Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2807 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 09/02/2010), n.2807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Fallimento SO.GE.CO., in persona del curatore V.A.,

rappresentato e difeso dall’avv. d’Addabbo Carlo come da procura

speciale a margine al controricorso, elettivamente domiciliato in

Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/13/03 della Commissione tributaria

regionale di Bari, emessa il 27 febbraio 2003, depositata il 28

febbraio 2004, R.G. 2069/99;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 27 ottobre

2009 dal relatore Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Bari accertava un debito di imposta a carico della SO.GE.CO. s.p.a. derivante dall’annotazione di operazioni inesistenti riscontrate dalla Polizia tributaria di Bari mediante controlli incrociati e dichiarazioni degli amministratori delle ditte coinvolte. L’accertamento è stato impugnato da SO.GE.CO. che ha eccepito violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 65, difetto di motivazione dell’avviso e mancanza di prova circa l’inesistenza delle operazioni.

Costituendosi in giudizio l’Ufficio ha riconosciuto la parziale definizione della controversia ex L. n. 413 del 1991.

La Commissione tributaria di primo grado di Bari ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e ha rigettato per il resto il ricorso.

La CTR ha invece accolto l’appello della SO.GE.CO. ritenendo fondata la censura di omessa motivazione dell’avviso di accertamento.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Fallimento di SO.GE.CO. s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e la omessa o comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Secondo le amministrazioni ricorrenti la decisione della CTR non solo ha disatteso l’indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità in merito al contenuto dell’obbligo di motivazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 ma ha anche ignorato che l’avviso di rettifica in questione aveva analiticamente riportato il contenuto del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e aveva descritto dettagliatamente i motivi dei recuperi di imposta e gli elementi probatori utilizzati.

Il motivo appare fondato sia in ordine alla violazione di diritto che al difetto di motivazione.

Va richiamata la giurisprudenza applicabile ratione tenporis al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 secondo la quale, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di “provocatio ad opponendosi” e soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantvim debeatur” – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della guardia di finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato (Cassazione civile n. 6232 del 18 aprile 2003). Più in generale la giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di accertamento dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2 in attuazione dello “Statuto del contribuente”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria: pertanto, in caso d’impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo presente che tale presupposto deve considerarsi “in re ipsa” quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge (Cassazione civile n. 2462 del 5 febbraio 2007).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 e la omessa o comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Contestano le amministrazioni ricorrenti l’affermazione della CTR secondo cui l’Ufficio per motivare la rettifica aveva utilizzato elementi di contabilità ormai coperti dal condono per pervenire a riprese a tassazione, viziate, peraltro, da errori contabili materiali.

Il motivo appare fondato in quanto l’affermazione della CTR rimane del tutto indimostrata e in definitiva apodittica sia in relazione alla efficacia della precedente definizione della controversia per condono che alla presenza di errori materiali.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Puglia anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Puglia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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