Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28067 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 21/12/2011), n.28067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11853-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.L., GR.CA., A.A., AT.

G., GA.DA., D.R.A., AL.EN.,

C.C., Z.C., B.D., CO.

P.;

– intimati –

e da:

G.L., GR.CA., A.A., AT.

G., GA.DA., D.R.A., AL.EN.,

C.C., Z.C., B.D., CO.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23 presso lo studio dell’avvocato ARMENTANO ANTONIO (STUDIO DE

LUCA TAMAJO-BOURSIER NIUTTA), che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MORENA FRANCO, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’, UNIVERSITA’ E RICERCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1194/2 008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/12/2008, r.g.n. 920/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 18 dicembre 2008, che ha accolto in parte l’appello di una pluralità di dipendenti del Ministero nei confronti di una decisione loro sfavorevole del Tribunale di Salerno.

La questione è la seguente. Numerosi dipendenti del Ministero, inquadrati nella 7^ qualifica funzionale, area funzionale C, posizione economica C1, parteciparono ad una procedura di riqualificazione per la copertura di 1084 posti nella posizione economica C2. Il bando prevedeva che il nuovo inquadramento economico per i vincitori avrebbe avuto “decorrenza giuridica ed economica dall’1 ottobre 2001”. Tale clausola riproduceva quanto stabilito dall’art. 19 ccnl integrativo 1998/2001 del 21 settembre 2000, il cui quinto comma prevedeva che per “la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato è da considerarsi la data della pubblicazione del bando”.

Le procedure concorsuali si conclusero, con ritardo, solo nel giugno 2003. Il Ministero in data 1 dicembre 2003 sottoscrisse un accordo i cui contenuti sono stati recepiti nel ccnl del 9 febbraio 2004.

L’art. 4, di tale contratto integrativo, a rettifica del su indicato art. 19 ccnl del 2000, stabilì che “i provvedimenti di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all’interno delle aree B e C sono definiti con l’approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31 gennaio 2004”. Con decreto del Direttore generale del personale, approvata in via definitiva la graduatoria, si procedette all’inquadramento dei vincitori fissando la decorrenza al 11 febbraio 2004.

I dipendenti convennero in giudizio il Ministero dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo che il loro inquadramento nella posizione C2 venisse fatto decorrere ai fini normativi ed economici, dalla data indicata nel bando.

Il Tribunale rigettò integralmente il loro ricorso.

La Corte d’appello ha riformato in parte la decisione, accogliendo la domanda con riferimento all’inquadramento ai fini giuridici e confermando la decisione di rigetto per quanto attiene ai fini economici.

Il Ministero ricorre per cassazione articolando tre motivi.

I dipendenti si difendono concontroricorso e propongono ricorso incidentale contro la parte della sentenza che ha limitato il riconoscimento ai soli fini giuridici ed escluso quelli economici.

Con il primo motivo il Ministero denunzia violazione dell’art. 4 del ccnl 9 febbraio 2004 e di una serie di previsioni legislative.

Secondo il ricorrente la previsione del bando non rientra tra le disposizioni intangibili e costituisce trasposizione di una clausola collettiva, con la conseguenza che si poteva legittimamente pervenire alla modifica della stessa cambiando la norma pattizia secondo quanto previsto dall’art. 40 T.U.. Con il secondo motivo si assume ancora violazione dell’art. 4 ccnl 2004. Il relativo quesito ripropone la medesima questione di cui al primo motivo. Con il terzo motivo il Ministero sostiene che la modifica era doverosa posto che la decorrenza originaria si traduceva in un ingiustificato privilegio e finiva per porre a carico del Ministero oneri assolutamente insostenibili, non previsti negli strumenti di programmazione annuale con la conseguenza che la previsione doveva considerarsi nulla D.Lgs. 165 del 2001, ex art. 40, comma 3, e art. 40-bis, comma 3, e che non sarebbe stato nemmeno necessario addivenire alla modifica mediante la stipula di un nuovo ccnl.

I tre motivi devono essere trattati congiuntamente essendo in parte ripetitivi l’uno dell’altro, in altra parte strettamente connessi.

Gli stessi sono tutti infondati, come questa Corte ha avuto occasione di affermare decidendo in cause che prospettavano situazioni del tutto analoghe.

Il principio base fissato da questa Corte nella materia esaminata è che il bando ha natura di offerta al pubblico. Da ultimo, Cass. 26493 del 2010 ha affermato: “Laddove il datore di lavoro abbia pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, si è in presenza di una offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede”.

La conseguenza che deriva da tale affermazione è che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, “non espropriarle per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell’art. 2077 c.c., comma 2” (così Cass. cit., richiamando Sez. un. 8595/1998, nonchè Cass. 16501/2004).

Principio e conseguenze risultano pienamente coerenti con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell’ambito del pubblico impiego cd. privatizzato e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti (Cass. n. 14478/2009). “La tesi per cui il principio dell’immodificabilità del bando deve ritenersi “recessivo” rispetto all’esigenza di buon andamento dell’amministrazione e al perseguimento del superiore interesse pubblico, non considera che, a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell’ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducigli alla categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c. secondo sez. un. n. 14625/2003;

Cass. n. 3880/2006) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro” (Cass. 26493/2010 cit.).

Nè può sostenersi che il contratto integrativo, fissando la decorrenza degli effetti giuridici ed economici si sia posto in contrasto con il contratto nazionale, violando le norme che regolano il rapporto tra contratto nazionale del contratto integrativo (anche sul punto si rinvia per approfondimenti a Cass. 26493/2010).

Tutti questi principi devono in questa sede essere ribaditi e comportano il rigetto del ricorso principale del Ministero.

Il ricorso incidentale dei dipendenti è invece fondato. La Corte di Salerno ha tratto una conseguenza ingiustificatamente parziale dai principi cui si è richiamata, sostenendo che la decorrenza indicata nel bando vale ai soli fini giuridici e non a quelli economici, in quanto questi ultimi presuppongono l’effettivo svolgimento delle prestazioni ascrivibili al nuovo inquadramento.

I ricorrenti incidentali sostengono che tale affermazione contrasta con l’art. 19, comma 5, ccnl 1998/2001.

In effetti tale previsione espressamente faceva decorrere dalla data di pubblicazione del bando la decorrenza “giuridica ed economica”. Il bando, poi, dando attuazione a tale disposizione, prevedeva all’art. 13, che “i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, in possesso dei requisiti prescritti, saranno inquadrati nel nuovo profilo professionale (posizione economica C”) con decorrenza giuridica ed in presenza di previsioni così chiare e convergenti, non può il giudice distinguere e trattare diversamente i due piani, giuridico ed economico, che il contratto collettivo ed il bando disciplinano fissando una regola di assoluto parallelismo. Pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata nella parte in cui ha limitato la decorrenza degli effetti dalla data indicata dal bando ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici, con rinvio ad altro giudice per la nuova decisione di merito sul punto, nonchè per la decisione in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA