Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28068 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28068 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 113-2014 proposto da:
ZENI MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
MARIA CIPOLLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

avverso

la
4

sentenza

314/2012

della

, -(y( 4
-4

COMM.TRIB.REGISEZ.DIST.
05/12/2012;

n.

controricorrente

di

LECCE,

depositata

il

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. PATRIZIA

PICCIALLI.

RITENUTO IN FATTO

ZENI Mariano impugnava la cartella esattoriale in atti, emessa dall’Agenzia
delle Entrate di Brindisi, riportante le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ai sensi
del’art. 14, lett.b), d.P.R. 602 per la somma di euro 137.755,99, fondata
sull’avviso di accertamento notificato in data 2.10.2002, resosi definitivo per
mancata impugnazione.
Il contribuente contestava essenzialmente la validità della notifica dell’avviso

destinatario nel domicilio fiscale ( l’avviso di accertamento era stato depositato
presso la casa comunale il 2/10/2002 e nel medesimo giorno ne era stato dato
avviso al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
inviata allo stesso indirizzo, provvedendosi altresì all’affissione dell’avviso alla
porta di abitazione).

La CTP di Brindisi accoglieva il ricorso rilevando il difetto di notifica
dell’avviso di accertamento presupposto e compensava le spese di lite.

La CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello formulato
dall’Agenzia delle Entrate e condannava il contribuente al pagamento delle spese
di lite.

La CTR riconosciuta la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento,
riteneva l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente avverso una
cartella priva di vizi propri.

Avverso la indicata sentenza propone ricorso Zeni Mariano articolando sei
motivi.
Con il primo motivo il ricorrente, premesso che avverso la sentenza di primo
grado aveva formulato l’appello soltanto l’Ufficio per contestare la legittimità del
capo di sentenza in merito alla ” nullità dell’avviso di accertamento” deduce
l’intervenuta formazione del giudicato sul capo di sentenza di primo grado
direttamente riferibile alla nullità della cartella.
Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., rilevando che l’appello dell’ufficio era
diretto a censurare esclusivamente il capo della sentenza relativo alla nullità
della notifica dell’avviso di accertamento mentre la sentenza aveva investito
questioni relative alla cartella di pagamento.
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di accertamento notificato ex art. 140 cod. proc. civ. per irreperibilità del

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 19, d.Lgs 546/92 sul
rilievo che il petitum

dell’originario ricorso consisteva nella declaratoria di

annullamento della cartella di pagamento e del propedeutico avviso di
accertamento per difetto assoluto di notificazione, essendo così consentito,
contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l’impugnazione di quest’ultimo
assieme al successivo atto impugnabile.
Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 140, 148 e 156, comma 2, cod. proc. civ. nonché dell’art. 60 d.P.R. 600/73,
in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ., assumendo la non conformità della

notifica degli atti impositivi a destinatari irreperibili.

E’ stato depositato controricorso nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate con
il quale sono state contestate le deduzioni difensive ed è stata chiesta la
conferma della sentenza con vittoria di spese.

E’stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente a sostegno del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

In via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dal ricorrente con
riferimento alla asserita violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.in relazione alla
notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento). Si sostiene che la notifica
non si è perfezionata per non aver accertato l’agente postale che la
raccomandata informativa fosse arrivata a destinazione.
L’eccezione è infondata, in conformità a quanto rilevato nella sentenza
impugnata.
In via preliminare appare opportuno richiamare i principi affermati in più
occasioni da questa Corte in tema di notifica ex art. 140 cod. proc. civ ( v. da
ultimo, Sez. 2, n.137 del 08/01/2016, n.m.).
Sul punto si rileva che la notifica di un atto ai sensi dell’art.140 c.p.c.
richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell’atto nella casa del
Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso dell’eseguito
deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del

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notifica dell’avviso di accertamento alla normativa di settore con riferimento alla

destinatario, e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento,contenente la
“notizia” del deposito dell’atto nella casa comunale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che
la notifica si perfeziona, per con la spedizione della raccomandata informativa,
anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione.
Per effetto di tale pronuncia, di immediata applicazione, pertanto, la
notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ.. si perfeziona, per il

maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del
termine di dieci giorni dalla spedizione.

Nella specie la CTR ha posto in evidenza che in data 2.10.2002 il messo del
Comune di Brindisi dava atto in calce all’avviso di accertamento di aver
notificato il predetto avviso nella forma prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. non
avendo rinvenuto nessuno nella casa del destinatario, corrispondente al domicilio
fiscale dichiarato, ed avendo altresì tentato con esito negativo la consegna
dell’avviso medesimo in mani del portiere o di un vicino di casa. Lo ssso messo
dava altresì atto di aver depositato a tal fine l’originale dell’atto nella casa
comunale e di avere affisso avviso del deposito alla porta dell’abitazione del
contribuente dandogliene notizia con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Anche l’avviso con raccomandata A/R non riusciva a raggiungere il
contribuente.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte„ nella notificazione
nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non
occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del
deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato,
risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata,
ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né,
che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero
procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione
effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il
decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva,
ma) della conoscibilità dell’avviso stesso ( v. Sez. 2, n. 2959 del 27/02/2012, Rv.
621585).

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destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al

Tanto premesso, deve ritenersi che il procedimento notificatorio, ai sensi
dell’art. 140 cod. proc. civ., si è perfezionato decorsi i dieci giorni dalla
spedizione della raccomandata informativa, senza che sia ipotizzabile alcuna
lesione del diritto di difesa del contribuente, nella cui sfera di conoscibilità l’atto è
pervenuto.

Infondata

e, altresì,

la doglianza del ricorrente che ha censurato la

sentenza per la violazione dell’art. 19 d.Lgs 546/92.

contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del dgs. n. 546
del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per
vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati,non è
ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti
agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini ( v. da ultimo,
Sez.6, n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261).
La sentenza è in linea con i principi sopra indicati avendo il giudicante
verificato, come sopra descritto, la circostanza che l’avviso di accertamento è
stato ritualmente notificato allo Zeni, che non lo ha impugnato.

Il ricorso proposto dal contribuente va, pertanto, rigettato con la condanna
del medesimo alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte in questo
grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1

quater

d.P.R. n. 115 del 2002, il quale dispone l’obbligo del raddoppio del contributo
unificato per il ricorrente la cui impugnazione, introdotta in data successiva al 30
gennaio 2013, sia stata integralmente respinta.

P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di causa
liquidate in euro 3.800,00, oltre le spese prenotate a debito. Sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso il 13/09/2017

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di

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