Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2807 del 06/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2807 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

C

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEISA DI MODICA VITO & C. SNC con sede a Chiaramonte
Gulfi,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a
margine

del

ricorso,

dall’Avv.

Aldo

D’Avola,

domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione,

RICORRENTE
CONTRO

AGENZIA

DELLE

ENTRATE,

in

rappresentante pro tempore,

persona

del

legale

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.616/39/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania
n.34, in data 09.11.2009, depositata il 23 dicembre

I

Data pubblicazione: 06/02/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 20 dicembre 2012, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2479/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
Viene impugnata la decisione n. 616/34/2009, della CTR
di Palermo Sezione Staccata di Catania n.34 in data
09.11.2009, DEPOSITATA il 23 dicembre 2009.
Con tale decisione la CTR, ha respinto l’appello del
contribuente e confermato la legittimità
dell’accertamento impugnato.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di cartella, relativa ad IRAP ed IVA
dell’anno 2002, la società ha chiesto la cassazione
della decisione impugnata, sulla base di due mezzi.
3 – L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa
sede.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a maggior reddito accertato nei confronti di
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

una – SNC” e, d’altronde, che al giudizio di appello ha
partecipato solo la società, e non anche i soci. Ciò
stante, in applicazione del principio affermato dalle
sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della

ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007);
3

trattasi

rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società

pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente

ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5

Si ritiene,

ciò stante,

che

sussistano i

presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di
Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e
380 bis cpc, con pronuncia che dichiari la nullità
dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di
primo grado per i provvedimenti di competenza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
4

collettivo e il giudice adito in primo grado deve

causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni,

in fatto ed in diritto, svolte nella

relazione;
che,

preliminare,

alla

deve

relativa

essere

stregua,

rilevata

la

in via
nullità

dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito prodotto da una S.N.C. e che al
giudizio ha partecipato solo la società e non anche i
soci;
Considerato

che

litisconsorzio

trattasi
necessario

di

fattispecie

originario,

con

di
la

conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza
necessari

partecipazione di tutti i litisconsorzi
nullo per violazione del principio del

contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e

111 secondo

coma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio – (Cass. SS.UU.
la conseguenza

che

primo grado, perché,

4 giugno 2008 n.14815), con

la causa va rimessa al giudice di
adottati i provvedimenti sottesi a

garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
5

Considerato

applicazione

di

principio

affermato

da

recente

pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese
del presente giudizio di legittimità e delle pregresse
fasi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt375 e 380 bis cpc;

Dichiara

la

nullità

degli

atti

relativi

alla

costituzione in giudizio della ricorrente in prime cure
e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette
alla CTP di Ragusa; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA