo, che fosse costituita servitù coattiva di passaggio;

– il Tribunale di Vicenza accolse la domanda principale e rigettò entrambe le riconvenzionali e la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione dei M.;

ritenuto che gli insoddisfatti appellanti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che la controparte resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., art. 118 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che la sentenza, per larga parte scritta a penna, non risultava agevolmente decifrabile, foriera di equivoci interpretativi a cagione dell’oscurità della grafia e, comunque, in parte incomprensibile;

considerato che la esposta doglianza è infondata:

– come già osservato da questa Corte – Cass. n. 6307/2020 – (peraltro in relazione a sentenza proveniente dalla medesima Corte e redatta dallo stesso relatore), “La più severa, ma minoritaria, posizione richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 4683, 10/3/2016; e, in minor misura, Sez. L., n. 11739, 15/5/2010) non è condivisa dal Collegio, il quale intende dare continuità ad altra, e prevalente, giurisprudenza, riaffermata anche assai di recente.

Si è così chiarito che “la motivazione della sentenza è assente non solo quando sia stata assolutamente omessa o quando il testo di essa, scritto a mano, sia assolutamente indecifrabile, ma anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal modo, attribuire alla sentenza contenuti diversi, dovendo, invece, il “documento motivazione” essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che la sua analisi non esuli dal suo campo destinato, che è quello della validità delle argomentazioni giuridiche, in esso contenute, e non quello dell’interpretazione del dato testuale (Cass. 10 marzo 2016, n. 4683). Peraltro, in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (Cass. n. 4947 del 2016 e n. 6553 del 2018)” (Sez. 3, n. 3988, 12/2/2019; si veda pure, Sez. 2, n. 20829, 14/10/2016).

Senza tacere che si è talvolta escluso la configurabilità in sé del vizio di nullità, stante che l’interessato potrebbe chiedere il rilascio di copia scritturata a stampa alla cancelleria, ai sensi degli artt. 743 e 746 c.p.c. (Sez. 2, n. 24183, 13/10/2017), in ogni caso si è precisato che il vizio non è configurabile se “il “documento motivazione” si presta ad essere univocamente apprezzato dando piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Del resto la stessa ricorrente dimostra di averne pienamente compreso il significato, svolgendo in modo compiuto le proprie difese e censurando in modo specifico ed articolato i singoli percorsi motivazionali esposti dal giudice del merito” (Sez. 1, n. 16325, 3/7/2017).

Nel caso in esame il testo della sentenza è oggettivamente comprensibile attraverso l’esercizio di una lettura attenta, la quale, peraltro, non può non caratterizzare l’apprendimento di uno strumento tecnico quale la sentenza in genere. Comprensibilità agevolata dalla scritturazione a stampa dello svolgimento del fatto e che ha reso possibile la pertinente articolazione dei plurimi motivi di ricorso.

Deve, perciò, escludersi versarsi in ipotesi di “difficile leggibilità – tanto da dar luogo nella sua dimensione testuale ad una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero potenzialmente difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il documento può attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia dell’estensore, un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori” che fa venire meno la “sua funzione essenziale di documento recante l’estensione della motivazione e quindi della decisione del giudice”, comportando una “vera e propria mancanza grafica del documento-motivazione, che diviene pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una mancanza grafica della motivazione che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e ai terzi di leggerlo, di apprezzarlo e comprenderlo nella sua estensione letterale per poi valutarlo nei suoi contenuti” (Sez. 2, n. 20829, 14/10/2016)”;

– lettura attenta che nel caso qui al vaglio ha consentito ai ricorrenti di pienamente apprezzare il contenuto in fatto e in diritto della sentenza della Corte di Venezia, avversata con precipuo ordito impugnatorio;

ritenuto che con il secondo motivo i M. deducono nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 184 bis, 345 c.p.c. (testo all’epoca vigente) e art. 153 c.p.c. (testo attualmente vigente), sulla base di quanto segue:

– il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività la documentazione prodotta dai ricorrenti, dalla quale si evinceva che il Comune di Lonigo aveva opposto divieto all’attività edilizia di cui alla allegata SCIA, non tenendo conto che i documenti in parola si erano formati in epoca successiva all’ultima udienza svoltasi davanti a quel Giudice e, quindi, avrebbe dovuto reputarsene consentita la produzione all’udienza di precisazione delle conclusioni;

– ove fosse stata consentita la produzione da quei documenti si sarebbe potuto agevolmente ricavare che il Comune aveva negato agli esponenti la possibilità di procedere a quei lavori di sistemazione e stabilizzazione del terreno indicati dal ctu, al fine di rendere percorribile con l’automobile il tracciato;

– la Corte d’appello aveva apodittica mente ribadito l’inammissibilità, soggiungendo erroneamente che i documenti erano comunque irrilevanti e invece dagli stessi poteva trarsi che il viottolo, proprio perché in parte posto sulla pubblica proprietà, non avrebbe potuto essere gravato da servitù, nel mentre il passaggio era “avvenuto in modo abusivo, in contrasto con la destinazione pubblica dell’area, e per mera tolleranza dell’Amministrazione comunale, che avrebbe potuto e può impedirne l’esercizio in ogni momento”;

– da quei documenti si sarebbe ricavato non essere possibile quel miglioramento del sedime con opere di ordinaria manutenzione, a cui aveva fatto riferimento la Corte d’appello;

ritenuto che con il correlato quarto motivo i ricorrenti si dolgono di violazione o falsa applicazione dell’art. 1052 c.c., in quanto:

– il Tribunale, sulla scorta della relazione del ctu, dopo aver affermato la sussistenza del tracciato descritto dal professionista, aveva chiarito che, nonostante non sussistesse difficoltà di percorso, lo stesso, tuttavia, richiedeva “che i convenuti assumano su di loro i costi necessari per renderlo transitabile anche da autovetture comuni, e quindi la realizzazione di un fondo stabilizzato. Si tratta pertanto d’impegnare risorse economiche, giudicate non esorbitanti, da parte dei convenuti”;

– con l’appello i ricorrenti avevano dedotto che la stradina insisteva in parte sul terreno comunale, in relazione al quale non era possibile ottenere ampliamento;

– il Comune di Lonigo aveva successivamente negato lo svolgimento dei lavori;

– la decisione d’appello era erronea poiché, pur avendo riconosciuto l’attuale inidoneità del percorso, non aveva considerato che lo stesso non era concretamente fruibile poiché la sua sistemazione non era in concreto praticabile;

considerato che i due motivi, tra loro collegati, risultano infondati, valendo quanto segue:

– la Corte d’appello, contrariamente da quel che sostengono i ricorrenti, non afferma che quel percorso era inagibile, ma, ben diversamente, che attraverso esso gli appellanti erano da sempre transitati, che “l’accesso era loro possibile con ogni mezzo e senza difficoltà di sorta, mentre il miglioramento del sedime era del pari senz’altro eseguibile mediante opere di normale manutenzione”;

– di conseguenza la dedotta documentazione, in disparte da ogni altra valutazione, non ha carattere di decisività;

– la circostanza che il passaggio si snodi, in tutto o in parte, su pubblica area, senza che consti che il Comune abbia impedito il transito, non consente di affermare l’interclusione, la quale sussiste giustappunto quando non sia possibile l’accesso diretto alla pubblica via; peraltro, ove, per legittime determinazioni dell’ente pubblico territoriale, quell’accesso venisse in futuro precluso, il fondo che restasse perciò intercluso potrebbe richiedere la costituzione di servitù coattiva di passaggio a carico del fondo confinante e, ove necessario, dei successivi, fino a giungere allo sbocco sulla pubblica via;

ritenuto che con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione/falsa applicazione degli artt. 823 e 1051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– a dispetto di quanto affermato dalla sentenza impugnata il fondo degli esponenti avrebbe dovuto essere qualificato intercluso poiché l’uso dell’altro percorso individuato dal ctu non potevasi che considerare precario e giuridicamente non tutelabile, poiché esso interessava area comunale destinata a parcheggio e a vincolo cimiteriale e, pertanto, essa non avrebbe potuto “formare oggetto di diritti a favore di terzi ed, in particolare, non è possibile usucapire a carico (della stessa) alcuna servitù di passaggio”;

– erroneamente la Corte d’appello aveva affermato che gli appellanti godevano di una servitù di passaggio sul percorso alternativo, senza tener conto del fatto che, lo svolgersi esso su area pubblica vincolata a scopo cimiteriale, impediva la costituzione di diritti reali di terzi;

considerato che la doglianza è destituita di giuridico fondamento, valendo quanto segue:

– il fatto che il tracciato per una parte (la controparte, peraltro, asserisce essere piccola) si snodi su area pubblica non assume rilievo dirimente: difatti, proprio la circostanza in parola conferma che il fondo non è intercluso, avendo, appunto, accesso alla pubblica via;

– è errato in diritto l’asserto secondo il quale così si graverebbe la “res” pubblica di una servitù: l’accesso alla pubblica via non può configurarsi in alcun modo come servitù a carico dell’ente pubblico territoriale, ma costituisce la situazione di fatto che, rendendo fruibile l’immobile, esclude la condizione di interclusione, solo in presenza della quale, può comprimersi il diritto di proprietà dei fondi vicini mediante la costituzione di servitù coattiva di passaggio;

– proprio per ciò non assumono rilievo i vincoli urbanistici gravanti sull’area pubblica, stante che l’unica cosa che rileva è che l’accesso allo stato sussista, circostanza quest’ultima accertata dalla sentenza della Corte di Venezia;

ritenuto che con il quinto motivo i ricorrenti prospettano nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 15 e 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, assumendo che la liquidazione in Euro 4.000,00, oltre accessori, delle spese poste a carico degli appellanti, violava palesemente per eccesso i parametri di legge, poiché, tenuto conto che il fondo servente aveva un reddito dominicale di Euro 5,72, l’ammontare delle competenze, in base ai valori medi di tabella, ammontava a Euro 640,00 (fase studio Euro 135, fase introduttiva Euro 135, fase istruttoria Euro 170, fase decisionale Euro 200);

considerato che il motivo è fondato: tenuto conto del reddito dominicale di Euro 5,72, ai sensi dell’art. 15 c.p.c., il valore della causa ammonta a Euro 286 (5,72 x 50, trattandosi di servitù), di conseguenza deve trovare applicazione della tab. 12, allegata al D.M. n. 55 del 2014, lo scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.100,00; pertanto l’importo liquidato in Euro 4.000,00 dalla Corte territoriale supera il massimo di tabella, pur applicato l’aumento massimo consentito dall’art. 4 del D.M. citato;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata relativamente al capo delle spese e che, sussistendo la condizione di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, liquidandosi per il grado d’appello in favore degli appellati la somma di Euro 1.000,00, oltre accessori, così aumentato il complessivo compenso medio di Euro 640,00 secondo la previsione del citato art. 4;

considerato, seguendo l’epilogo, le spese del presente giudizio debbono compensarsi per 1/3, ponendosi per il residuo a carico dei ricorrenti; spese che vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

PQM

accoglie il quinto motivo e rigetta gli altri; cassa, nei limiti della censura accolta, il capo delle spese e decidendo nel merito, ferme tutte le altre statuizioni della sentenza d’appello impugnata, liquida le spese poste a carico degli appellanti soccombenti nella complessiva somma di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge; compensato 1/3 delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’intero in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, condanna i ricorrenti al pagamento dei residui 2/3 in favore dei contro ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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