Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28071 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28071 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8356/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

ricorrente

contro
Melchiorre Alfredo, Moschetta Francesco, Scarano Giorgio,
rappresentati e difesi dall’Avv. Ernesto De Sanctis con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Val Gardena, n. 3;

con troricorrenti

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Data pubblicazione: 24/11/2017

Lazio, n. 21/26/2009, depositata il 2 febbraio 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Alfredo Melchiorre, Francesco Moschetta e Giorgio Scarano,

quiescenza rispettivamente nel 1981, nel 1982 e il 31/8/1985,
ottenevano dal Giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla
riliquidazione del rendimento della polizza ma (stipulata dalla
banca ai sensi dell’art. 4 r.d.l. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251) proporzionato ai
maggiori premi che avrebbero dovuto essere versati dalla datrice
di lavoro tenendo conto degli aumenti di stipendio percepiti da
ciascun istante nel corso degli anni.
Sulle somme erogate in esecuzione di tale decisum la banca
operava ritenute Irpef (con aliquote del 26,85%, 28,62% e
33,52%) delle quali i predetti chiedevano il rimborso
all’Amministrazione finanziaria, assumendone la non dovutezza
trattandosi di somme rinvenienti dalla differenza di rendimenti di
polizze di assicurazione e come tali escluse da ogni tassazione
secondo il regime vigente anteriormente al 1 ottobre 1985, data di
entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482.
L’impugnazione proposta avverso il silenzio rifiuto formatosi su
tali istanze, rigettata in primo grado, era accolta dalla
Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in
epigrafe, sulla base del rilievo che le somme corrisposte «rientrano
fra le prestazioni esenti di cui all’art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 e non possono essere considerate di natura risarcitoria né,
tantomeno, di integrazione del capitale liquidato e sono totalmente

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dipendenti della Banca Nazionale dell’Agricoltura posti in

esenti da tassazione atteso che i pagamenti sono stati effettuati
prima dell’entrata in vigore della legge n. 482 del 1985», a nulla
rilevando che le relative erogazioni «promanano» da
provvedimenti giudiziari.
2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone

depositando controricorso.
Questi ultimi hanno altresì depositato memoria ai sensi dell’art.
380-bis.1 cod. proc. civ..
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce
falsa applicazione dell’art. 34, ult. co ., d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 (nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta
dall’art. 6, comma terzo, legge 26 settembre 1985, n. 482);
violazione della medesima disposizione nel testo modificato dalla
predetta legge; 1, 6, comma primo, e 42, comma quarto, d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, comma primo,
num. 3, cod. proc. civ., così sintetizzando la doglianza nel quesito
di diritto formulato al termine dell’illustrazione del motivo: dica la
Corte se incorra nelle violazioni suddette «la sentenza della C.T.R.
la quale ritenga che le somme corrisposte nell’anno d’imposta
1996 sulla base di sentenze dell’a.g.o. dal datore di lavoro a tre ex
dipendenti collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della
legge n. 482 del 1985, in sostituzione del rendimento di polizza
che sarebbe stato corrisposto ai dipendenti qualora lo stesso
datore avesse correttamente ottemperato ai propri obblighi
contrattuali, siano esenti da tassazione sulla base dell’art. 34,
ultimo comma, d.P.R. n. 601 del 1973 nel testo vigente prima
dell’entrata in vigore della legge n. 482 del 1985, quando invece,

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ricorso per cassazione, con due mezzi, cui resistono i contribuenti,

in base a una corretta interpretazione delle citate disposizioni, le
anzidette prestazioni, in quanto assoggettabili a regime di
tassazione vigente nel momento della loro percezione giusta il
principio di cassa, erano da assoggettare all’aliquota del 12,50% di
cui agli artt. 6, comma primo, legge n. 482 del 1985 e 42, comma

ultimo comma, d.P.R. n. 601 del 1973 applicabile alle prestazioni
assicurative corrisposte dopo l’entrata in vigore della legge n. 482
del 1985 salvo che in caso di morte».
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce poi
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso del
giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc.
civ., per avere la C.T.R. contraddittoriamente affermato che le
prestazioni sono esenti da tassazione in quanto pagate prima
dell’entrata in vigore della legge n. 482 del 1985, avendo però al
tempo stesso riconosciuto che le prestazioni sono state erogate nel
1996 in esecuzione di sentenze del giudice del lavoro favorevoli ai
dipendenti.
3. È fondato il secondo motivo di ricorso, di rilievo logico
preliminare.
La ratio decidendi della sentenza impugnata si incentra, per
quel che in questa sede interessa, nell’affermazione secondo cui
«le somme corrisposte … a titolo di “rendimento di polizza” …
rientrano tra le prestazioni … di cui all’art. 34 d.P.R. n. 601 del
1973 … e sono totalmente esenti da tassazione, atteso che i
pagamenti sono stati effettuati prima dell’entrata in vigore della
legge n. 482 del 26/9/1985 (1/10/1985)».
Tale affermazione contiene (e si basa) sull’accertamento
fattuale secondo cui «i pagamenti sono stati effettuati prima

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quarto, t.u.i.r., non essendo la norma di esenzione di cui all’art. 34,

dell’entrata in vigore della legge n. 482 del 1985».
Tale accertamento investe, da un lato, un dato di fatto decisivo
ai fini della individuazione del regime di tassazione applicabile, non
potendosi dubitare che le somme di che trattasi, in quanto
eziologicamente dipendenti dal rapporto di lavoro, come

effetti redditi di lavoro dipendente come tale assoggettati ad
imposizione secondo il c.d. principio di cassa sancito dall’art. 48
(ora 51) t.u.i.r., ossia nel periodo di imposta in cui sono percepiti,
salva l’applicazione dell’art. 17, comma 1 lett.

b), t.u.i.r. che

prevede il regime di tassazione separata per gli emolumenti
arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi,
di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dal la volontà delle
parti.
Dall’altro, esso è evidentemente inficiato da una motivazione
contraddittoria essendo in seno alla sentenza medesima
espressamente riconosciuto, sia pure ad altri fini, che le somme in
discorso sono state effettivamente riscosse soltanto nel 1996 in
esecuzione di sentenze del giudice del lavoro emesse in quell’anno.
Tale dato, da un lato, alla luce del principio suesposto, non può
considerarsi irrilevante valendo a ricondurre il regime fiscale
dell’erogazione in parola a quello vigente a detta data (e non già a
quello anteriore, vigente alla data di collocamento in quiescenza
degli istanti); dall’altro, risulta poi incomprensibilmente obliterato
al momento della individuazione del regime di tassazione
applicabile e, anzi, come detto, contraddetto da una immotivata
retrodatazione dei «pagamenti» a data anteriore all’entrata in
vigore della legge n. 482 del 1985.

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correttamente riconosciuto in sentenza, costituiscono a tutti gli

4. In accoglimento della censura la sentenza deve essere
pertanto cassata, restando assorbito l’esame del primo motivo di
ricorso.
La causa va rinviata quindi al giudice a quo per nuovo esame
sul punto, oltre che per il regolamento delle spese, anche del

P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il
primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 13/9/2017
Il Presidente

presente giudizio di legittimità.

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