Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2807 del 06/02/2018
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2807 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA
sul ricorso 10015/2012 proposto da:
Echi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.111, presso
lo studio dell’avvocato D’amato Doroenico, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Mirone Costarelli Antonino
-ricorrente
contro
Acqua Marcia Turismo S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre
Data pubblicazione: 06/02/2018
n.3, presso lo studio dell’avvocato Rappazzo Antonio, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rappazzo Giuseppe
-controricorrente avverso il provvedimento della COLLEGIO ARBITRALE di MILANO,
depositato il 08/03/2011;
20/09/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La s.r.l. Echi ha proposto ricorso per cassazione avverso lodo
arbitrale rituale relativo alla controversia intercorsa con s.p.a. Acqua
Marcia in relazione ad un contratto di cessione di ramo d’azienda nel
quale era contenuta clausola compromissoria. Ha resistito con
controricorso, illustrato da memoria, la s.p.a. Acqua Marcia.
Non è necessario esaminare le censure proposte in ricorso, dovendosi
accogliere
l’eccezione
preliminare
proposta
dalla
parte
controricorrente ed avente ad oggetto l’inammissibilità del ricorso
proposto direttamente verso il lodo, in quanto provvedimento
impugnabile davanti la Corte d’Appello in unico grado /cfel termine di
novanta giorni dalla sua notificazione ex art. 828 cod. proc. civ.
All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione del principio
della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente
giudizio.
P.Q.M.
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi
in E 7000 per compensi, E 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2017.