Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28069 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. III, 09/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28677-209 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to

SABRINA MURA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 6651/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositato

il 17/08/9019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.C., cittadino (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251m, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze da parte di familiari motivate da ragioni di carattere economico;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento E.C. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che l’ha rigettato con decreto in data 17/8/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita; 2) dalla mancanza, nel territorio di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da E.C. con ricorso fondato su un unico motivo;

il Ministero dell’Interno, non tempestivamente costituito, ha depositato un atto al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti, di procedere all’audizione dell’interessato, tenuto altresì conto delle nuove produzioni documentali non fornite in sede amministrativa;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come, nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione territoriale (e quando sia mancata la videoregistrazione del colloquio dinanzi a quest’ultima), il giudice abbia l’obbligo di fissare l’udienza, ma a tale obbligo non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, là dove la domanda di protezione internazionale risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e da quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (ex multis, Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo avere regolarmente fissato l’udienza di comparizione delle parti (in cui la parte ricorrente risulta comparsa e sentita: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), ha specificamente indicato, in termini logicamente plausibili e giuridicamente fondati, le ragioni della mancata rinnovazione dell’audizione in sede giudiziale del richiedente, tenuto conto del complesso degli elementi documentali già acquisiti e dell’insussistenza di alcuna effettiva necessità di integrarli attraverso la rinnovazione dell’ascolto personale;

ciò posto, se pur è vero che, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis debba essere letto in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE (con la conseguenza che, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione, contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27073 del 23/10/2019, Rv. 656871 – 01), l’odierno ricorrente risulta essersi totalmente sottratto al dovere di completa e rituale allegazione e produzione degli atti processuali necessari ai fini dell’attestazione dell’effettività di detta produzione solo in sede giudiziale, essendosi limitato alla mera e apodittica affermazione di tale occorrenza, senza fornirne alcun riscontro;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere disposto il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, non essendosi il Ministero dell’Interno tempestivamente costituitosi in questa sede;

dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis attesa l’ammissione dell’istante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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