Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28067 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28067 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 10367-2010 proposto da:
IMMOBILIARE SPINOSI SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 4;
– intimata
non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 24/11/2017

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 184/2009 della COMM.TRIB.REG.
G1Zto
daReMA, depositata il 25/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/09/2017 dal Consigliere Dott.

PATRIZIA PICCIALLI.

RITENUTO IN FATTO

Il Centro Servizi Imposte di Roma iscriveva a ruolo ai sensi del d.P.R. n.
600 del 1973, art.

36-bis, il pagamento della somma complessiva di euro

7.127,62, a titolo di omesso o carente versamento di ritenute, oltre interessi e
sanzioni maggiori imposte a carico della società Immobiliare Spinosi s.r.l. a
rettifica della dichiarazione presentata dalla società per l’anno di imposta 1996.
La cartella di pagamento veniva notificata il 16/12/2003 a mezzo del servizio

La Commissione provinciale con sentenza n. 515/39/2007 accoglieva il
ricorso sul rilievo che il ritardo dell’Amministrazione finanziaria nell’espletamento
di detto controllo contrastava con il principio volto a garantire al contribuente la
conoscenza in termini certi della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione
delle dichiarazioni.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate deducendo
un difetto di legittimazione processuale dell’Ufficio rispetto all’eccezione di
tardività della notifica dell’atto impugnato (il concessionario non era stato citato
come controparte), ribadendo la tempestività dell’azione fiscale ex art. 9, comma
2, legge 448/98 e la legittimità della pretesa.

La CTR con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo
grado, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo in quanto depositato oltre il
termine di trenta giorni previsti dall’art. 22 d.Lgs 546/92, compensando le spese.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società
contribuente articolando due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 4. cod.
proc. civ.la nullità della sentenza sostenendo che la questione della ritenuta
inammissibilità era stata affermata in violazione del principio del contraddittorio
sancito dall’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 34 d.lgs 546/92 che imponeva al
giudice di illustrare i fatti e le questioni rilevanti.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 20, comma 3, d.Lgs
546/92 e dell’art. 10 d.P.R. 787/1980 sul rilievo che nel caso in esame, in cui il
contenzioso nasce dalla notifica di una cartella di pagamento inerente un ruolo
predisposto dal Centro di servizio ex d.P.R. 787/1980, il ricorso introduttivo deve
essere notificato entro sessanta giorni dal ricevimento della cartella al Centro di
servizio di competenza e che decorsi sei mesi dalla notifica del ricorso, in caso di

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postale.

silenzio del Centro di Servizio, il ricorso deve essere depositato alla CTP
competente entro i due anni successivi alla notifica del medesimo.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini mediante
controricorso ma ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale
partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370,
comma 1, cod. proc. civ.

Il ricorso è fondato.

In caso di ruolo formato dal Centro di servizio, l’impugnativa deve essere
promossa rispettando la procedura prevista dall’articolo 10 del d.P.R. n.
787/1980, in base al quale il ricorso deve essere spedito in originale al Centro di
servizio e, decorsi sei mesi e prima di due anni dalla citata spedizione, deve
esserne depositata copia presso la competente Commissione tributaria
provinciale.
Il mancato rispetto della procedura descritta determina l’improcedibilità
del ricorso irritualmente proposto.
Peraltro, il disposto dell’articolo 10 del d.P.R 787/1980, secondo la scelta
interpretativa effettuata con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E
dell’1/2/2002, è sopravvissuto anche all’emanazione del d.P.R 26/3/2001, n.
107, che ha invece abrogato tutti i restanti articoli del d.P.R n. 787/1980.

La principale novità consiste nel fatto che il ricorso va spedito all’ufficio
delle Entrate territorialmente competente anziché al Centro di servizio
(risoluzione n. 123/E del 22/04/2002), rimanendo immutata la procedura.
In precedenza, in caso d’impugnazione, di atti emessi dal Centro di
servizio, il ricorso, se pur intestato all’ufficio delle Entrate competente quale
controparte avente legittimazione processuale, doveva essere spedito al Centro
di servizio che lo aveva emesso, secondo la speciale procedura di cui al citato
articolo 10 del d.P.R. 787/1980.
Ciò che rimane immutata è invece le regola dei sei mesi fissati da
quest’ultima disposizione, secondo la quale la costituzione in giudizio presso la
Commissione tributaria competente deve avvenire decorsi almeno sei mesi e non
oltre due anni dalla spedizione dell’originale del ricorso all’ufficio.
All’ufficio locale la segreteria della Commissione tributaria richiede
l’originale del ricorso per l’intervenuta soppressione del Centro di servizio che ha

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MOTIVI DELLA DECISIONE

emanato l’atto impugnato. Precisa, inoltre, la stessa circolare n. 14/E del 10
febbraio 2002 che l’articolo 10 citato, in riferimento agli atti posti in essere dai
Centri di servizio soppressi, va letto attualmente sostituendo l’espressione
Centro di servizio con ufficio locale dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competente in relazione all’atto in contestazione.
Evidente la finalità della procedura : l’attuale permanenza del riesame
amministrativo tutela in modo proficuo l’interesse a una corretta attività di

Nel caso in esame, dall’esame degli atti consentita dalla natura della
censura, emerge che la procedura è stata rispettata: la cartella era stata
notificata il 16.12.2003; il ricorso notificato all’Agenzia delle Entrata competente
il 12.2.2004 mediante deposito presso l’Ufficio; decorsi sei mesi dalla notifica del
ricorso- e prima della scadenza dei due anni- la società contribuente in data
30.12.2004 depositava il ricorso alla CTP del Lazio.
D’altra parte, lo stesso Ufficio, nel costituirsi in giudizio,

non aveva

eccepito nulla sulla tempestività del ricorso.

Ciò premesso, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione
Regionale di Roma per nuovo esame, alla quale demanda anche la liquidazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del presente giudizio alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso il 13/09/2017

controllo formale, evitando nello stesso tempo un inutile contenzioso.

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