Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28072 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28072 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14893-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
MONTICAVA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VILLANI MAURIZIO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/12/2013

avverso la sentenza n. 255/22/2010 della COMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA
di LECCE del 2/03/2010, depositata il 25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Ric. 2011 n. 14893 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 14893/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Monticava srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, sez. stacc. di Lecce, n. 255/22/10,
depositata il 25 giugno 2010, con la quale essa rigettava
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione della società Monticava srl., relativa
all’avviso di accertamento in rettifica, concernente l’Iva per
l’anno 1998, inerente all’attività, prevista nello statuto, di estrazione, frantumazione e composizione di conglomerati cementizi,
ed all’altra diversa di riparazione di autoveicoli, come rilevato
dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta, veniva
ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo
servava che l’attività di riparazione degli autovei

gi,clor
• •

va

considerarsi di carattere secondario, dal momento che riguardava
gli automezzi dell’azienda, che erano numerosi, e che peraltro venivano riparatati presso l’officina della contribuente, ancorchè
posta in una sede diversa, e quindi i costi “verosimilmente” si
riferivano ad essa, come pure potevano attribuirsi ad altre riparazioni commissionate ad altre diverse ditte, giusta la documentazione versata in atti. Il consumo di energia elettrica si riferiva
al consorzio CISA, di cui la contribuente era consorziata, e quindi correttamente i relativi costi potevano essere dedotti da Monticava, giusta la documentazione fornita. In ordine poi alla nota
di credito relativa ai pretesi maggiori costi deducibili per
l’anno d’imposizione, la CTR rilevava che essi si riferivano anche
alla sostituzione degli pneumatici dei veicoli, e quindi a ripara-

Oggetto: impugnazione avviso accertamento in rettifica,

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zioni ordinarie, come emergeva dalla perizia di parte della contribuente, e pertanto essa poteva essere annotata, ancorché successivamente, e valutata ai fini della maggiore deducibilità, mentre invece l’appellante agenzia non aveva fornito la prova dei
suoi assunti. La Monticava resiste con controricorso, ed ha depo-

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto il giudice di appello non considerava che, come analiticamente evidenziato nel verbale della Guardia di finanza
allegato all’atto impositivo, l’attività scoperta, in relazione
alla riparazione di un grande quantitativo di veicoli, riguardava
numerose imprese facenti parte del consorzio CISA, con le quali
l’appellata aveva stipulato appositi contratti di manutenzione,
senza avere mai dichiarato quest’altra seconda attività,
tutt’altro che secondaria, e per la quale i rispettivi rica

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ti dalla perizia di parte potessero essere recepiti acriticamen Agr

nivano recuperati a tassazione, senza che i dati ed eleme f

Il motivo è fondato. Infatti in tema di imposte sul reddito, la
deducibilità delle spese per la riparazione e manutenzione di automezzi destinati all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art.
75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, della inerenza di tali spese
a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito stesso, il che invece non avveniva nella fattispecie in esame, atteso che i mezzi non solo non erano individuati, ma soprattutto non venivano indicati come quelli inerenti
all’attività produttiva del reddito stesso (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16253 del 23/07/2007, n. 1709 del 2007). Peraltro, com’è
noto, con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad
oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell’inerenza,
incombe al contribuente che invoca la deducibilità, senza che possa essere costituito da atto di parte, rappresentato da perizia,
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sitato memoria.

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peraltro senza alcun vaglio critico, come nel caso in esame (V.
pure Cass. Sentenze n. 16198 del 27/12/2001, n. 12330 del 2001).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di omessa

ni, in virtù delle quali riteneva che i costi per l’energia elettrica consumata dal consorzio CISA, fossero inerenti e quindi deducibili; la registrazione della nota di credito, attinente a fattura per maggiori costi, registrata nel libro giornale in anno diverso da quello in cui era pervenuta, dovesse ritenersi regolare,
giusta l’esibizione della relativa copia; la deduzione di quelli
inerenti alla riparazione di parecchi autoveicoli andasse riconosciuta, secondo le risultanze della perizia di parte.
La censura va condivisa. Invero la CTR non considerav he in
tema di determinazione del reddito d’impresa, l’affidamento da
parte di più imprese ad un consorzio della gestione esclusiva di
determinati affari d’interesse comune (pubblicità, rappresentanza,
sicurezza, logistica, ecc.) con sopportazione della relativa spesa
“pro quota”, non spoglia l’impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale, né attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale. Ne consegue che: l) tanto il consorzio,
quanto ogni singola consorziata, sono soggetti all’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, ed il reddito derivante dall’esercizio delle rispettive imprese commerciali è soggetto ad imposta, nei modi stabiliti dall’art. 51, e segg., del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 2) l’impresa consorziata (come pure il consorzio) è parte del rapporto tributario avente ad oggetto il risultato della propria attività economica, da cui deriva la legittimazione ad impugnare la pretesa fiscale espressa nell’atto impositivo; 3) la parte di spesa affrontata da ciascuna impresa, in
base al patto consortile, per assicurarsi i vantaggi derivanti
dall’istituzione del consorzio, non ha in se stessa, indefettibilmente, la connotazione d’inerenza, ai sensi ed ai fini dell’art.
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motivazione, giacché il giudice di appello non indicava le ragio-

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75, comma 5, del d.P.R. cit., essendo invece ogni consorziata tenuta a dimostrare, ai fini della deducibilità, se ed in quale misura, tale spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio
e si riferisca (anche) ad attività o beni propri (inerenza), da
cui siano derivati ricavi od altri proventi che abbiano concorso a

in esame, anche con riferimento ai vari autoveicoli indicati dalla
GdF come appartenenti a società consorziate, per le quali i ricavi
non erano stati annotati nelle scritture contabili (V. pure Cass.
Sentenza n. 22790 del 28/10/2009, n. 6855 del 2009). Quanto infine
alla nota di credito, registrata in annualità diversa da quella in
cui era pervenuta, va osservato che, com’è noto, ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e terzo dell’art.
633/1972, il soggetto passivo dell’IVA, che abbia ri
di credito, è vincolato, ove desideri avvalersi della rì

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ione

normativamente prevista, a preordinare, in sede di registrazione
delle operazioni, la prova che la riduzione si realizzi entro un
anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Tale prova può
legittimamente essere fornita soltanto attraverso l’indicazione di
quei dati che risultino idonei a collegare le due operazioni – essendo lo scopo perseguito dalla legge quello di impedire pericolose forme di elusione degli obblighi del contribuente, ed essendo
tale scopo perseguibile attraverso il principio di immodificabilità, sia unilaterale, sia concordata tra le parti, delle registrazioni obbligatorie, fatto salvo il caso di successive variazioni
dell’imponibile o dell’imposta, ex art. 26 citato – mercè dimostrazione, da parte del contribuente, dell’identità tra l’oggetto
della fattura e della registrazione originarie, da un canto, e
l’oggetto della registrazione della variazione, dall’altro, sì da
palesare inequivocabilmente la corrispondenza tra i due atti contabili, il che nella specie tuttavia non avveniva (Cfr. anche
Cass. Sentenze n. 9188 del 06/07/2001, n. 7234 del 1995).
Perciò anche su tale punto la decisione impugnata non risulta
vata in modo adeguato e giuridicamente corretto.
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formarne il reddito, prova invece che non veniva fornita nel caso

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4. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno rego-

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza imsta, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Puglia, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 13 novembre 2013.

late dal giudice del rinvio stesso.

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