Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28067 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. III, 09/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28446-2019 proposto da:

B.M.J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to

MANUELA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 6703/2019 della TRIBUNALE DI MILANO, depositato

il 21/08/9019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.M.J.E., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze motivate da ragioni di carattere politico, nonchè per il timore di essere fatto oggetto di discriminazioni legate al proprio (ritenuto) orientamento omosessuale;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento B.M.J.E. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che l’ha rigettato con decreto in data 21/8/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita; 2) dalla mancanza, nel territorio di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.M.J.E. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno, non tempestivamente costituito, ha depositato un atto al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con entrambi i motivi proposti, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo erroneamente disatteso la propria domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria, dovendo viceversa ritenersi sussistente l’effettiva situazione di vulnerabilità dell’istante, nonchè per avere, più in generale, omesso di riconoscere il ricorso dei presupposti per l’attribuzione delle protezioni maggiori, con particolare riguardo al pericolo di persecuzioni legate al proprio ritenuto orientamento omosessuale, e alle effettive condizioni di insicurezza del proprio paese di origine;

entrambi i motivi – destinati ad essere esaminati in forma congiunta, in corrispondenza con la tecnica di redazione del ricorso sono infondati;

al riguardo, varrà preliminarmente rilevare come, con riferimento all’invocato riconoscimento, da parte dell’odierno istante, dello status di rifugiato e all’attribuzione della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice a quo, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita reso dall’odierno ricorrente, cìò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento delle richiamate forme di protezione, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;

ciò posto – fermi tali presupposti – varrà considerare come, con riguardo all’attribuzione della protezione sussidiaria relativa all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

quanto infine all’invocato riconoscimento dei presupposti per la concessione della c.d. protezione umanitaria, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02);

peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato gli aspetti connessi al raggiungimento, da parte del ricorrente, di taluni elementi attestanti il ricorso di un effettivo radicamento nel tessuto sociale e lavorativo italiano, ha peraltro rimarcato l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine, a tali conclusioni pervenendo sulla base di un’analisi delle fonti informative disponibili sufficientemente congrua e adeguata, suscettibile di corroborare in modo esaustivo il giudizio formulato in ordine alla non prospettabilità di alcuna grave sproporzione tra la vita condotta dal ricorrente nel territorio italiano e quella prospettata nel paese di origine, con specifico riferimento alla perdurante possibilità, per lo stesso ricorrente, di godere delle prerogative connesse all’esercizio dei propri diritti fondamentali;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere disposto il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, non essendosi il Ministero dell’Interno tempestivamente costituitosi in questa sede;

dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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