Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28070 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. II, 14/10/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 14/10/2021), n.28070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8330/2016 proposto da:

PRO.DE.CO. già Monna De’ Lizia s.r.l., il persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore A.F., rappresentata e

difesa dall’Avvocato TOMMASO SAVITO, ed elettivamente domiciliata

(presso lo studio dell’Avv. Orazio Castellana), in ROMA, P.zza

BENEDETTO CAIROLI 2, vi è proc. Di recupero 14/4/2016 per la

ricorrente;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO s.p.a., nella sua espressa qualità di mandataria con

rappresentanza di INTESA SANPAOLO s.p.a., quest’ultima quale

cessionaria in blocco dei crediti di MEDIO CREDITO s.p.a.,

rappresentata e difesa dall’Avvocato DARIO MARTELLA, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, L.go di

TORRE ARGENTINA 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2016 della CORTE di APPELLO di LECCE,

pubblicata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 15.2.2006 MONNA DE’ LIZIA (oggi PRO.DE.CO. s.r.l.) conveniva in giudizio INTESA MEDIOCREDITO s.p.a. e, richiamato il contratto di finanziamento stipulato con la convenuta il 12.10.2000 per la somma di Euro 1.290.000,00 (da versarsi in tre tranches), lamentava l’ingiustificato inadempimento della convenuta nel non corrispondere l’ultima rata del prestito, dell’importo di Euro 490.200,00, nonché gli ingenti danni economici subiti a causa del mancato pagamento; chiedeva che la convenuta fosse condannata alla corresponsione della suddetta somma, oltre agli interessi di mora nella misura determinata nel contratto di finanziamento, decurtando la stessa di quanto maturato in favore della convenuta a titolo di interessi di preammortamento e rate scadute, da determinarsi a mezzo di CTU. Chiedeva che la convenuta fosse dichiarata tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, anche in dipendenza del ritardo nell’esecuzione della prestazione, quantificati in Euro 1.000.000,00 o in altra somma maggiore o minore da determinarsi a mezzo di CTU.

Si costituiva in giudizio il CASTELLO GESTIONE CREDITI s.r.l., quale procuratrice di INTESA MEDIOCREDITO s.p.a., opponendosi all’accoglimento delle domande attoree e giustificando il proprio comportamento sulla scorta di asserite inadempienze dell’attrice, di cui chiedeva la condanna per lite temeraria.

Con sentenza n. 252/2012, depositata in data 17.12.2012, il Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Fasano, rigettava la domanda. In particolare, il Giudice di primo grado osservava che l’inadempimento più grave andava addebitato a Mediocredito in quanto, sebbene l’attrice si fosse resa inadempiente dal 30.4.2003 all’obbligo di rimborso della prima rata di finanziamento e dal 30.4.2002 al pagamento degli interessi di preammortamento, risultavano evidenti all’Istituto erogatore sia il forte interesse della mutuataria a ricevere l’intero finanziamento, sia i gravissimi rischi cui la stessa andava incontro in caso di mancato percepimento a causa dei segnalati impegni assunti con i terzi, sia l’impossibilità di far fronte al rimborso delle rate di finanziamento. Sebbene sotto il profilo cronologico l’inadempimento dell’attrice si fosse verificato prima dell’inadempimento della convenuta (databile a luglio 2003, a seguito dell’inutile scadenza del termine assegnato con la diffida del 26.6.2003), il Tribunale individuava come più grave l’inadempimento di Mediocredito. Sulla base della CTU, era quantificato in Euro 895.409,59 l’importo dovuto dall’attrice a titolo di rimborso delle rate scadute, interessi di preammortamento e commissione ex art. 1c) del contratto, a fronte dell’obbligo della convenuta di versare la terza tranche di Euro 490.200,00 e, pertanto, alla luce del maggior importo dovuto dall’attrice, rigettava la domanda di adempimento. Compensava le spese. Rigettava la domanda attorea di risarcimento dei danni a causa della mancata corresponsione della terza tranche di finanziamento perché ritenuti non provati.

Avverso la sentenza appellava PRO.DE.CO. nei confronti di Italfondiario, nella qualità di procuratrice di Intesa San Paolo, già mandataria di Mediocredito Italiano. L’appellata si costituiva con appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite.

Con sentenza n. 40/2016, depositata in data 14.1.2016, la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello principale e quello incidentale condannando l’appellante alle spese di lite. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che l’appellante si fosse resa inadempiente al pagamento delle rate scadute (sia a titolo di preammortamento, sia a titolo di rimborso di capitale) alla data del 30.4.2004 e ciò comportava, in conformità alle previsioni contrattuali, la decadenza dal beneficio del termine. Sottolineava che il rifiuto di corrispondere l’ulteriore tranche fosse una conseguenza diretta e necessaria dell’inadempimento della mutuataria, in quanto alla data della diffida al pagamento, essa si era già resa inadempiente e tale era rimasta anche dopo la comunicazione della decisione della banca di esercitare il suo diritto alla decadenza del termine. La domanda di risarcimento dei danni era rigettata in assenza di prova sull’esistenza di un colpevole inadempimento da parte del mutuante.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione PRO.DE.CO s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste Italfondiario s.p.a. con controricorso,anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente PRO.DE.CO lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1363, 1362, 1366, anche in relazione all’art. 1469 quater c.c.; nonché degli artt. 1353,1359 e 1360 c.c. – Retroattività della condizione e infine degli artt. 1453,1455,1456 e 1460 c.c.”, essando a suo dire palese che le parti avessero previsto la possibilità di un avveramento anche tardivo delle condizioni, cui subordinavano l’erogazione della terza tranche del finanziamento, consentendo alla banca mutuante di esercitare il proprio diritto di risolvere il contratto o in alternativa di ottenere una commissione per il tardivo avveramento delle condizioni, tutte avveratesi nel settembre 2002 (essendo pacifico che la banca non avesse dichiarato la risoluzione del contratto, per cui il Giudice non poteva ritenere che l’asserita eccezione di inadempimento precludesse precludere l’effetto di retroattività, previsto dall’art. 1360 c.c., una volta avveratesi le condizioni). Nell’atto di appello era stato richiamato l’art. 1460 c.c., per sostenere l’impossibilità per la banca, inadempiente al versamento della terza tranche già da fine settembre 2002, di richiedere il pagamento delle rate di ammortamento; laddove la ricorrente aveva dimostrato di aver pagato prima del 26.4.2004 tutte le rate di preammortamento, fatta eccezione in quanto contrattualmente non tenuta, delle rate di ammortamento delle erogazioni parziali. Viceversa la Corte di merito si era arrestata alla verifica del momento in cui la mutuataria aveva adempiuto alle condizioni alle quali era subordinato il pagamento della terza tranche (settembre 2002); sicché, confermato il grave inadempimento della banca (ritenuto, sia pure nella parte motiva, dal Giudice di primo grado), condannarla al versamento ad essa società ricorrente, della somma dovuta.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Costituisce principio consolidato che il vizio di violazione di legge (dedotto in entrambi i motivi) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

La violazione e la falsa applicazione di legge devono essere dedotte, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass., sez. un., n. 23745 del 2010), non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

1.3. – La Corte d’Appello premette che l’inadempimento della banca era cristallizzato al luglio 2003, in seguito alla diffida del 26.6.2003 (data della prima diffida della società al pagamento della terza tranche e successiva all’avveramento della condizione) e prosegue affermando che a quella data erano già scadute le rate 31.10.2000, 30.4.2001, 31.10.2001, 30.4.2002, nonché la prima rata di rimborso del finanziamento al 30.4.2003. Dunque, alla data del luglio 2003 si era già consolidato l’inadempimento del mutuatario sia al pagamento degli interessi di preammortamento che al pagamento della prima rata di ammortamento scaduta il 30.4.2003. In ciò, come correttamente deduceva la Corte territoriale, doveva essere modificata la motivazione della sentenza di primo grado, che sotto il profilo cronologico sosteneva, erroneamente, che l’inadempimento della banca fosse databile al luglio 2003 e quindi prima della scadenza delle rate di rimborso del capitale, mentre la prima rata su capitale era già scaduta il 30.4.2003. Pertanto, emerge chiaramente l’analisi in fatto compiuta dalla Corte d’Appello, che non consente di individuare l’omissione del fatto decisivo nel senso voluto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche la doglianza in ordine all’impossibilità di far decorrere il piano di ammortamento prima dell’erogazione della terza tranche, a detta della resistente, era infondata, come correttamente ritenuto dal Giudice d’appello, secondo il quale l’appellante non aveva chiesto la risoluzione del contratto e restava quindi vincolato dalle obbligazioni assunte, come definite nel contratto di finanziamento (interessi di preammortamento e prima rata di quanto ricevuto scadente il 30.4.2003), che la ricorrente neppure riproduce in ricorso nelle clausole di cui si duole (in ciò ravvisandosi ulteriore profilo di inammissibilità).

Infine, la tesi della retroattività della condizione ex art. 1360 c.c. (che non risulta essere mai stata formulata in appello) contrastava con il fatto che la ricorrente non considerava l’ultima parte del comma 1 della norma citata, per la quale, data la natura del rapporto, la retroattività doveva essere esclusa e gli effetti riportati a un momento diverso. Nella specie: a) la terza rata avrebbe dovuto essere erogata “a condizione che entro il 31.12.2001 l’impresa documenti…l’avvenuta erogazione di una ulteriore quota del contributo Patto Locatizio Brindisi” (pag. 4 sentenza impugnata); b) che la condizione si era verificata a settembre 2002 e comunicata a giugno 2003 (pag. 6 sentenza impugnata); c) che la condizione deve ritenersi produttiva di effetti da tale ultima data, in quanto prima di essa l’erogazione non poteva essere effettuata (pag. 5 sentenza impugnata), per cui non è dato discutere di retrodatazione alla data di stipula del contratto o alla data del settembre 2002.

2. – Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione agli artt. 1460 c.c.; art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2 – Decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre l’eccezione di inadempimento, a seguito della tardiva costituzione in primo grado”, criticando la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il grave inadempimento della banca per mancata erogazione della terza tranche del mutuo (peraltro non confluita nel dispositivo della sentenza) ritenendo il Tribunale di poter analizzare il previo inadempimento della ricorrente e, quindi, avallando il legittimo rifiuto della banca a erogare la terza tranche di mutuo, nonostante una simile richiesta fosse stata avanzata con la tardiva comparsa di risposta di primo grado. Secondo la Corte di merito si poteva applicare alla fattispecie l’art. 1460 c.c., ritenendo che l’eccezione di inadempimento, pur costituendo un’eccezione di merito, non fosse soggetta a termini di decadenza. L’affermazione risulta contraddittoria e arbitraria in quanto, se si trattava di eccezione di merito, essa non poteva essere rilevata d’ufficio. Si sottolinea che le eccezioni di merito possono essere sollevate solo dalle parti, nel rispetto dei termini, che per il convenuto sono imposti dall’art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2, a pena di decadenza. La convenuta si era costituita alla prima udienza di comparizione, senza il rispetto dei 20 giorni antecedenti all’udienza, essendo così decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni di merito. Non a caso, il Giudice di primo grado non esaminava l’eccezione di inadempimento. La stessa non poteva essere riproposta in appello (ed infatti ciò non risultava) e ove ritenuta la proposta, il Giudice d’appello non avrebbe potuto esaminarla, come invece fatta (Cass. n. 16275 del 2015).

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Quanto alla eccezione di inadempimento, la Corte d’appello deduceva, infatti, come non si trattasse di domanda riconvenzionale, ma di una mera eccezione di merito non soggetta a termini di decadenza, in quanta tendente solo a paralizzare l’azione avversaria al fine di ottenerne il rigetto e non esulava dall’ambito della semplice difesa. Non si trattava, dunque, di un’eccezione soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., ma di una difesa finalizzata a far valere l’atrui condotta anti contrattuale e suscettibile di essere formulata fino alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1.

Va pertanto posto in rilievo l’errore in cui cade la Corte distrettuale (esperita la correzione di cui all’art. 384 c.p.c., u.c.) là dove essa afferma che l’eccezione di inadempimento sia una mera difesa, come tale non soggetta a preclusione ex art. 167 c.p.c.. Al contrario l’exceptio inadimpleti contractus costituisce un’eccezione in senso proprio (proponibile anche con l’atto di appello) ed e, quindi, rimessa all’iniziativa e alla disponibilità del convenuto, che e lo unico interessato alla prestazione corrispettiva ed e sovrano nello apprezzamento della convenienza di sollecitarne l’attuazione mediante l’esperimento dell’eccezione (Cass. n. 3151 del 1980; in senso analogo, Cass. n. 12719 del 2021, secondo cui l’eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l’eccezione d’inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell’eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento). Laddove, peraltro, della rilevazione d’ufficio dell’eccezione di inadempimento era affetta già la pronuncia di primo grado, non impugnata in parte qua dalla società appellante (odierna ricorrente).

Inoltre, la questione non poteva più essere sottoposta a questa Corte in quanto coperta dal giudicato. Infatti, il Tribunale riteneva (erroneamente) non fondata l’eccezione di merito della banca non perché tardiva, ma perché l’inadempimento della banca sarebbe stato più grave di quello della ricorrente, sebbene l’inadempimento di questa si fosse verificato prima dell’inadempimento della banca.

Sicché, tale portata della sentenza (riformata in sede di gravame) non era stata specificamente censurata in appello dalla PRO.DE.CO. e quindi, si era formato il giudicato su di essa, sull’anteriorità dell’inadempimento della ricorrente rispetto a quello della banca e sugli effetti del pregresso inadempimento altrui. Non risultava, perciò, fondata l’affermazione della controparte secondo cui il Giudice di primo grado non aveva esaminato l’eccezione di inadempimento. Invero, correttamente il Tribunale aveva esaminato la difesa della banca e l’aveva valutata; ma in tale parte la sentenza non era stata impugnata dalla PRO.DE.CO. ma riformata dalla Corte d’Appello nella sua funzione di Giudice del merito.

Infine, sul capo di sentenza relativo al rigetto della domanda risarcitoria si è formato il giudicato in quanto a ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura.

7. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA