Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28072 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. II, 14/10/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 14/10/2021), n.28072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15485/2016 proposto da:

R.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato DANILO PASTORE, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. PIETRO CATONE,

in ROMA, VIA ASIAGO 2;

– ricorrente –

contro

T.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO BALI’,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AOSTA PASSAGE

de FOLLIEX 3;

– controricorrente –

e contro

V.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2016 della CORTE d’APPELLO di TORINO

pubblicata il 12.04.2016

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 15.3.2010, V.T. conveniva in giudizio R.R., esponendo di essere proprietaria di alcuni immobili ubicati nel Comune di (OMISSIS) e lamentando: che il convenuto avesse occupato senza titolo, con autoveicoli propri o di suoi ospiti, una parte della corte (Foglio (OMISSIS)) di esclusiva proprietà dell’attrice; che avesse esercitato abusivamente l’inesistente servitù di passaggio carraio sulla predetta corte; che avesse eliminato, a seguito della pavimentazione della sua corte, due prese d’aria poste a servizio dei locali interrati di proprietà della V., con conseguenti infiltrazioni d’acqua; che avesse realizzato un barbecue che, rivestendo i carattere di costruzione, violava le distanze legali sia dal confine che tra i fabbricati; che avesse sopraelevato in violazione delle prescritte distanze dal fabbricato di proprietà dell’attrice, incastrando le falde del nuovo fabbricato R. nella falda di tetto preesistente di proprietà V.; che avesse appoggiato abusivamente la scala di proprietà R. al fabbricato di proprietà dell’attrice con rischio di pregiudizio per la stabilità del fabbricato agevolando a terzi l’accesso al fabbricato V.; che avesse realizzato cordoli in cls appoggiati al fabbricato dell’attrice. Per tali fatti l’attrice chiedeva: a) di accertare e dichiarare che la corte di sua proprietà non fosse gravata da servitù carraia e di posteggio in favore del fondo del convenuto e, quindi, condannare il medesimo a cessare il passaggio carraio e il parcheggio su detta corte; b) di accertare la chiusura delle due prese d’aria condannando il convenuto al ripristino; c) di accertare la violazione delle distanze legali del barbecue, ordinandone l’abbattimento o l’arretramento a norma di legge; d) di accertare la violazione delle distanze legali nella sopraelevazione del fabbricato del convenuto, implicante la costituzione di una servitù a favore del tetto di proprietà R., che sormonta il tetto di proprietà V. e di condannare il convenuto all’arretramento di tale struttura; e) di accertare che il convenuto non aveva diritto di appoggio della scala e del cordolo al fabbricato V., ordinandone la separazione; f) di condannare il convenuto al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa.

Si costituiva in giudizio R.R. contestando l’avversaria prospettazione dei fatti e svolgendo domanda riconvenzionale. Il R. sosteneva di avere acquistato la proprietà dei beni per cui è causa a seguito di atto di compravendita in data 31.12.1960 e di aver ristrutturato, ottenuto il rilascio di concessione edilizia in data (OMISSIS), rinnovata il 7.3.1997. Egli ammetteva di aver eseguito modifiche, da lui qualificate come modeste, e ciò mediante l’apertura di una porta sul retro del fabbricato, la realizzazione e posa di pavimentazione, l’installazione di un barbecue nelle nicchie del muro di contenimento, di una tettoia e di gradini di pietra. Sosteneva che il mapp. (OMISSIS), sul quale era stato collocato un fontanile nel 1901, sarebbe stato asservito in virtù delle pregresse vicende interessanti la corte in questione. Negava di avere esercitato un prolungato parcheggio sull’area di corte; sosteneva che le due aperture non fossero prese d’aria, bensì finalizzate a convogliare le acque meteoriche, il non uso delle quali da tempo immemorabile avrebbe determinato l’estinzione dell’uso medesimo; il barbecue sarebbe stato realizzato mediante lo scavo di nicchie nel muro di contenimento, con la conseguenza di non aver determinato alcuna violazione dei diritti della V., in considerazione del fatto che nessuna nuova costruzione era stata realizzata; quanto al tetto, precisava che si trattava di costruzione realizzata in modo legittimo; la scala costituiva un intervento migliorativo rispetto al terrazzamento preesistente e la posa dei cordoli non poteva determinare alcuna violazione, trattandosi di attività lecita. Chiesta la chiamata in causa di T.S. (venditore) al fine di vedersi riconosciuti i diritti derivanti dalla risoluzione del contratto e dall’evizione, il R. chiedeva la reiezione della domanda avanzata dalla V. e, in via riconvenzionale principale, nel caso di declaratoria di cessazione del passaggio carraio sul mapp. (OMISSIS) del Foglio (OMISSIS) del Comune di Chatillon da parte del convenuto, di dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato, in principalità, a rimborsare, per effetto della risoluzione del contratto, quanto ricevuto, le spese e a risarcire il danno, ovvero, in subordine, alla riduzione del prezzo, ai frutti e alle spese, oltre al risarcimento del danno; in via riconvenzionale subordinata, chiedeva di costituire passaggio coattivo sul mapp. (OMISSIS) a favore del mappale di proprietà del convenuto sul lato opposto al fabbricato attoreo (a confine con il mapp. (OMISSIS)) per una larghezza di 3 metri, onde collegare la strada pubblica alla particella (OMISSIS) e con determinazione della relativa indennità. In via riconvenzionale, nel caso in cui il convenuto fosse tenuto ad arretrare le strutture del fabbricato sopraelevato dal T., ovvero a ridurre le falde del tetto, chiedeva di condannare il terzo chiamato – in principalità – a rimborsare, per effetto della risoluzione del contratto, quanto ricevuto, le spese, oltre al risarcimento del danno, ovvero – in subordine – alla riduzione del prezzo, i frutti, le spese, oltre al risarcimento del danno; in via riconvenzionale, accertare l’illegittimità della realizzazione, da parte dell’attrice, di tettoia sul mapp. (OMISSIS) e condannare la medesima ad astenersi dall’attuare condotte limitanti il transito pedonale e carraio da parte del convenuto, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; in via riconvenzionale, condannare l’attrice a consentire il transito pedonale e carraio con carretti agricoli sul mapp. (OMISSIS), onde permettere al convenuto di accedere, sia dalla pubblica via sia dalla propria abitazione, al fontanile di uso pubblico.

Si costituiva in giudizio T.S., osservando, in via preliminare, che si dovesse ritenere legittima la realizzazione della falda del tetto sul lato meridionale del fabbricato che, già in origine, sopravanzava sul tetto oggi di proprietà V. e come la modifica apportata dal R., nell’anno 1992, interessasse solo la parte orientale (oggi sopraelevata), avendo il R. realizzato una copertura a doppia falda ed essendosi limitato a collocare la trave nell’esatto punto in cui la stessa si trovava prima della rovina del fabbricato. Riguardo l’accesso all’area cortilizia e al fabbricato, osservava come tale accesso fosse sempre stato pacifico, essendo l’unico percorso possibile tra la via pubblica e il fabbricato; rilevava come l’area prospiciente il fabbricato fosse sempre stata utilizzata per fini agricoli, per il transito di mezzi agricoli e poi di veicoli a motore e per l’abbeveraggio di bovini alla fontana ivi esistente. Eccepiva l’infondatezza delle domande azionate dall’attrice e la conseguente richiesta di garanzia per evizione proposta dal R. nei propri confronti. Rilevava come il R., proponendo domanda di risoluzione del contratto di compravendita con riguardo all’ipotesi di soccombenza del medesimo sui punti inerenti alla sopraelevazione, alla realizzazione del tetto e al diritto di passaggio, avesse richiesto la garanzia per l’evizione totale, mentre, in considerazione del valore dei beni giuridici in contestazione, il R. doveva chiedere solo la garanzia per evizione parziale, ex art. 1484 c.c.. Chiedeva il rigetto della domanda di chiamata in garanzia.

Espletata CTU, con sentenza n. 175/2013, depositata in data 30.4.2013, il Tribunale di Aosta statuiva come segue: 1) dichiarava l’insussistenza a carico dell’area corrispondente al mapp. (OMISSIS) del Foglio (OMISSIS), di proprietà V., di servitù carraia e di posteggio in favore del fondo, di cui al Foglio (OMISSIS) n. (OMISSIS), di proprietà R., condannando il convenuto alla cessazione di ogni attività di passaggio carraio e parcheggio sul mapp. (OMISSIS); 2) condannava il R. all’immediato ripristino delle prese d’aria; 3) condannava il R. alla rimozione del barbecue; 4) condannava il convenuto alla separazione della scala e del cordolo in cls dal fabbricato di proprietà attrice; 5) condannava il convenuto a corrispondere all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 1.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; 6) rigettava le residue domande dell’attrice; 7) rigettava le domande riconvenzionali formulate dal convenuto nei confronti dell’attrice; 8) rigettava la domanda riconvenzionale principale avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato; 9) compensava le spese di lite tra l’attrice e il convenuto; 10) poneva a carico dell’attrice e del convenuto, nella misura del 50% ciascuno, la somma liquidata in favore del CTU; 10) condannava il convenuto a rimborsare al terzo chiamato le spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello R.R.; si costituiva l’appellata proponendo appello incidentale relativamente all’innalzamento della copertura del fabbricato.

Con sentenza n. 581/2016, depositata in data 12.4.2016, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello principale; accoglieva l’appello incidentale e dichiarava tenuto e condannava il R. alla demolizione e rimozione della struttura ricostruita con tetto che sormonta quello della V. fino alla distanza di 3,025 metri dal confine, così come previsto dalle disposizioni integrative del Codice civile, condannando l’appellante alle spese dei due gradi di giudizio. In particolare, la Corte d’Appello rilevava che i sette capitoli di prova dedotti dal R. erano stati ritenuti irrilevanti già dal Tribunale, trattandosi di circostanze formulate in maniera generica e comunque implicanti valutazioni. La mera reiterazione dell’istanza di prova testimoniale in sede di gravame, secondo la Corte di merito, non valeva a configurare una critica puntuale e specifica all’ordinanza di rigetto del Tribunale. Del resto, l’appellante non aveva proposto alcuna domanda di usucapione della servitù di transito carraio e di parcheggio sull’area distinta al Foglio (OMISSIS) mapp. (OMISSIS). Il Giudice d’appello evidenziava che dall’atto notarile risultava che V.T. fosse interamente proprietaria del fabbricato di cui al Foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS) e di tutte le pertinenze e accessori tra cui la corte di cui al Foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), senza cenno alcuno ad eventuali servitù di passaggio. A tale proposito, l’appellante non aveva allegato, né provato la sussistenza di elementi idonei a sostenere la sua tesi dell’uso pubblico del fontanile esistente sulla corte in questione. Riteneva che fosse indiscusso il riconoscimento di un passaggio pedonale a favore del fondo di cui al mapp. (OMISSIS) e a carico del fondo di cui al mapp. (OMISSIS), ma che non poteva trovare accoglimento la domanda di costituzione di servitù carraia di passaggio coattivo, non avendo il R. allegato alcun elemento di fatto da cui inferire la serietà dei propositi relativi al miglior utilizzo del proprio fondo. Infondata era anche la domanda riconvenzionale diretta a ottenere la pronuncia in tema di evizione a carico del T.: anche ove si fosse trattato di omesso riconoscimento di una servitù di accesso e parcheggio sulla corte, la domanda di risoluzione non sarebbe stata ammissibile, risolvendosi la questione, semmai, in una pretesa di risarcimento del danno per carenza delle qualità del compendio immobiliare compravenduto. Infine, la Corte d’Appello accoglieva l’appello incidentale in quanto, come rilevato dal CTU, dall’esame della variante approvata in corso d’opera, si evidenziava un significativo innalzamento della copertura del fabbricato con ampliamento verso l’alto della volumetria. Essendo l’altezza del fabbricato ricostruito dal R. superiore a quella del fabbricato originario, era evidente come esso violasse le disposizioni del Codice civile e del regolamento comunale.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R.R. sulla scorta di tre motivi. Resiste T.S. con controricorso. Le due parti costituite hanno depositato memorie. La intimata V.T. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla statuizione della Corte d’Appello riguardante la demolizione della falda del tetto del fabbricato R., con palese travisamento delle circostanze di fatto, violazione di legge, e disattendendo la richiesta garanzia per evizione, con violazione degli artt. 2697,873 c.c., nonché dell’art. 1483 c.c. e art. 112 c.p.c.” (con evidente relazione alla pretesa omessa pronuncia ad opera della Corte di merito). In primo luogo, il ricorrente si doleva del fatto che la Corte di appello non avesse ritenuto provato “un significativo innalzamento della copertura del fabbricato con ampliamento verso l’alto della volumetria”, ordinando quindi la demolizione della struttura che sormonta il tetto di proprietà della V..

1.1. – Il motivo e’, nella sua prima parte, inammisibile.

1.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. sez. un., n. 17931 del 2013; Cass. n. 24553 del 2013; conf. Cass. n. 24849 del 2015).

Le Sezioni Unite hanno altresì, di recente, ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020).

In termini generali va, dunque, rilevato che, nel ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e la insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

1.3. – Ciò premesso v’e’ da porre in rilievo come il ricorrente, nella prima parte del primo motivo (con riferimento agli artt. 2697 e 873 c.c., per asserita violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), si sia lamentato in sintesi del fatto che la Corte di appello avesse ritenuto provato “un significativo innalzamento della copertura del (suo) fabbricato con ampliamento verso l’alto della volumetria”, ordinando la demolizione della struttura che sormontava il tetto di proprietà della intimata V.T..

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 4, il vulnus deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015).

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

1.4. – Le censure di cui alla prima parte del primo motivo si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

2.1. – La seconda parte del primo motivo e’, viceversa, fondata. Il ricorrente censura la iniquità della decisione della Corte di merito, nella parte in cui, in pretesa violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., non si sarebbe pronunciata sulla domanda di garanzia formulata dal medesimo ricorrente nei confronti del suo dante causa, T.S., chiamato “in principalità” a rimborsare, per effetto della risoluzione del contratto, quanto ricevuto, le spese, oltre al risarcimento del danno, ovvero “in subordine” alla riduzione del prezzo, i frutti, le spese, oltre al risarcimento del danno.

2.1. – La Corte di merito rilevava come il ricorrente (proponendo, nei confronti del controricorrente, domanda di risoluzione del contratto di compravendita con riguardo alla ipotesi di soccombenza del chiamante sui punti inerenti alla sopraelevazione del fabbricato, alla realizzazione del tetto ed ai diritto di passaggio) avesse richiesto la garanzia per l’evizione totale, sul presupposto della risoluzione del suddetto contratto di compravendita. A fronte di ciò, il ricorrente osservava come, invece, in considerazione del valore dei beni giuridici in contestazione, dovesse chiedere soltanto la garanzia per evizione parziale, ex art. 1484 c.c.. E concludeva, pertanto, chiedendo. anche nella ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, il rigetto della domanda di chiamata in garanzia da parte del controricorrente (sentenza impugnata, pag. 7).

Peraltro, quando anche il Collegio d’appello avesse ritenuto la fondatezza della domanda di demolizione della falda del tetto del ricorrente, il medesimo Collegio avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulla sua domanda di “dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato T.S., in principalità, a rimborsare per effetto della risoluzione del contratto, quanto ricevuto, le spese, oltre al risarcimento del danno, ovvero, in subordine, alla riduzione del prezzo, i frutti, le spese, oltre al risarcimento del danno” (trascritta e riportata a pag. 6-7 del ricorso). La Corte di merito in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., ometteva di pronunciarsi sulla richiesta d: garanzia per evizione.

Risulta pacifico, dunque, il principio secondo cui “affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza ne; quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agi atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 21926 del 2015; conf. Cass. n. 15367 del 2014).

3. – Con il secondo motivo; il ricorrente lamenta la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla statuizione della Corte d’Appello riguardante l’ampliamento del passaggio a favore del fondo R. da pedonale a carraio, con violazione dell’art. 1051 c.c., comma 3”. Nel corso del giudizio di primo grado la V. riconosceva che la proprietà R. godesse di passaggio pedonale a carico del fondo di cui al mapp. (OMISSIS), lato verso levante. Fin dalla costituzione in giudizio, il R. aveva chiesto di costituire il passaggio coattivo per la larghezza di 3 metri, con determinazione della relativa indennità, onde poter dotare il proprio immobile di passaggio carraio.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Secondo la Corte territoriale non sussisteva alcun concreto elemento “dal quale inferire la serietà dei propositi relativi al miglior utilizzo del proprio fondo per sostenere la domanda di costituzione di servitù carraia di passaggio coattivo”. Invero, l’odierno ricorrente ha acquistato un fabbricato che, a seguito della ristrutturazione degli anni 1992-1998 da parte T., è dotato, in luogo di precedente vano a destinazione agricola, di un’autorimessa al piano terreno alla quale, fino all’insorgere della lite, i danti causa della V. e a stessa per un periodo, hanno sempre pacificamente consentito il transito veicolare dapprima al T. e poi al R.; dalla CTU emergeva che il fabbricato R. non disponesse di servitù carraia, necessaria e funzionale alle esigenze ci carico, scarico e di godimento di una civile abitazione.

Orbene, “In tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c., allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sa inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto officio iudicis, ex art. 1052 c.c.: in tale ultimo caso, peraltro, ove l’accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la costituzione della servitù prevista dall’art. 1052 c.c., è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego” (Cass. n. 14788 del 2017; conf. Cass. n. 30317 del 2017). Peraltro, è stato rilevato che “L’art. 1052 c.c., può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma arene a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale (C. Cost. n. 167 del 1999), un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di se anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.

Nell’equilibrata applicazione dell’istituto, peraltro, domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l’assenso dell’autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del benefico per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall’art. 1051 c.c., u.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell’idennità, previsto dall’art. 1053 c.c. (Cass. n. 8817 del 2018).

Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c., hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051 c.c., comma 1) per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051 c.c., comma 3, per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e nell’impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.) (Cass. n. 30317 del 2017).

L’assenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge non consentono di intervenire sull’assetto del fondo.

4. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alta statuizione sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.L. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater”, poiché, tenuto conto della reciproca soccombenza tra il medesimo e la V., sarebbe stato corretto dare luogo a una compensazione delle spese di lite tra le parti.

4.1. – Il motivo è assorbito.

5. – Rigettato il secondo motivo; va accolto il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del terzo. Va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo. Accoglie il primo motivo; assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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