Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28069 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29821/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CLUB ENALS Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Falvo

d’Urso, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma viale

delle Milizie n. 106, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 2723/09/2017, depositata il 15 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle dogane, in esito a verifica della Guardia di Finanza nei locali del Club Enals Srl, da cui era emersa la presenza di cinque apparecchi da intrattenimento (cd. slot machines) Tulps, ex art. 110, comma 6, funzionanti ma privi del nulla osta di messa in esercizio, emetteva, nei confronti del detentore dei giochi quale responsabile solidale, avviso di accertamento per il recupero del tributo evaso, che veniva impugnato da Club Enals;

– la società deduceva l’illegittimità dell’atto, l’insussistenza della propria responsabilità solidale, configurabile solo in caso di mancata identificazione del responsabile principale, l’intervenuta prescrizione della pretesa;

– l’impugnazione, rigettata dalla CTP di Roma, era accolta dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo;

resiste Club Enals Srl con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– è infondata, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al difensore domiciliatario nel grado d’appello, che risulta regolarmente effettuata con atto inviato a mezzo PEC in data 7.12.2017 13:10:15 e ricevuto lo stesso giorno alle ore 13:10:26;

– l’ulteriore questione dedotta in via preliminare – l’omessa indicazione nominativa del Direttore dell’Ufficio delle dogane, in riferimento, in evidenza, all’avviso di accertamento – attiene ad un profilo di merito (rimasto, tra l’altro, assorbito dalla statuizione del giudice di merito) e non ad una inammissibilità del ricorso per cassazione;

– l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, nel testo ratione temporis vigente dal 1 gennaio 2007 al 4 agosto 2009, nonchè del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8, che ha novellato la disposizione, applicato retroattivamente dalla CTR;

– il motivo è fondato;

– la CTR ha ritenuto di escludere la responsabilità in via solidale del possessore dei locali in cui sono stati installati gli apparecchi privi del nulla osta poichè ha ritenuto di applicare l’art. 39 quater, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8 quaterdecies, introdotto in sede di conversione dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

– la modifica, in vigore dal 5 agosto 2009, ha realizzato un intervento strutturale sulla norma modificando i soggetti, il novero e le condizioni di imputazione soggettiva della responsabilità sia in via principale che in ipotesi di responsabilità solidale, subordinando quest’ultima, in particolare, al verificarsi di uno specifico requisito, ossia che “non sia possibile l’identificazione” del soggetto “che ha provveduto all’installazione”, mentre, nel testo previgente, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, era incondizionata;

– come già affermato da questa Corte, sia pure con riguardo alla diversa ma parallela ipotesi di responsabilità d’imposta in caso di esercizio illecito dell’attività ludica con apparecchi muniti di nulla osta, “la modifica introdotta con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, non è retroattiva, nè, in ogni caso, anche per l’evidente mancanza di una clausola in tal senso, ha valore di interpretazione autentica con portata retroattiva” (Cass. n. 13116 del 25/05/2018; Cass. n. 14563 del 06/06/2018);

– nè è condivisibile la prospettazione del controricorrente secondo la quale l’art. 39 ha natura sanzionatoria;

– il tenore della disposizione (“il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano in denaro…”) rivela che il presupposto del tributo è costituito dall’effettivo impiego del mezzo utilizzato, ovvero l’esercizio del gioco mediante l’apparecchio da intrattenimento, sicchè il principale soggetto passivo dell’imposizione è colui che manifesta la capacità contributiva che deriva dal presupposto di fatto dell’imposizione, dunque l’installatore;

– la medesima prospettiva giustifica la previsione della responsabilità solidale (paritetica o meno) in capo ad altri soggetti, che si fonda sulla circostanza che costoro, in ragione di un qualificato rapporto di fatto con il bene (come nella specie per la detenzione dei locali in cui si trovano gli apparecchi), hanno un controllo “operativo” sui macchinari e, dunque, hanno voluto o consentito l’utilizzo del macchinario nonostante l’assenza del prescritto nulla osta, traendone un evidente profitto;

– la previsione, dunque, non ha valenza sanzionatoria ma, in ragione degli anzidetti presupposti, assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento del credito dello Stato nei confronti di soggetti il cui ruolo rivela una capacità contributiva strettamente correlata al presupposto di fatto dell’imposizione;

– in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla competente CTR in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 maggio 2019.0

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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