Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28066 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10959/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Centro Assistenza CAD La Spezia Srl, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Sara Armella e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso

quest’ultima in Roma Piazza Gondar n. 22, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 25/07/11, depositata l’11 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle dogane, in relazione all’importazione di diverse partite di curve di riduttori metallici risultate di origine cinese anzichè, come dichiarato, filippina, emetteva avviso di rettifica nei confronti dell’importatore, Raccorderie Metalliche Spa, e del CAD La Spezia Srl, che aveva operato per il primo in regime di procedura domiciliata e, dunque, per l’Ufficio, quale rappresentante indiretto.

L’impugnazione proposta dal CAD La spezia Srl era accolta dalla CTP sulla ritenuta sussistenza delle condizioni ex art. 220, lett. b, CDC; la sentenza era confermata dal giudice d’appello, che peraltro, escludeva il riconoscimento delle ragioni di sgravio e, invece, riteneva l’intervento operato in posizione di rappresentanza diretta, da cui l’esclusione di ogni responsabilità.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 76 CDC e degli artt. da 263 a 267 DAC per aver la CTR ritenuto la società dichiarante aver agito in regime di rappresentanza diretta nonostante che l’importazione fosse avvenuta con il ricorso alla procedura di domiciliazione, da ritenersi incompatibile con tale forma di rappresentanza.

1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 201 CDC dovendosi ritenere che la società risponda dell’obbligazione doganale per fatto proprio, in relazione al fatto oggettivo della presentazione della dichiarazione in dogana in nome proprio e conto terzi.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.

2.1. La questione controversa attiene alla compatibilità della procedura domiciliata ex art. 76, par. 1, CDC, con il regime di rappresentanza diretta, in ispecie da parte del CAD.

Assume l’Ufficio, in particolare, che la procedura semplificata in questione, per le caratteristiche che le sono proprie, può essere effettuata solo dall’importatore in persona ovvero da soggetto che agisca necessariamente in nome proprio e per conto del primo.

3. L’interpretazione sostenuta dall’Agenzia delle dogane non è condivisibile.

3.1. Appare opportuno precisare, in primo luogo, la disciplina rilevante. In particolare:

– quanto alla speciale procedura semplificata l’art. 76, par. 1, lett. c, CDC, prevede che “per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l’espletamento delle formalità e delle procedure, l’autorità doganale consente.. c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l’autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana”;

– l’art. 64, par. 1, CDC, in ordine alla presentazione della dichiarazione doganale, dispone che “fatto salvo l’art. 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata”;

– il par. 2, lett. a, della citata norma stabilisce, in determinati casi, una condizione più rigorosa poichè “quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto”;

– l’art. 5 CDC, infine, dispone che “alle condizioni previste all’art. 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’art. 243, paragrafo 2, lettera b), chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. La rappresentanza può essere: – diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure – indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi”.

3.2. Dal quadro normativo delineato emerge che l’importatore, titolare di autorizzazione unica (ex art. 1, n. 13 CDC), può “domiciliare” direttamente le merci presso i propri locali senza presentarle in dogana, con la sola iscrizione delle merci nelle scritture contabili e in base, ex art. 253 DAC, par. 3, ad una dichiarazione semplificata, che può essere presentata dallo stesso importatore o da altro soggetto “per suo conto”.

Da nessuna delle richiamate disposizioni, tuttavia, risulta anche che l’eventuale intermediario debba operare necessariamente in regime di rappresentanza indiretta.

Non rileva, in senso contrario, il par. 2 dell’art. 64 che afferma sì che la dichiarazione può essere presentata “per suo conto” ma non limita la scelta alla rappresentanza indiretta.

L’unica distinzione che appare possibile operare, invero, discende dall’art. 40 TULD, ratione temporis applicabile, per il quale i soli spedizionieri doganali possono operare in regime di rappresentanza diretta (esclusi, quindi, altri eventuali intermediari) ma è indubbio che analoga facoltà deve ritenersi estesa ai CAD che, obbligatoriamente, debbono essere costituiti da spedizionieri doganali L. n. 66 del 1992, ex art. 1 septies.

Giova rilevare, sul punto, che il par. 2 dell’art. 5 CDC consente ai Paesi membri di limitare il ricorso alla rappresentanza diretta che può essere riservato ai soli doganalisti e, quindi, la disciplina interna, che esclude solo gli altri soggetti da questa possibilità, è, sul punto, coerente e compatibile con quella unionale (quantomeno con riguardo al CDC, atteso che il CDU – artt. 18, 19 e 170 – elimina la facoltà per gli Stati membri di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale in rappresentanza diretta).

3.3. Va sottolineato, infine, che la soluzione qui raggiunta trova conforto anche nel parere espresso dalla Commissione Europea (EU Pilot 3670/12/TAXUD), secondo la quale ai sensi dell’art. 5 del codice doganale “si può limitare la rappresentanza di qualsiasi altro agente, ma non quella degli spedizionieri doganali… la rappresentanza da parte di uno spedizioniere doganale deve essere sempre consentita, che sia diretta o indiretta”, soluzione a cui la stessa Agenzia, con la circolare 19 gennaio 2015, n. 1/D, si è adeguata.

3.4. Resta assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale sollevata in controricorso.

4. Il ricorso incidentale, da qualificare come condizionato e relativo alle questioni, preliminari o di merito, decise in senso sfavorevole alla contribuente (difetto di motivazione dell’avviso di rettifica, applicazione dell’art. 220, lett. b, CDC, decadenza del potere di accertamento e vizio di motivazione), resta parimenti assorbito.

5. Rigettato il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, va disposta la compensazione delle spese attesa la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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