Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28069 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28069 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14603-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
FARALLO GIULIO;
– intimato avverso la sentenza n. 123/44/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 15.4.2010, depositata il 21/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Data pubblicazione: 16/12/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Ric. 2011 n. 14603 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14603/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Giulio Farallo

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 123/44/10, depositata il 21
maggio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di Giulio
Farallo, inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Irpef,
Irap ed Iva per l’anno 2002, riguardanti l’attività di officina
meccanica per la riparazione di veicoli con l’ausilio di un dipendente, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che tutti gli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta con accesso ai locali di lavoro, non potevano essere utilizzati, giacché questo non era stato
previamente

autorizzato

dal

procuratore

della

Repubblica.

L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ri o ente deduce il vizio di insufficiente motivazione, giacché la CTR non enunciava compiutamente gli elementi, in virtù dei quali riteneva
che l’autorizzazione del procuratore della Repubblica fosse necessaria per l’accesso della GdF, nonostante che invece si trattasse
di un unico corpo di fabbrica, sito nel Comune di Camposano nella
via Matteotti ai nn. 2 e 4, e l’abitazione avesse accesso solo dal
civico 2, mentre l’autofficina è accessibile attraverso la rampa
del civico 4, che è indipendente dalla prima, sita al piano rialzato, trattandosi di attività, formalmente cessata nel 1995, con

1

Oggetto: opposizione ad accertamento reddito,

2

la cancellazione anche presso la camera di commercio, mentre invece veniva di fatto proseguita “in nero” sino anche al 2004.
Il motivo è fondato, dal momento che il giudice di appello riteneva non utilizzabili gli atti ed elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta presso l’officina,

occorreva stabilire invece se, nonostante l’unicità del fabbricato, l’unità adibita alla riparazione dei veicoli fosse da ritenere
anche collegata all’abitazione, o piuttosto essa ne fosse invece
separata, non operando il principio applicato in tale seconda ipotesi. Invero in tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione
del procuratore della Repubblica, prescritta dall’art. 52, primo e
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini dell’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria (o della
Guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione
con gli uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è subordinata alla presenza di
gravi indizi di violazioni soltanto in quest’ultimo caso, e non
anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale destinazione sussiste non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per
l’attività professionale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità
di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti
propri dell’attività commerciale nei locali abitativi (Cfr
Cass. Sentenze n. 2444 del 05/02/2007, n. 10664 del 1998).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta moti a in
modo adeguato e giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
2

senza che avesse specificato le ragioni del suo assunto, posto che

3

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e

nvia,

anche per le spese, alla commissione tributaria regiona e della
Campania, altra sezione, per nuovo esame.

zione civile, il 13 novembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli della sesta Se-

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