Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28067 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28067 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14403-2011 proposto da:
PIETRO FAINI IMMOBILIARE SRL 02127370126 – già Alba Sri e
ancor prima Ediluci Sri (di seguito PFI), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato BASILI
FABIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN
MARCO SARNO e AIDREA EDGARDO GINOSA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 16/12/2013

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 43/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 18.1.2010, depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BOGNANNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Fabio Basili che insiste
nell’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14403 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14403/11

Ricorrente: società Pietro Faini Immobiliare srl.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Pietro Faini Immobiliare srl. propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 43/15/10, depositata il 28 aprile 2010, con la quale, rigettato l’appello della
società Alba srl., poi incorporata dalla prima, e che a sua volta
a- veva incorporato la società Ediluci srl., originaria contribuente, contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Irpeg ed Irap per
l’anno 2002, riguardanti l’attività di costruzione e compravendita
di unità immobiliari, veniva respinta. In particolare il giudice
di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito per
l’accertamento era stato corretto, tenuto anche conto del fatto
che la tenuta della contabilità complessiva non poteva ritenersi
del tutto regolare, posto che vi figuravano registrati dei costi,
peraltro eccessivi, che invece erano di competenza dell’altra società, e cioè la Tabe srl., che aveva realizzato i fabbricati e
le opere di urbanizzazione, servendosi dell’impresa società Cornelio Bianchi sas., anche se di fatto si riscontrava una certa commistione nella gestione delle prime, e cioè Ediluci e Tabe, che
operavano con pretesi contratti di appalto, addirittura senza atto
scritto, e ciò in modo singolare. L’agenzia delle entrate resiste
con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato
Motivi della decisione

,(2.1
2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi d mot va z one, in
quanto la CTR non considerava che la contabilità non
derarsi nel complesso inattendibile, essendo state
1

‘eva consiriscontrate

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

soltanto delle marginali irregolarità, mentre nulla essa enunciava
in ordine alla pretesa falsità inerente alla registrazione di costi per lavori edili, come pure per le rimanenze, costituite dai
due capannoni realizzati dalla società Tabe, e solo successivamente ceduti a terzi. Del resto anche i costi inerenti alle fatture

ti.

Il motivo è generico, e quindi inammissibile, dal momento che
la ricorrente non ha riportato il tratto del ricorso in appello
con cui avrebbe addotto le questioni come sopra enunciate. Comunque esso lo è ugualmente, atteso che in realtà si tratta di valutazione degli elementi istruttori da parte dei giudici di merito,
senza che sia possibile prospettarne un vaglio alternativo, come
acquisiti dai medesimi, in sede di legittimità.
Infatti al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non
sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo
apprezzamento Né poi sarebbe configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si concretizza solamente
allorquando non è dato desumere l’ logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire
alla formazione del giudizio (V. Cass. sent. 00 A0,0 ,400 del
13/01/2003).
Dunque sul punto la sentenza impugnata riia mot 400,r in modo
adeguato e logicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia gli stessi vizi di
cui al primo, giacchè il giudice di appello non considerava che i
costi di costruzione erano rapportati alla superficie iniziale del
terreno prima della cessione di parte di esso alla Tabe, e quindi
il ricarico per la determinazione dei ricavi non poteva essere effettuato sugli stessi, con un risultato rilevante rispetto a quello effettivo, giusta anche le annotazioni contabili, che non potevano consentire il criterio di accertamento induttivo.
2

per i lavori di ristrutturazione erano stati interamente registra-

3

Si tratta all’evidenza di censura anch’essa inammissibile, attenendo soltanto a questione generica e di valutazione degli elementi istruttori, differente rispetto a quella effettuata dai giudici di merito.
4. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

za, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al
rimborso delle spese del giudizio a favore della controricorrente,
liquidate in €5.000,00(cinquemila/00) per onorario, oltre a quelle
prenotate a debito.
Roma, così deciso il 13 novembre 2013.

5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccomben-

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