Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28070 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28070 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3461/2010 R.G. proposto da
Italventidue S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Luca Giusti,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, n.
44;

ricorrente

contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

controricorrente, ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 107/20/2008 depositata il 15 dicembre 2008.

Data pubblicazione: 24/11/2017

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che la Italventidue S.r.l. ricorre con tre mezzi nei
confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso,
proponendo a sua volta ricorso incidentale) avverso la sentenza in

Lombardia ha rigettato l’appello da essa proposto ritenendo legittima
e adeguatamente motivata la cartella esattoriale n.
06820070005401479000 per cui è controversia;
considerato che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 111 Cost.; 192
c.p.p.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3 legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo,
nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di rilevare
l’illegittimità della cartella impugnata per carenza di motivazione;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione falsa
applicazione degli artt. 3 legge n. 241 del 1990; 7 legge 27 luglio
2000, n. 212; 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché
ancora motivazione contraddittoria o insufficiente, ai sensi dell’art.
360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R.
denegato la denunciata illegittimità delle sanzioni irrogate, omettendo
di rilevare anche il giudicato formatosi sull’annullamento delle stesse,
nel corso del giudizio relativo al pregresso accertamento;
che con il terzo motivo la ricorrente svolge analoghe censure per
avere la C.T.R. omesso di rilevare le preclusioni derivanti dalla
sospensione dell’efficacia esecutiva di precedente cartella esattoriale
emessa nel 2001 per le medesime causali;
ritenuto che tutti i motivi sono da considerare inammissibili per
violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie
ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il
15/12/2008, e quindi prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la
2

epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della

successiva abrogazione della norma indicata, disposta dall’art. 47,
comma 1, lett. d), legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. Sez. U. n.
20360 del 2007; v. anche ex multis Cass. n. 24597 del 2014);
che la ricorrente ha infatti omesso la formulazione dei quesiti di
diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione

a 4, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata,
come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del
principio di diritto;
che risulta altresì omesso il c.d. momento di sintesi richiesto per i
motivi di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per il
quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si
deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso — in relazione al quale la motivazione si assume omessa
o contraddittoria — ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione;
ritenuto che va altresì dichiarata l’inammissibilità del ricorso
incidentale dell’Agenzia delle entrate, in quanto tardivamente
proposto al di là del termine di «venti giorni dalla scadenza del
termine stabilito per il deposito del ricorso (principale)» (artt. 370371 cod. proc. civ.): essendo stato quest’ultimo notificato in data
28/1/2010 e, conseguentemente, dovendosi considerare fissata la
scadenza del termine per il suo deposito al 17/2/2010, il
controricorso contenente ricorso incidentale avrebbe dovuto essere
notificato entro il 9/3/2010, termine nella specie non rispettato
risultando notificato l’atto in data 16/3/2010;
che, considerata la reciproca soccombenza, sussistono i
presupposti per l’integrale compensazione delle spese;
P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa integralmente le spese processuali.

3

per i motivi di cui all’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nn. da 1

Così deciso il 13/9/2017
Il Presidente

Dianca)
(Aurelio Cgati.,\

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