Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28066 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 28066 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 4132-2010 proposto da:
DOMUS LONATI DI LUCIANO LONATI & C. SAS, elettivamente
domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio
dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso
dagli avvocati GASPARE FALSITTA, NICOLETTA DOLFIN;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimata

avverso la sentenza n. 100/2008 della COMM.TRIB.REG.
04 8ALik4
delhM4~1, depositata il 30/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/09/2017 dal Consigliere Dott.
PATRIZIA PICCIALLI.

Data pubblicazione: 24/11/2017

RITENUTO IN FATTO

A seguito di complessa attività di controllo effettuato nei confronti della
DOMUS LONATI s.a.s. di Luciano Lonati & C e di diverse cooperative e società
fornitrici di mano d’opera per prestazioni di facchinaggio, tra cui la Pulidoro
Scarl, posta in liquidazione il 13.6.2002, conclusasi con p.v.c. del 17/05/2004,
riguardante le annualità 1997-2002, l’Agenzia delle Entrate- Ufficio di Milano 4riprendeva a tassazione costi ritenuti indeducibili per euro 1.121.832,00 in

L’accertamento veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano che accoglieva il ricorso, compensando le spese.

La CTR di Milano con la sentenza impugnata accoglieva l’appello e
convalidava l’accertamento limitatamente ai maggiori imponibili ed alle maggiori
imposte accertate, determinando la pena pecuniaria applicabile una sola volta
per tutte le annualità, dal 1997 al 2002, in complessivi euro 1.806.437,38,
condannando la società alla rifusione delle spese sostenute dall’Ufficio.
In particolare, i giudici ritenevano insufficienti le prove che la società
contribuente aveva prodotto per dimostrare l’effettività delle prestazioni di
facchinaggio rese in suo favore dalla cooperativa Pulidoro e dichiaravano la
legittimità dell’atto impositivo ma, in accoglimento dell’eccezione riproposta dalla
contribuente, rideterminava le sanzioni pecuniarie facendo applicazione del
cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.Lgs 472 del 1997.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso la DOMUS LONATI s.a.s.
articolando due motivi.
Con il primo censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
deducendone la contraddittorietà nella parte in cui convalidava integralmente
l’accertamento nonostante il riconoscimento della effettività di una parte delle
prestazioni fatturate. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, la
ricorrente si duole della omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo di
impugnazione dell’atto impositivo proposto già con il ricorso introduttivo con
riferimento alla intrinseca contraddittorietà dell’avviso di accertamento che, pur
facendo riferimento ad operazioni ” in nero” e dunque effettive, benché non
contabilizzate, recuperava a tassazione i costi relativi a tutte le prestazioni di
facchinaggio fatturate.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
2 i

quanto relativo ad operazioni inesistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

I due motivi- strettamente connessi in quanto relativi all’effettività delle
operazioni dalle quali erano scaturiti i costi oggetto di rilievo- meritano

Secondo

la

consolidata

giurisprudenza

di

legittimità,

qualora

l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di
fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la
prova che l’ operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata
posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la
contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima
della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal
fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in
quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili ( v., tra le altre,Sez.
5, n.428 del 14/01/2015, Rv. 634233).
In tal caso, il giudice di merito deve prendere in considerazione il quadro
indiziario complessivo, al fine di accertare se le operazioni commerciali oggetto
della fornitura siano state effettivamente poste in essere e, quindi, di stabilire la
reale entità dell’evasione contestata.

La sentenza impugnata è in linea con i principi sopra indicati.

Il giudice di appello non si è limitato ad elencare una serie di circostanze,
asseritamente risultanti dal p.v.c, ma ha argomentato in ordine alla loro
rilevanza ai fini della dimostrazione della tesi dell’utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti.
L’elenco dettagliato di tali circostanze ( le fatture delle prestazioni eseguite
dalla Cooperativa e gli assegni relativi al loro pagamento, le dichiarazioni dei
lavoratori dipendenti della Pulidoro e della Domus Lonati) e l’analisi dettagliata
delle stesse, rilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza della
contestazione elevata dall’Ufficio, è chiaramente funzionale, nel tenore della
motivazione, a supportare l’assunto delle operazioni in sistenti sul quale il
giudice di merito ha fondato il proprio logico convincimento.

3

trattazione congiunta.

Il contribuente, come emerge dalla sentenza, non ha, invece, adempiuto
all’onere gravante sul medesimo di dimostrare la fonte legittima della detrazione
o del costo altrimenti indeducibili.
In tal senso la CTR ha posto in evidenza che le sentenze dei Tribunali di
Milano e di Monza scaturite dai verbali degli Ispettori del lavoro, che avevano
escluso la violazione della legge n.1369 del 1960 in tema di illecita
intermediazione di mano d’opera, non offrivano indicazioni utili alla risoluzione
della presente controversia riguardando anni anteriori al 1995.

relazione svolta dal consulente di parte e l’elenco delle riviste e pubblicazioni
rilegate non consentivano di ritenere dimostrata nel

quantum l’effettività e

l’entità delle prestazioni oggetto di accertamento.

In conclusione, l’appello va rigettato. Nulla sulle spese in assenza della
costituzione dell’Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Elulla sulle spesg,
Così deciso il 13/09/2017

Nello stesso senso il giudicante ha logicamente argomentato che anche la

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